Buongiorno,
premesso che l'art. 8, comma 4 dell'allegato A alla dgr Regione Lombardia 5345/2016, stabilisce che:
Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
a) anzianità di presenza sul posteggio;
b) anzianità di presenza sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
Si chiede se tali criteri devono essere applicati seguendo tassativamente l'ordine di priorità così come indicato, quindi "anzianità di presenza sul posteggio" come primo criterio.
Si chiede questo perchè ad esempio se un operatore che frequenta il mercato dal 1978, per sua scelta nel 2002 avesse operato uno scambio volontario di posteggio con un altro operatore, regolarmente autorizzato, si troverebbe nella situazione di passare dalle prime posizioni alle ultime in graduatoria, in quanto come presenza sul posteggio l'anno di riferimento sarebbe il 2002, con tutte le conseguenze del caso.
Diversamente, se il Comune potesse stabilire l'"anzianità di presenza sul mercato" come primo criterio, si potrebbero garantire le giuste posizioni in graduatoria senza creare contestazioni e senza aggravare il lavoro dell'Ufficio.
Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Buongiorno,
premesso che l'art. 8, comma 4 dell'allegato A alla dgr Regione Lombardia 5345/2016, stabilisce che:
Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
a) anzianità di presenza sul posteggio;
b) anzianità di presenza sul mercato;
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
Si chiede se tali criteri devono essere applicati seguendo tassativamente l'ordine di priorità così come indicato, quindi "anzianità di presenza sul posteggio" come primo criterio.
Si chiede questo perchè ad esempio se un operatore che frequenta il mercato dal 1978, per sua scelta nel 2002 avesse operato uno scambio volontario di posteggio con un altro operatore, regolarmente autorizzato, si troverebbe nella situazione di passare dalle prime posizioni alle ultime in graduatoria, in quanto come presenza sul posteggio l'anno di riferimento sarebbe il 2002, con tutte le conseguenze del caso.
Diversamente, se il Comune potesse stabilire l'"anzianità di presenza sul mercato" come primo criterio, si potrebbero garantire le giuste posizioni in graduatoria senza creare contestazioni e senza aggravare il lavoro dell'Ufficio.
Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
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Una premessa è d'obbligo. La Regione ha ritenuto in questo come in molti altri casi, di intervenire con uno strumento (DGR - delibera di giunta regionale) che non costituisce fonte del diritto e che non è richiamata nella legge regionale quale provvedimento di attuazione.
Questo per segnalare che l'attuazione della delibera regionale potrebbe comunque portare ad un esito negativo in caso di ricorso ...
IN OGNI CASO SUGGERIAMO di attenersi alla disposizione regionale.
Ciò premesso la delibera (che riproduce quanto già previsto nelle precedenti) prevede un sistema "gerarchico" di criteri volto ad evitare (anche se non li esclude) ex aequo. Quindi il primo criterio è quello della PRESENZA SUL POSTEGGIO e in caso di mutamento di posteggio (volontario o meno) purtroppo si perde la priorità.
Ciò detto, tornando alla premessa, se l'amministrazione ritenesse potrebbe approvare un atto nel quale individua criteri diversi o una diversa priorità degli stessi (es. come da voi suggerito facendo precedere il criterio b)) .... è una scelta "forte" in quanto potrebbe essere impugnata .... quindi va valutata bene.