Buongiorno,
abbiamo ricevuto il seguente quesito ed essendo in ferie la collega che segue queste attività potete aiutarci nel dare la risposta corretta?
"L’immobile di proprietà in oggetto è urbanisticamente destinato come “turistico/ricettivo” ed è composto da cinque camere con servizi igienici esclusivi all’interno delle stesse sviluppata al piano terreno di un più ampio fabbricato destinato a civile abitazione. Il fabbricato in oggetto, si trova ad una distanza di circa mt. 60 (distanza pedonale misurata) dalla struttura ricettiva principale che è composta da 22 camere con i servizi principali quali reception, sala colazioni, zona ricevimento e tutti i servizi attinenti ad un hotel. I proprietari vorrebbero ampliare la propria attività anche sul nuovo immobile."
La domanda è questa:
"la nuova struttura può essere considerata ampliamento della struttura principale oppure deve essere presentato un nuovo avvio indipendente dall’Hotel principale?"
Grazie mille
Saluti
Buongiorno,
abbiamo ricevuto il seguente quesito ed essendo in ferie la collega che segue queste attività potete aiutarci nel dare la risposta corretta?
"L’immobile di proprietà in oggetto è urbanisticamente destinato come “turistico/ricettivo” ed è composto da cinque camere con servizi igienici esclusivi all’interno delle stesse sviluppata al piano terreno di un più ampio fabbricato destinato a civile abitazione. Il fabbricato in oggetto, si trova ad una distanza di circa mt. 60 (distanza pedonale misurata) dalla struttura ricettiva principale che è composta da 22 camere con i servizi principali quali reception, sala colazioni, zona ricevimento e tutti i servizi attinenti ad un hotel. I proprietari vorrebbero ampliare la propria attività anche sul nuovo immobile."
La domanda è questa:
"la nuova struttura può essere considerata ampliamento della struttura principale oppure deve essere presentato un nuovo avvio indipendente dall’Hotel principale?"
Grazie mille
Saluti
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Si tratta di una classica DIPENDENZA .... ti riporto la normativa che prevede una distanza (non vincolante) di 50 metri (non essendo precisato vale in linea d'aria).
Quindi nel tuo caso sembra che sussista questa condizione. Da verificare le altre
[b]Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R[/b]
Art. 17 - Dipendenze
1. Sono definite dipendenze i locali destinati all’alloggio dei clienti collocati in partidistinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, distanti di norma non più di cinquanta metri. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.
2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre; inoltre la distanza dalla casa madre non sia dinorma superiore ai venti metri e il percorso tra i due stabili sia protetto e realizzato in modo che risulti la continuità con la struttura principale;
b) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre. La dipendenza deve inoltre disporre di una saletta per la prima colazione e di un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato nella casa madre.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione attribuito alla dipendenza èstabilito sulla base dei requisiti delle sole camere/unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.
4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.
[b]Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
[/b]Art. 20 Dipendenze
1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0