Si chiede se sia corretto presentare una vendita di liquidazione per la chiusura di una sola unità locale, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. a) dato che:
- l'azienda ha più unità locali attive e quindi non c'è una cessazione dell'attività dell'impresa ma di un punto vendita;
- laddove si voleva specificare l'azienda o l'unità locale la norma lo ha fatto (ad es nel caso della lett. b))
Grazie
Antonella ;)
Si chiede se sia corretto presentare una vendita di liquidazione per la chiusura di una sola unità locale, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. a) dato che:
- l'azienda ha più unità locali attive e quindi non c'è una cessazione dell'attività dell'impresa ma di un punto vendita;
- laddove si voleva specificare l'azienda o l'unità locale la norma lo ha fatto (ad es nel caso della lett. b))
Grazie
Antonella ;)
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La cessazione di una unità locale abilita alla vendita di liquidazione in quella unità locale ai sensi della lett. b)
La lett. a) riguarda la chiusura dell'intera attività.
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Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Art. 92 - Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
a) cessazione dell'attività commerciale;
[b]b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
[/b]c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
3. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. (189)
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
però la lettera b) parla di CESSIONE e non di CESSAZIONE........
riferimento id:45901
però la lettera b) parla di CESSIONE e non di CESSAZIONE........
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Hai ragione ... in realtà la fattispecie descritta ricade senz'altro nella lett. a) in quanto per cessazione dell'attività commerciale va intesa QUELLA SPECIFICA ATTIVITA' (quella oggetto di scia) e non dell'attività commerciale complessiva dell'impresa (che può senz'altro continuare ad operare altrove).
Non ho trovato precisazioni o casistiche a supporto ma è l'interpretazione più ragionevole e comunque, trattandosi di dubbio interpretativo, va adottata l'interpretazione più favorevole all'impresa