Buongiorno,
spesso mi trovo davanti a pratiche Scia di subingresso somministrazione alimenti e bevande in cui la precedente gestione aveva regolare licenza art. 86 TULPS per detenere apparecchi per gioco lecito (slot).
Una volta che lo scrivente SUAP evade positivamente la pratica, il nuovo gestore è implicitamente autorizzato a detenere le medesime slot detenute dal precedente gestore? Oppure contestualmente alla Scia deve essere allegata una domanda installazione giochi art. 86 TULPS a cui fa seguito un'autorizzazione/licenza?
Premetto che:
- nella Scia solitamente il nuovo gestore dichiara " che nulla è cambiato nelle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente autorizzata" e "di essere a conoscenza che nell'esercizio va tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti ecc ecc"
-allo stato attuale delle cose lo scrivente SUAP non rilascia più licenze "fisiche" per la somministrazione alimenti/bevande.
Grazie
Buongiorno,
spesso mi trovo davanti a pratiche Scia di subingresso somministrazione alimenti e bevande in cui la precedente gestione aveva regolare licenza art. 86 TULPS per detenere apparecchi per gioco lecito (slot).
Una volta che lo scrivente SUAP evade positivamente la pratica, il nuovo gestore è implicitamente autorizzato a detenere le medesime slot detenute dal precedente gestore? Oppure contestualmente alla Scia deve essere allegata una domanda installazione giochi art. 86 TULPS a cui fa seguito un'autorizzazione/licenza?
[color=red]NESSUNA DELLE DUE NEL SENSO CHE:
1) la scia di subingresso amministrativa abilita anche alla installazione/mantenimento ai fini dell'art. 110 del tulps (infatti gli esercizi dell'art. 86 e 88 tulps non necessitano di autonoma scia per installare giochi nè all'avvio nè, a maggior ragione, in subingresso)
2) tuttavia la legislazione "antiludopatia" prevede ipotesi di DECADENZA dal diritto di installare giochi in una serie di casi fra cui può rientrare il subingresso.
QUINDI in caso di subingresso l'esercente potrebbe non essere più titolato a mantenere i giochi se rientra nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili
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Premetto che:
- nella Scia solitamente il nuovo gestore dichiara " che nulla è cambiato nelle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente autorizzata" e "di essere a conoscenza che nell'esercizio va tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti ecc ecc"
[color=red]OK[/color]
-allo stato attuale delle cose lo scrivente SUAP non rilascia più licenze "fisiche" per la somministrazione alimenti/bevande.
[color=red]CERTO.
Come detto ... si tratta solo di un problema dfi VIGILANZA EX POST a seguito della presentazione di subingresso ed un "problema" di corretta informazione (se l'interessato lo chiede) per avvertirlo del "pericolo" di acquisire una attività dove dovrà disinstallare i giochi.[/color]
Tutto chiaro, tranne in parte il punto 2, che se non erro dovrebbe prevedere la decadenza nell'ipotesi in cui vengano modificate le condizione pattuite dal precedente titolare tra cui durata del contratto ecc, ma in casi "normali" un subingresso non dovrebbe prevedere decadenza anche se a meno di 500 mt da luoghi sensibili, dico bene? Ovviamente mi riferisco alla mia regione di competenza, vale a dire la Lombardia.
riferimento id:45807
Tutto chiaro, tranne in parte il punto 2, che se non erro dovrebbe prevedere la decadenza nell'ipotesi in cui vengano modificate le condizione pattuite dal precedente titolare tra cui durata del contratto ecc, ma in casi "normali" un subingresso non dovrebbe prevedere decadenza anche se a meno di 500 mt da luoghi sensibili, dico bene? Ovviamente mi riferisco alla mia regione di competenza, vale a dire la Lombardia.
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Proprio in Lombardia il problema si pone in quanto l'art. 5 comma 1 ter della Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8 dispone:
Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
[color=red][b]b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;[/b][/color]
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
Ecco un nostro approfondimento:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45728.0
Regione Lombardia sul sito istituzionale “NoSlot” ha precisato le 6 condizioni per il subentro:
1. che vi sia il totale rispetto delle altre leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (il TULPS e la l.r. n. 6 del 2010 in materia di commercio)
2. che le slot/VLT non debbano mai essere state scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013
3. che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) o, in caso di più gestori, con gli stessi gestori dell'esercente a cui si subentra, cosicché il subentro non costituisca l’escamotage per operare un cambio di gestore
4. qualora il gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) stipuli formalmente un nuovo contratto con l'esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare che il subentro del nuovo esercente costituisca l’occasione per un’ulteriore dilazione dei tempi contrattuali
5. che le apparecchiature da gioco (slot e VLT) debbano rimanere le stesse del precedente esercente e che non debbano esserne installate di nuove (le apparecchiature possono essere sostituite solo per guasto o vetustà ex art. 5, comma quater, della l.r. n. 8 del 2013)
6. che le slot e VLT rimangano ubicate nello stesso identico esercizio dove erano installate in precedenza, di modo che il subentro non costituisca l’escamotage per operare un trasferimento di slot/VLT.
Fonte [url=http://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot/DettaglioRedazionale/enti-locali-ed-esercenti/linee-guida-polizia-locale-comuni-esercenti]http://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot/DettaglioRedazionale/enti-locali-ed-esercenti/linee-guida-polizia-locale-comuni-esercenti[/url]