In attesa che la GRT deliberi e che sia entrato in vigore il nuovo regolamento, per come è formulata oggi la LRT 86/2016 vi chiedo aiuto per riuscire a capire alcune cose... :'(
CAV e locazioni turistiche in cosa differiscono essenzialmente? Hanno tempi minimi e massimi da rispettare per la presenza del cliente all'interno dell'immobile? Entrambe sono comunque tenute alla comunicazione alla Questura (alloggiatiweb)? Il dubbio mi è venuto perché mi pare che in entrambi i casi non devono essere forniti servizi accessori propri delle strutture alberghiere e le affinità siano molteplici....
Nel caso di 12 villette (ognuna indipendente dall'altra) di un medesimo proprietario (immobiliare con sede in altra Regione) alcune date in affitto lungo (4+4 ad esempio), altre in locazione oltre 30 gg ed altre ancora meno di 30 gg (grazie anche ad un'agenzia che le pubblicizza) ...cosa deve fare il proprietario e che controlli la PM deve svolgere? (ad oggi nulla è stato fatto dal proprietario né SCIA, Comunicazioni di sorta al Comune e/o Questura). Queste villette benchè dotate di ogni comfort e arredo (piscina indipendente compresa) ad oggi non hanno conseguito l'agibilità. Come PM, quando abbiamo accertato anche tramite la presenza di contratti di locazione e/o affitto registrati in AE, abbiamo notificato i verbali per l'avvenuta cessione a scopo abitativo di alloggio privo di agibilità e fatto il rapporto all'UTC. Chiedo se in questo caso possano applicarsi anche le sanzioni di cui all'art.73 comma 2 LRT 86/2016
Scusate per la lungaggine!!!
Grazie in anticipo
In attesa che la GRT deliberi e che sia entrato in vigore il nuovo regolamento, per come è formulata oggi la LRT 86/2016 vi chiedo aiuto per riuscire a capire alcune cose... :'(
CAV e locazioni turistiche in cosa differiscono essenzialmente? Hanno tempi minimi e massimi da rispettare per la presenza del cliente all'interno dell'immobile? Entrambe sono comunque tenute alla comunicazione alla Questura (alloggiatiweb)? Il dubbio mi è venuto perché mi pare che in entrambi i casi non devono essere forniti servizi accessori propri delle strutture alberghiere e le affinità siano molteplici....
Nel caso di 12 villette (ognuna indipendente dall'altra) di un medesimo proprietario (immobiliare con sede in altra Regione) alcune date in affitto lungo (4+4 ad esempio), altre in locazione oltre 30 gg ed altre ancora meno di 30 gg (grazie anche ad un'agenzia che le pubblicizza) ...cosa deve fare il proprietario e che controlli la PM deve svolgere? (ad oggi nulla è stato fatto dal proprietario né SCIA, Comunicazioni di sorta al Comune e/o Questura). Queste villette benchè dotate di ogni comfort e arredo (piscina indipendente compresa) ad oggi non hanno conseguito l'agibilità. Come PM, quando abbiamo accertato anche tramite la presenza di contratti di locazione e/o affitto registrati in AE, abbiamo notificato i verbali per l'avvenuta cessione a scopo abitativo di alloggio privo di agibilità e fatto il rapporto all'UTC. Chiedo se in questo caso possano applicarsi anche le sanzioni di cui all'art.73 comma 2 LRT 86/2016
Scusate per la lungaggine!!!
Grazie in anticipo
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QUESITO MOLTO CHIARO (e ricorrente ... vista la confusione normativa).
SINTESI:
A stretto rigore la locazione turistica è un CONTRATTO (una particolare forma di locazione), non è una attività. Essa non determina l'attivazione di una posizione imprenditoriale o professionale. Come tale è fuori dalla disciplina dell'imposta di soggiorno, non soggiace alla comunicazione ospiti del tulps .... questo se fossimo in un PAESE NORMALE!!!!!!!!!!!!
