Un Ente, tipo Pro - Loco, ci ha fatto richiesta per svolgere uno spettacolo di Fontane Danzanti (Luci e fiamme), avvalendosi di una ditta del settore.
L'area in cui si svolgerà lo spettacolo è una Piazza pubblica, ove non verranno approntati mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico. La CCVLPS, a cui è stato sottoposto il progetto di fattibilità, ha espresso parere favorevole, significando che il soggetto deputato allo svolgimento dovrà fare pervenire, ai fini autorizzativi, la dichiarazione di idoneità statica della struttura, il corretto montaggio, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, e cosa più importante, la dichiarazione di conformità alla direttiva macchine (Marcatura CE) del complesso della struttura che in concreto è deputata ad effettuare lo spettacolo. A tal proposito ha aggiunto che solitamente sono apparecchi ( non so meglio come definirli) autocostruiti magari con singoli elementi marcati CE ma a loro interessa che ci sia questa dichiarazione di conformità che attenga al complesso nel suo insieme. La ditta incaricata, ci ha fornito un collaudo annuale dell'impianto meccanico "Fontane Danzanti" ed una certificazione CE dell'apparecchio deputato ad emettere fiamme. Si chiede se, atteso che detto manufatto non rientra nell'ambito delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ad esso effettivamente sia applicabile la direttiva macchine e quindi l'impresa dovrà produrci la certificazione predetta onde poterla autorizzare allo svolgimento dell'attività in parola. Questa direttiva, la 2006/42/CE, è stata recepita nell'ordinamento interno con D.Lgs. n. 17/2010 ,che io ho provato a leggere senza ricavarne alcunchè in merito a cosa si applica. In ultimo, se non fosse applicabile, è possibile autorizzare lo spettacolo senza riconvocare la CCVLPS (nel parere sono state previste 2.000 spettatori) per il sopralluogo, applicando il Titolo IX del D.M. 19/08/1996?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Un Ente, tipo Pro - Loco, ci ha fatto richiesta per svolgere uno spettacolo di Fontane Danzanti (Luci e fiamme), avvalendosi di una ditta del settore.
L'area in cui si svolgerà lo spettacolo è una Piazza pubblica, ove non verranno approntati mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico. La CCVLPS, a cui è stato sottoposto il progetto di fattibilità, ha espresso parere favorevole, significando che il soggetto deputato allo svolgimento dovrà fare pervenire, ai fini autorizzativi, la dichiarazione di idoneità statica della struttura, il corretto montaggio, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, e cosa più importante, la dichiarazione di conformità alla direttiva macchine (Marcatura CE) del complesso della struttura che in concreto è deputata ad effettuare lo spettacolo. A tal proposito ha aggiunto che solitamente sono apparecchi ( non so meglio come definirli) autocostruiti magari con singoli elementi marcati CE ma a loro interessa che ci sia questa dichiarazione di conformità che attenga al complesso nel suo insieme. La ditta incaricata, ci ha fornito un collaudo annuale dell'impianto meccanico "Fontane Danzanti" ed una certificazione CE dell'apparecchio deputato ad emettere fiamme. Si chiede se, atteso che detto manufatto non rientra nell'ambito delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ad esso effettivamente sia applicabile la direttiva macchine e quindi l'impresa dovrà produrci la certificazione predetta onde poterla autorizzare allo svolgimento dell'attività in parola. Questa direttiva, la 2006/42/CE, è stata recepita nell'ordinamento interno con D.Lgs. n. 17/2010 ,che io ho provato a leggere senza ricavarne alcunchè in merito a cosa si applica. In ultimo, se non fosse applicabile, è possibile autorizzare lo spettacolo senza riconvocare la CCVLPS (nel parere sono state previste 2.000 spettatori) per il sopralluogo, applicando il Titolo IX del D.M. 19/08/1996?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
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La prescrizione della Commissione è VALIDA E VINCOLANTE a prescindere dalla applicabilità o meno della direttiva macchine.
Quindi puoi trasmettere la documentazione presentata alla Commissione perchè esprima parere definitivo per procedere all'autorizzazione (se favorevole) o al diniego se ritiene non sufficiente tale documentazione.
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[b]D.Lgs. 27/01/2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
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Articolo 1 Campo d'applicazione
In vigore dal 6 marzo 2010
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.
Articolo 2 Definizioni
In vigore dal 18 agosto 2012
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: «macchina» uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina» propriamente detta:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
c) «componente di sicurezza»: componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasimacchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;
h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasimacchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;
l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo;
m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;
n) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (3), che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante;
n-bis) «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute»: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato. (2)
(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 124.
(3) A norma dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 223, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV alla medesima direttiva (UE) 2015/1535.
[b][size=18pt]Manifestazioni: le nuove disposizioni Safety&Security del luglio 2018[/size][/b]
[color=red][size=14pt][b]Webinar in diretta il 27 luglio ore 10.00-12.30[/b][/size][/color]
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[i]Iscrizione e svolgimento su piattaforma di formazione online (formazione con quota di iscrizione)[/i]
[b]ABSTRACT[/b]
[i]Il Ministero dell’interno ha emanato una Direttiva (18 luglio 2018), immediatamente efficace, che “abroga” le circolari Gabrielli in materia di misure di contenimento del rischio nelle manifestazioni pubbliche rivendendo i requisiti, le condizioni ma anche i ruoli, le competenze e le responsabilità. La “nuova circolare” infatti assegna un ruolo fondamentale, con la dovuta elasticità, agli organizzatori ed agli enti locali, fornendo alcune linee guida all’interno delle quali andranno definite le nuove procedure. Nel webinar analizzeremo le varie tipologie di manifestazioni ed eventi (scia, autorizzazione) ed i vari ruoli (Sindaco, SUAP, uffici tecnici, CCVLPS, Comitato Sicurezza, forze di sicurezza) approfondendo tutte le casistiche[/i]
[size=14pt][color=red][b]Programma e scheda di iscrizione al link
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45843.0
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https://weetrix.com/omniavis/evento27072018/#next
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