Buongiorno,
nel caso di specie viene trascritta in maniera errata la targa di un veicolo sul verbale di contestazione (c'è uno 0 in più) durante un posto di controllo.
Il trasgressore fa ricorso al Prefetto.
E' fattibile a Vostro giudizio la richiesta di archiviazione al Prefetto e contestualmente la notifica del verbale al Trasgressore con la targa corretta visto che siamo all'interno dei 90gg?
Grazie
Buongiorno,
nel caso di specie viene trascritta in maniera errata la targa di un veicolo sul verbale di contestazione (c'è uno 0 in più) durante un posto di controllo.
Il trasgressore fa ricorso al Prefetto.
E' fattibile a Vostro giudizio la richiesta di archiviazione al Prefetto e contestualmente la notifica del verbale al Trasgressore con la targa corretta visto che siamo all'interno dei 90gg?
Grazie
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Cassazione Civile, I sezione sentenza n°. 21045 del 28.9.2006 (ma ce ne sono a decine) "La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore".
Se sei all'interno dei 90 giorni procedi con nuovo verbale, notifichi e mandi a Prefetto (vedi circolare Mininterno).
Fuori dai 90 giorni chiedi archiviazione al Prefetto direttamente
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[b]MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
CIRCOLAREN.66 Prot.n.M/2413 Roma, 17 luglio 1995 [/b]
OGGETTO:Codice della strada. Applicazione dell'Istituto dell'autotutela per i verbali di contravvenzione.
1. Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione Generale in ordine alla possibilità che l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati.
Sulla questione si fornisce il parere di questa Direzione Generale, sul quale concorda il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
2. Occorre, al riguardo, muovere dalla considerazione che il sistema procedimentale introdotto dalla c.d. depenalizzazione ha mutuato taluni criteri fondamentali del diritto processuale penale, tra i quali, per ciò che qui particolarmente interessa, il principio della distinzione di ruolo e di funzione dell'organo rilevatore della violazione dall'autorità giudicante. Esigenze di valenza garantistica impongono, infatti, che l'accertamento di chi è preposto alla vigilanza sul rispetto delle norme passi al vaglio di una autorità diversa, in posizione di terzietà, legittimata a sottoporre a riscontri e verifiche i contenuti della verbalizzazione e a garantire il rispetto delle procedure, specie di quelle a tutela del cittadino.
Al parallelismo "organi di polizia giudiziaria-giudice" è stato correlato il parallelismo "organi di accertamento-prefetto". Il regime di questo parallelismo si è attenuato con la legge n. 122/89 (1) e con il nuovo codice della strada, in forza delle cui disposizioni il vaglio del Prefetto ha perso di sistematicità, restando subordinato alla eventualità del ricorso. E però ciò non ha mutato la ragione ispiratrice del sistema che continua a risiedere nella identificazione di due ruoli funzionali differenziati.
Ora in un siffatto sistema l'archiviazione del verbale - cioè, la valutazione della insussistenza degli elementi di fatto e di diritto che integrano l'illecito, nonché del mancato rispetto di quelle regole procedimentali poste a garanzia del contravventore, che sono in grado di paralizzare il procedimento sanzionatorio - non potrebbe fare capo all'organo che procede all'accertamento, perché in tal modo egli diverrebbe in qualche modo arbitro della legittimità del proprio operato.
3. Ciò detto in termini generali, occorre esaminare il dato normativo.
L'articolo 203 del codice della strada, nel conferire al trasgressore la facoltà del ricorso, indica nel solo Prefetto il destinatario dello stesso, quale che sia il motivo della impugnativa. Parallelamente, il succennato art. 204 affida al Prefetto, e non ad altri, la potestà di archiviazione del verbale.
Già questi elementi testuali sono risolutivi del problema.
Il verbale di accertamento, infatti, è atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti e che in questa attività valutativa opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza, restando sottoposto soltanto ai poteri di verifica dell'autorità a ciò espressamente legittimata dalla legge, che agisce in una ottica neutra e imparziale. Per ciò, può dirsi che il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo.
Le considerazioni che precedono trovano avallo anche nelle norme del regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92).
