[size=18pt]Decreto Dignità - DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 [/size]
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(GU n.161 del 13-7-2018)
Art. 9 Divieto di pubblicita' giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un
piu' efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche
indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,
comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni
sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in
genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di
cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di
eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a
tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale,
comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del
nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai
sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di
cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di
cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi
sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di
destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata
nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della
pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro
50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di
cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto
al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla
loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente
alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento
dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018
e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio
2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma
6.