Salve,
scrivo per avere un confronto in materia di accessibilità dei servizi igienici negli esercizi aperti al pubblico (esposizione e vendita) inseriti in un Centro Commerciale.
Il dm 236/89 a tal punto ne prescrive l'accessibilità per locali >di 250 mq e per le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio. La prima dovrebbe essere soddisfatta dalla presenza di un servizio accessibile nel blocco bagni del centro, per la seconda, che riguarda direttamente il lavoratore ho francamente il dubbio.
Può anche la seconda prescrizione essere soddisfatta con l'unico bagno accessibile alla clientela del centro?
Grazie
Salve,
scrivo per avere un confronto in materia di accessibilità dei servizi igienici negli esercizi aperti al pubblico (esposizione e vendita) inseriti in un Centro Commerciale.
Il dm 236/89 a tal punto ne prescrive l'accessibilità per locali >di 250 mq e per le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio. La prima dovrebbe essere soddisfatta dalla presenza di un servizio accessibile nel blocco bagni del centro, per la seconda, che riguarda direttamente il lavoratore ho francamente il dubbio.
Può anche la seconda prescrizione essere soddisfatta con l'unico bagno accessibile alla clientela del centro?
Grazie
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Così come non è possibile far fruire al personale dipendente "normodotato" i servizi igienici aperti al pubblico ma occorre riservare a questi un servizio igienico riservato, lo stesso vale per il lavoratore con handicap che ha diritto ad avere un servizio igienico riservato accessibile