Salve a tutti
Un distributore di gas deve mettere anche il metano.
La scia presentata va inviata anche ai Vigli del Fuoco? E se sì, prima della nomina della commissione collaudo devo apsettare parere dei Vigli del Fuoco?
Grazie mille
Salve a tutti
Un distributore di gas deve mettere anche il metano.
La scia presentata va inviata anche ai Vigli del Fuoco? E se sì, prima della nomina della commissione collaudo devo apsettare parere dei Vigli del Fuoco?
Grazie mille
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Non hai precisato la REGIONE DI RIFERIMENTO. La componente normativa regionale fa la differenza. ...
Scusami. ..fa parte degli errori che ancora farò
Io lavoro in Campania
Scusami. ..fa parte degli errori che ancora farò
Io lavoro in Campania
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Come tutti ... è del tutto fisiologico commettere errori soprattutto all'inizio di questa avventura ... quindi da un lato non ti preoccupare dall'altro qui ti sentirai dire "per noi hai sbagliato" ... non prenderla come un giudizio nè come una verità (non escludiamo di sbagliare anche noi) .... quel che tentiamo di fare è fornire informazioni, esperienza (orami ventennale sul SUAP) e supporto.
Andando al tuo quesito con riferimento alla normativa nazionale (dlgs 32/1998) e regionale (Con legge regionale n. 8 del 30/07/2013 la Regione Campania ha approvato le norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) occorre sottolineare come la Regione Campania abbia dettato una disciplina CONTRASTANTE con il dpr 160/2010 in materia di SUAP il quale prevede l'autocollaudo delle attività produttive (compresi i distributori).
[color=red][b]
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.[/b][/color]
Per fortuna la legge regionale in un punto dice: [color=red][b]Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore[/b][/color] e poichè la materia SUAP è di competenza esclusiva statale deve ritenersi che il collaudo degli impianti si debba fare SOLO in base alla disciplina statale (DPR 160/2010) e non a quella regionale (Commissione di collaudo).
In ogni caso la legge regionale non tratta delle VARIAZIONI DI IMPIANTO come assoggettate a collaudo.
QUINDI, per fartela breve:
1) l'aggiunta di metano in distributore esistente è una SCIA
2) la SCIA la mandi a: VVF, Regione, Ufficio Tecnico, Agenzia delle Dogane, Arpa
3) metti agli atti, non si rilasciano autorizzazioni, nulla osta o prese d'atto
4) non si effettua collaudo.
Saluti
Scusami. ..fa parte degli errori che ancora farò
Io lavoro in Campania
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Come tutti ... è del tutto fisiologico commettere errori soprattutto all'inizio di questa avventura ... quindi da un lato non ti preoccupare dall'altro qui ti sentirai dire "per noi hai sbagliato" ... non prenderla come un giudizio nè come una verità (non escludiamo di sbagliare anche noi) .... quel che tentiamo di fare è fornire informazioni, esperienza (orami ventennale sul SUAP) e supporto.
Andando al tuo quesito con riferimento alla normativa nazionale (dlgs 32/1998) e regionale (Con legge regionale n. 8 del 30/07/2013 la Regione Campania ha approvato le norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) occorre sottolineare come la Regione Campania abbia dettato una disciplina CONTRASTANTE con il dpr 160/2010 in materia di SUAP il quale prevede l'autocollaudo delle attività produttive (compresi i distributori).
[color=red][b]
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.[/b][/color]
Per fortuna la legge regionale in un punto dice: [color=red][b]Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore[/b][/color] e poichè la materia SUAP è di competenza esclusiva statale deve ritenersi che il collaudo degli impianti si debba fare SOLO in base alla disciplina statale (DPR 160/2010) e non a quella regionale (Commissione di collaudo).
In ogni caso la legge regionale non tratta delle VARIAZIONI DI IMPIANTO come assoggettate a collaudo.
QUINDI, per fartela breve:
1) l'aggiunta di metano in distributore esistente è una SCIA
2) la SCIA la mandi a: VVF, Regione, Ufficio Tecnico, Agenzia delle Dogane, Arpa
3) metti agli atti, non si rilasciano autorizzazioni, nulla osta o prese
Grazie per la rispostastiera
Devo tenere in considerazione il 222 anno 2016?
Grazie ancora
Devo tenere in considerazione il 222 anno 2016?
[color=red]In realtà il dpr 160/2010 lo dice da 8 anni e prima di questo il dpr 447/1998 lo diceva in modo esplicito (siamo a 20 anni).
I COLLAUDI non si fanno più con le Commissioni ma uin autocollaudo
Qui trovi molti approfondimenti:
https://www.google.com/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+autocollaudo&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Purtroppo il dlgs 222/2016 tace sul punto collaudo:
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-8-distributori-di-carburante/
e prevede un regime di autorizzazione a silenzio assenso per l'aggiunta di prodotti ma ... anche qui sarebbe lunga da affrontare, queste norme NON possono determinare un aggravamento delle procedure e quindi prevalgono quelle previste dalla legislazione regionale se più favorevoli. Quindi ti confermo che nel tuo caso è SCIA senza collaudo.
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