Buongiorno,
Posto che l’art.57 della L.R. 20/12/2016, n. 86. disciplina le case e appartamenti per vacanze ed in particolare al comma 3 prescrive che “La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere”;
Considerato che l’art. 18 della medesima L.R. 20/12/2016, n. 86. disciplina l’attività di albergo ed in particolare al comma 2 recita che “Negli alberghi sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 28/2005 stessa;
c) l'attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.”
Premesso quanto sopra, si chiede di esprimere un parere sulla base di quanto disposto dalla L.R. 20/12/2016, n. 86, dal D.P.G.R. 23/04/2001 n. 18/R e norme correlate, fatta salva la normativa edilizia e urbanistica, in merito alla seguente questione : nell’ambito dell’attività di case e appartamenti vacanze è possibile consentire che il titolare aggiunga un piccolo esercizio di vicinato, esponendo gli oggetti in vendita nell’area di ricevimento ospiti? Nel caso di specie alla nostra attenzione l’utente ci chiede se può porre in vendita delle bottiglie di vino.
Perché l’art.57 della L.R. 20/12/2016, n. 86 per tali strutture fa espressamente riferimento solamente al divieto di somministrare (da leggersi in correlazione con la lett.a dell’art.18) e nulla dice riguardo alla vendita al dettaglio e al centro benessere? Come deve interpretarsi questa omissione?
Cosa deve intendersi per servizi propri delle strutture alberghiere? L’attività di vendita al dettaglio è da considerarsi un servizio proprio delle strutture alberghiere oppure no?
Grazie.
La legge regionale dispone:
[b]La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande [color=red]e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere[/color].[/b]
L'apertura di un esercizio di vicinato (meglio dire piccolo punto vendita) o di un centro benessere, così come la messa a disposizione di una piscina NON sono servizi "propri" dell'attività di albergo ... sono servizi che l'albergo può offrire senza adempimenti nè procedure amministrative aggiuntive.
pertanto a mio avviso anche una ACV può avere un piccolo punto vendita per vino o altri prodotti.