Somministrazione di bevande alcoliche svolta dai commercianti su area pubblica titolari di Aut. di tipo A o B. Regione Piemonte.
Si chiede gentilmente se sia consentita, con il solo possesso dell’Aut. di tipo A o B (con abilitazione alla somministrazione), la “somministrazione” (intesa sia come messa a disposizione sul banco sia come servizio al tavolo) di bevande alcoliche come ad esempio birra alla spina, calice di vino, aperitivo/digestivo, ecc. ovvero di cocktail con bevande alcoliche (es. rhum, gin, liquore alpino, ecc.) e se, in quest’ultimo caso, vi sia differenza di trattamento qualora la diluizione consenta alla bevanda di non superare 21°. Grazie.
Somministrazione di bevande alcoliche svolta dai commercianti su area pubblica titolari di Aut. di tipo A o B. Regione Piemonte.
Si chiede gentilmente se sia consentita, con il solo possesso dell’Aut. di tipo A o B (con abilitazione alla somministrazione), la “somministrazione” (intesa sia come messa a disposizione sul banco sia come servizio al tavolo) di bevande alcoliche come ad esempio birra alla spina, calice di vino, aperitivo/digestivo, ecc. ovvero di cocktail con bevande alcoliche (es. rhum, gin, liquore alpino, ecc.) e se, in quest’ultimo caso, vi sia differenza di trattamento qualora la diluizione consenta alla bevanda di non superare 21°. Grazie.
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In attesa del contributo dei nostri esperti:
https://www.google.com/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+alcolici+aree+pubbliche&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Vedi qua per una sintesi generale:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31067.0
posso aggiungere che le varie disposizioni che si sono susseguite nel tempo non sono coordinate e le vie interpretative sono molteplici. Questo per dirti che è difficile dare una risposta univoca.
Partendo dal vecchio TULPS e dal d.lgs. n. 114/98
[i]Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635…[/i]
(quantità contenuta sia maggiore o uguale a 20 cl per le bevande alcoliche con più di 21 gradi e a 33 cl per le altre)
Su questo si innestata la legge 125/2001: divieto di vendita e somministrazione da parte di operatori del commercio su area pubblica dalle ore 24,00 alle ore 07,00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione in occasione: fiere, sagre, mercati, somm.ne temporanee, ecc. (quindi resta il divieto per itineranti e posteggi fuori mercato)
Un’interpretazione rigorosa vuole che nelle finestre temporali permesse, siano comunque da rispettare le condizioni del TULPS + 114/98.
Se il soggetto su area pubblica presenta SCIA per somm.ne temporanea allora il discorso cambia essendo paragonabile ad un pubblico esercizio.