Buongiorno,
nel caso un imprenditore agricolo che esercita un attività di [u]agriturismo[/u] voglia mettere a disposizione dei clienti dell'agriturismo [b][u]una sauna in uno spazio comune [/u][/b]accessibile a tutti i clienti (e quindi non in came[b][/b]ra) secondo noi, oltre al rispetto dei requisiti edilizi e urbanistici, strutturali ed igienico sanitari previsti tra l'altro anche dal nostro regolamento comunale, dovrebbe presentare una scia di estetica ai sensi della L.R.Toscana 28/2004?Secondo noi sarebbe anche ininfluente che il servizio venga fatto pagare a parte o compreso nel prezzo della camera...
Tanto più che nel nostro regolamento comunale si recita come segue..." Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera/unità abitativa, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria di un’estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali - igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente regolamento, è altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il
relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione albe
rghiera (Delibera 27 luglio 2009 n° 658 Regione Toscana – Allegato A – Circolare –comma 1).
E' corretto secondo voi? Grazie
Affronto la questione da due punti di vista.
Il primo:
Il centro benessere/bagno turco/suana non è un’attività agrituristica, questo è pacifico. L’agriturismo prevede la possibilità dell’esercizio delle attività ricreative e, in questa accezione, potrebbe essere quasi ricompresa la fattispecie, tuttavia anche le attività ricreative devono essere riferite al mondo rurale. Quindi se l’attività producesse reddito, questo non sarebbe un reddito “agrituristico-agricolo”.
Per contro, posso affermare che la messa a disposizione della sauna ai clienti in modo gratuito al pari di quello che può essere la piscina, non configurerebbe un’attività extra agricola ma solo un confort annesso ai locali. In questo caso non vedo impedimenti.
Da un punto di vista edilizio / urbanistico la pochezza della superficie potrebbe risultare irrilevante. Sul punto specifico, però, lascio la parola alle disposizioni specifiche della regolamentazione comunale sul governo del territorio.
Il secondo:
Posso affermare che la Regione ha cambiato orientamento rispetto alla circolare di cui alla DGR 658/2009. Ad uso di tutti riporto un pezzo della vecchia circolare:
[i]Per ciò che riguarda la presenza di saune e/o bagno turco in attività ricettive sembra utile precisare che quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria, in camera, di un’estetista per il loro uso; restano fermi, in questo specifico caso, tutti i requisiti di sicurezza nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque lo stesso desiderare la presenza di un operatore qualificato.
Nel caso in cui tali prestazioni siano invece offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, ovviamente dotati “dei requisiti strutturali, gestionali ed igienicosanitari” (lett. b), comma 3, art. 1 DPGR 47/2007), è necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.
Infatti in quest’ultimo caso l’attività offerta in locali idonei, pur accessoria della prestazione principale di natura ricettiva, si configura come esercizio di attività di estetica analoga ad un esercizio aperto al pubblico, pur se in questo specifico caso il pubblico è rappresentato dalle persone ospitate nella struttura ricettiva: ne consegue che è necessaria la presenza di un operatore qualificato per la messa in funzionamento delle attrezzature di sauna e bagno turco.[/i]
Con la modifica alla LR 86/2016 apportata dalla LR 24/18, la Regione ha disposto:
[i]La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.[/i]
Se hai usato la [i]ratio[/i] della circolare citata, adesso, a maggior ragione, è opportuno adeguarsi alla disposizione di legge che, per ragionevolezza e imparzialità, è sicuramente traslabile alle strutture ricettive agrituristiche.