Il comma 3 dell'art. 386 , infatti, dispone - per il caso della notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause - che l'ufficio o comando precedente trasmetta gli atti al Prefetto per l'archiviazione, salvo
che non sia ancora possibile la notifica all'effettivo proprietario. Analogamente il comma 1 dello stesso articolo legittima l'ufficio o comando accertatore a procedere ad una nuova notifica quando risulti che la persona inizialmente individuata come proprietaria del veicolo o titolare di uno dei diritti indicati nell'art. 196 non sia effettivamente tale.
Dal richiamato quadro normativo sembra potersi dedurre che in nessun caso il comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento.
Soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata (in effetti, al verbale si dà corso, e quindi, non si dà luogo ad archiviazione).
4. I richiamati principi consentono di definire il regime al quale soggiacciano i verbali contenenti una errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura. Occorre distinguere l'ipotesi in cui il profilo di erroneità o di irregolarità non abbia ancora formato oggetto di ricorso al Prefetto, dal caso in cui il ricorso sia stato invece già presentato.
Nel primo caso, si è dell'avviso che l'Ufficio o il Comando procedente possano in sede di autotutela procedere ad una nuova notifica del verbale depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall'art. 201 del C.d.S. . In caso contrario l'Ufficio o il Comando procedente dovrà chiedere al Prefetto l'archiviazione.
Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto - o, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, all'A.G. - non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, stante che, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso.
5. Considerata la rilevanza della questione esaminata, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di portare il surriferito orientamento a conoscenza di tutti gli organi, uffici o comandi che, nell'ambito delle rispettive province, espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del C.d.S. .
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stelo
Buongiorno e grazie,
non mi è chiaro quindi se il consiglio è quello di:
A) presentare controdeduzioni in sede di ricorso al Prefetto motivando sul fatto che "l'errore materiale non ne determina automaticamente la nullità";
oppure
B) chiedere archiviazione al Prefetto e rinotificare nuovo verbale considerando che:
1) c'è stato un errore di trascrizione della targa SENZA notifica a soggetto estraneo in quanto la contestazione è stata immediata.
2) la circolare allegata specifica "[i]Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto - o, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, all'A.G. - non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, stante che, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso[/i]". Inoltre, in quest'ultimo caso, il trasgressore avrebbe caricate anche le spese di notifica.
Il caso nel dettaglio è: durante un posto di controllo viene contestata un'infrazione al trasgressore ed in sede di redazione del verbale viene aggiunto uno 0 alla targa. Il trasgressore fa ricorso per errore nell'indicazione della targa ed a quel punto ci accorgiamo dell'errore. Siamo ancora nei 90gg per la notifica.
Grazie
Buongiorno e grazie,
non mi è chiaro quindi se il consiglio è quello di:
A) presentare controdeduzioni in sede di ricorso al Prefetto motivando sul fatto che "l'errore materiale non ne determina automaticamente la nullità";
oppure
B) chiedere archiviazione al Prefetto e rinotificare nuovo verbale considerando che:
1) c'è stato un errore di trascrizione della targa SENZA notifica a soggetto estraneo in quanto la contestazione è stata immediata.
2) la circolare allegata specifica "[i]Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto - o, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, all'A.G. - non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, stante che, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso[/i]". Inoltre, in quest'ultimo caso, il trasgressore avrebbe caricate anche le spese di notifica.
Il caso nel dettaglio è: durante un posto di controllo viene contestata un'infrazione al trasgressore ed in sede di redazione del verbale viene aggiunto uno 0 alla targa. Il trasgressore fa ricorso per errore nell'indicazione della targa ed a quel punto ci accorgiamo dell'errore. Siamo ancora nei 90gg per la notifica.
Grazie
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Siccome è vero che sei nei 90 giorni (quindi con possibilità di ri-notifica) ma hai notizia del ricorso al prefetto secondo le indicazioni del Ministero la soluzione corretta è la RICHIESTA AL PREFETTO di confermare l'applicazione della sanzione a causa di mero errore materiale.
Ti siuugeriamo di sentire comunque la Prefettura ... perchè potrebbe consigliarti la ri-notifica da trasmettere a loro per rafforzare l'archiviazione del ricorso e la conferma della sanzione nonostante l'errore materiale.