Data: 2018-07-26 05:29:11

contestazione violaz. amm.va su fatto riferito

è un argomento controverso, sul quale esiste anche giurisprudenza contraddittoria: la legittimità di un accertamento violazione amministrativa su un fatto illecito riferito da una terza parte, qualificata o meno.
Il caso pratico.  Il personale "addetto al controllo e vigilanza" (bagnini e responsabili dell'impianto) delle piscine comunali richiedono l'intervento della Polizia Locale a fronte del comportamento scorretto dell'utenza. Tale comportamento scorretto costituisce violazione delle norme del regolamento comunale delle piscine, ma quando la pattuglia interviene, ovviamente, non vengono riscontrati illeciti. Tra l'altro, il regolamento prevede una sorta di DASPO a seguito di due contestazioni nell'arco di 12 mesi.
E' legittima la contestazione di accertamento violazione al suddetto regolamento da parte degli agenti a seguito di formale ricezione informazioni, ex art. 13 L.689/81, dal personale addetto alla sorveglianza, in questo caso soggetto incaricato di pubblico servizio?

riferimento id:45933

Data: 2018-07-26 08:02:31

Re:contestazione violaz. amm.va su fatto riferito


è un argomento controverso, sul quale esiste anche giurisprudenza contraddittoria: la legittimità di un accertamento violazione amministrativa su un fatto illecito riferito da una terza parte, qualificata o meno.
Il caso pratico.  Il personale "addetto al controllo e vigilanza" (bagnini e responsabili dell'impianto) delle piscine comunali richiedono l'intervento della Polizia Locale a fronte del comportamento scorretto dell'utenza. Tale comportamento scorretto costituisce violazione delle norme del regolamento comunale delle piscine, ma quando la pattuglia interviene, ovviamente, non vengono riscontrati illeciti. Tra l'altro, il regolamento prevede una sorta di DASPO a seguito di due contestazioni nell'arco di 12 mesi.
E' legittima la contestazione di accertamento violazione al suddetto regolamento da parte degli agenti a seguito di formale ricezione informazioni, ex art. 13 L.689/81, dal personale addetto alla sorveglianza, in questo caso soggetto incaricato di pubblico servizio?
[/quote]

In questi casi la "testimonianza" degli addetti al controllo e vigilanza è una testimonianza qualificata anche se non pienprobante.
Quindi per costituire fonte di accertamento ai fini sanzionatori deve essere corroborata da altri elementi quali ad esempio:
- dichiarazioni dei responsabili
- altre testimonianze di terzi
- pluralità di testimonianze

In sintesi: se è solo il bangino che riferisce di illeciti NON PROCEDEREI alla verbalizzazione. Sarebbe attaccabile.
Se sono due bagnini, bagnino e direttore, bagnino ed un testimone ... vi sono elementi per procedere a condizione che la descrizione dei testimoni sia chiara, puntuale ed inequivoca.

riferimento id:45933

Data: 2018-07-27 05:16:55

Re:contestazione violaz. amm.va su fatto riferito

bene, grazie

riferimento id:45933

Data: 2019-10-04 13:53:56

Re:contestazione violaz. amm.va su fatto riferito

scusate, torno sull'argomento... potrei avere riferimenti normativi e/o gurisprudenzali a riguardo dell'accertamento di violazioni amm.ve su fatti riferiti, o il tutto si deduce da un'interpretazione dell'art. 13 L.689? e poi... se la violazione prevede il sequestro amm.vo finalizzato alla confisca delle cose, ma essendo trascorsa la flagranza, queste non sono più disponibili o cmq quantificabili? 
grazie




è un argomento controverso, sul quale esiste anche giurisprudenza contraddittoria: la legittimità di un accertamento violazione amministrativa su un fatto illecito riferito da una terza parte, qualificata o meno.
Il caso pratico.  Il personale "addetto al controllo e vigilanza" (bagnini e responsabili dell'impianto) delle piscine comunali richiedono l'intervento della Polizia Locale a fronte del comportamento scorretto dell'utenza. Tale comportamento scorretto costituisce violazione delle norme del regolamento comunale delle piscine, ma quando la pattuglia interviene, ovviamente, non vengono riscontrati illeciti. Tra l'altro, il regolamento prevede una sorta di DASPO a seguito di due contestazioni nell'arco di 12 mesi.
E' legittima la contestazione di accertamento violazione al suddetto regolamento da parte degli agenti a seguito di formale ricezione informazioni, ex art. 13 L.689/81, dal personale addetto alla sorveglianza, in questo caso soggetto incaricato di pubblico servizio?
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In questi casi la "testimonianza" degli addetti al controllo e vigilanza è una testimonianza qualificata anche se non pienprobante.
Quindi per costituire fonte di accertamento ai fini sanzionatori deve essere corroborata da altri elementi quali ad esempio:
- dichiarazioni dei responsabili
- altre testimonianze di terzi
- pluralità di testimonianze

In sintesi: se è solo il bangino che riferisce di illeciti NON PROCEDEREI alla verbalizzazione. Sarebbe attaccabile.
Se sono due bagnini, bagnino e direttore, bagnino ed un testimone ... vi sono elementi per procedere a condizione che la descrizione dei testimoni sia chiara, puntuale ed inequivoca.
[/quote]

riferimento id:45933

Data: 2019-10-05 04:48:33

Re:contestazione violaz. amm.va su fatto riferito

Ci sono varie sentenze sulla possibilità di accertamenti INDIZIARI o su DICHIARAZIONI DI TERZI.

Alcuni spunti

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/04/2014, n. 8572 (rv. 630255)
In materia di opposizione avverso ordinanza amministrativa, l'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("ratione temporis" applicabile), nel prevedere che il giudice può disporre d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari, compresa la citazione dei testimoni, configura una facoltà, e non un obbligo, del giudice, il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento da parte del medesimo della circostanza che i mezzi istruttori siano "necessari"; circostanza la cui prova incombe sull'opponente. (Rigetta, App. Catanzaro, 05/07/2010)

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/10/2009, n. 21114 (rv. 610073)
L'art. 18 della legge 4 dicembre 1981, n. 689 impone all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell'infrazione l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, nonché di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto responsabile il diritto a pretendere una vera e propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, rientrando nell'ambito delle facoltà discrezionali dell'autorità amministrativa quella di assumere ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l'audizione di testimoni), il cui esame e controllo sono consentiti agli interessati nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e restano soggetti alla valutazione da parte del giudice. (Rigetta, Trib. Imperia, 19/03/2005)



Cass. civ. Sez. II Sent., 16/03/2011, n. 6196 (rv. 617173)
L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell''art. 2700 cod. civ., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l'agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto "aliunde" che fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima). (Cassa con rinvio, Giud. pace Terni, 07/06/2004)


Tribunale Larino Sez. lavoro, 22/07/2017
Nell'ambito delle controversie instaurate in base agli artt. 13 e ss. della legge n. 689 del 1981 dall'Ispettorato del lavoro, a carico dei datori di lavoro, per l'inosservanza delle norme sull'assunzione, i lavoratori non possono essere considerati incapaci di testimoniare perché sostanzialmente "terzi" rispetto al giudizio che corre tra il datore di lavoro e la direzione territoriale del lavoro, residuando solo un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese al Giudice.

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