AVVOCATI in società di persone, di capitali o cooperative per almeno di due terzi
[color=red][b]CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 19 luglio 2018 n. 19282 [/b][/color]
” Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4 bis della I. n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, Iegge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla Iegge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina di cui agli artt. 16 e segg. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati”.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180719/snciv@sU0@a2018@n19282@tS.clean.pdf