A seguito dell'apertura di un centro commerciale, con la convenzione di lottizzazione era stato previsto che il piano primo fosse destinato come parcheggio "a servizio del fabbricato". Il centro commerciale, su quel piano, ha aperto un parcheggio a pagamento per i suoi clienti.
Per aprire un parcheggio a pagamento su area privata è necessario presentare una scia commerciale o di polizia amministrativa?
A seguito dell'apertura di un centro commerciale, con la convenzione di lottizzazione era stato previsto che il piano primo fosse destinato come parcheggio "a servizio del fabbricato". Il centro commerciale, su quel piano, ha aperto un parcheggio a pagamento per i suoi clienti.
Per aprire un parcheggio a pagamento su area privata è necessario presentare una scia commerciale o di polizia amministrativa?
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SCIA ai sensi del DPR 481/2001
D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37)
Art.1.
1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività (oggi
Segnalazione certificata d’inizio attività - SCIA) da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.
Art.2.
1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai
fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite
massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello
di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art.3.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il
prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare
l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale
termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Art.4.
1. È abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti
parole: «esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture».
[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
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