Siccome la "locazione turistica" è diventata lo stratagemma attraverso il quale alcuni soggetti aggiravano le norme sulla disciplina delle attività ricettive ... invece che cambiare la norma e/o punire i trasgressori .. si sono date INTERPRETAZIONI (prassi amministrativa) a nostro avviso illegittime ... fino ad arrivare a disposizioni regionali chiaramente incostituzionali in quanto invasive della competenza statale sulla disciplina civilistica delle locazioni.
Ciò detto:
1) CAV è una attività imprenditoriale (almeno in Toscana) che offre un servizio ricettivo con 1 o più appartamenti e senza servizi centralizzati. Alla base vi è un contratto turistico (non locazione) e come tutte le attività ricettive soggiace a imposta di soggiorno e comunicazione 109 alla Questura. L'esercizio senza titolo è soggetto alle sanzioni regionali.
2) LOCAZIONE TURISTICA si ha se non vi è alla base un esercizio coordinato e strutturato con una impresa (es. opera il proprietario come privato ecc....). In questi casi cose detto le indicazioni sono che si applichi comunque il 109 tulps (vedremo Cassazione cosa dirà) e nei Comuni che l'hanno previsto ... l'imposta di soggiorno. La locazione senza tali adempimenti soggiace alle relative sanzioni (penale nel primo caso, "tributaria" nell'altro)
3) in entrambi i casi NON si possono offrire servizi accessori ma NIENTE VIETA di mettere a disposizione quelli esistenti (piscina ecc...) se compresi nel prezzo ordinario
4) la locazione 4+4 è senz'altro fuori da quanto detto sopra
La Polizia Locale non ha un compito semplice .... difficile in alcuni casi distinguere le due fattispecie. Come fare?
INDIZI.
Se il proprietario ha una catena alberghiera o è nel settore del turistico è CAV.
Se telefono e mi propone le varie case alternativamente sta offrendomi un servizio turistico e quindi è CAV.
Se si pubblicizza su siti dedicati alle CAV è tale.
Se usa un "nome" (brand, denominazione ecc...) per identificare tutte le strutture è CAV.
Altrimenti è locazione turistica.
In relazione alla risposta di cui al punto 3) preciserei che, qualora la locazione "turistica" rientri anche fra quelle cc.dd. "brevi" (max 30 gg., locatore e locatario persone fisiche) è possibile offrire quale servizio accessorio quello del cambio biancheria e pulizia dei locali ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017
riferimento id:45780Grazie per gli importanti chiarimenti :) Infatti la legge è complicata e fra tutti pare facciano a gara a semplificarla al contrario... :-X
Un'ultima cosa. Riguardo la mancata agibilità ed i contratti di locazione turistica ugualmente stipulati, ferma restando l'applicazione della specifica sanzione amministrativa prevista dalla LRT( in riferimento al TUE), a Vs parere può configurarsi anche la violazione di cui all'art.73 comma 2 LRT 86/2016 dove fa riferimento ai requisiti strutturali?
Grazie bis
Un'ultima cosa. Riguardo la mancata agibilità ed i contratti di locazione turistica ugualmente stipulati, ferma restando l'applicazione della specifica sanzione amministrativa prevista dalla LRT( in riferimento al TUE), a Vs parere può configurarsi anche la violazione di cui all'art.73 comma 2 LRT 86/2016 dove fa riferimento ai requisiti strutturali?
riferimento id:45780Un'ultima cosa. Riguardo la mancata agibilità ed i contratti di locazione turistica ugualmente stipulati, ferma restando l'applicazione della specifica sanzione amministrativa prevista dalla LRT( in riferimento al TUE), a Vs parere può configurarsi anche la violazione di cui all'art.73 comma 2 LRT 86/2016 dove fa riferimento ai requisiti strutturali?
riferimento id:45780
Un'ultima cosa. Riguardo la mancata agibilità ed i contratti di locazione turistica ugualmente stipulati, ferma restando l'applicazione della specifica sanzione amministrativa prevista dalla LRT( in riferimento al TUE), a Vs parere può configurarsi anche la violazione di cui all'art.73 comma 2 LRT 86/2016 dove fa riferimento ai requisiti strutturali?
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ASSOLUTAMENTE NO, quello è un richiato a requisiti previsti da normative esterne. La mancanza di detti requisiti non comporta la violazione delle norme sul turismo ma eventualmente di quelle edilizie
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0