Un vigile ha presentato una richiesta di permessi 104/92 per domani e lunedì. Martedì ha presentato una richiesta di permesso studio per esame universitario.
I permessi 104 sono per il suocero. È accoglibile la richiesta? La 104 è usufruibile di sabato?
Un vigile ha presentato una richiesta di permessi 104/92 per domani e lunedì. Martedì ha presentato una richiesta di permesso studio per esame universitario.
I permessi 104 sono per il suocero. È accoglibile la richiesta? La 104 è usufruibile di sabato?
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Ti dico:
1) niente vieta di prendere 104 il sabato
2) nè di abbinare i permessi 104 ad altri permessi.
Sui permessi trovi questo manuale ARAN ben strutturato:
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7983/Regioni%20e%20autonomie%20locali%20-%20Raccolta%20sistematica%20orientamenti%20permessi%20retribuiti%20Dicembre%202016.pdf
Vedi ad esempio:
[b]5.12 Un dipendente nell’arco del mese, usufruisce di permessi ex art.
19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 sia orari che giornalieri. L’orario
settimanale di lavoro di 35 ore è articolato su sei giorni, con una
prestazione pari a 6 ore e 10 minuti in tutti giorni tranne che nella
giornata del sabato nel quale è fissata in 4 ore 10 minuti. Per ogni
giornata di permesso fruita quante ore di permesso debbono
decurtarsi dal monte ore mensile?[/b]
In ordine alla particolare problematica prospettata, si ritiene utile evidenziare
quanto segue:
a) la legge n.104/1992 si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre
giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di
handicap. Nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore
di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può
abbondantemente variare in relazione alle diverse previsioni della
contrattazione collettiva o dell'organizzazione del lavoro;
b) per ciò che attiene alla disciplina dell'art.19, comma 6, del CCNL del
6.7.1995, occorre rilevare che esso ha, a suo tempo, introdotto un
beneficio prima inesistente nella disciplina legislativa e cioè la
frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso mensile previsti dall'art.33
della legge n.104/1992;
c) trattandosi di una scelta contrattuale che, comunque, poteva comportare
dei costi, la scelta delle parti negoziali, pienamente legittima, è stata
quella di fissare "convenzionalmente" in 18 le ore corrispondenti alle tre
giornate previste dal legislatore, tenendosi conto di quella che era la
durata media dell'orario giornaliero sulla base di un'articolazione su sei
giorni; il suddetto limite massimo delle 18 ore vale, quindi, solo nel caso
della fruizione ad ore del beneficio;
d) alla luce di quanto sopra detto, nel caso prospettato, la fruizione del
permesso nella giornata del sabato equivale sempre ad una giornata
intera di assenza; conseguentemente, per il restante arco temporale
mensile di riferimento, il dipendente potrà avvalersi ancora o di due
permessi giornalieri completi di assenza oppure, in alternativa, ove
desideri fruirne in via frazionata, di 12 ore di permesso; ugualmente la
fruizione del permesso giornaliero in un giorno diverso della settimana
(con orario di lavoro pari a 6 ore e 10 minuti), equivale sempre ad una
giornata intera di assenza; conseguentemente, anche in questo caso, per
il restante periodo mensile di riferimento, il lavoratore potrà fruire ancora
di due giorni di permesso giornaliero o, in caso di fruizione frazionata
degli stessi, di 12 ore di permesso;
e) tale soluzione è pienamente coerente con l’indicazione, conforme alle
prescrizioni di legge e contrattuali di cui sopra si è detto, fornita da
questa Agenzia, secondo la quale il permesso giornaliero può essere
fruito senza alcuna particolare conseguenza, anche nella giornata in cui
l'orario di lavoro del dipendente è di nove ore, per compensare la
giornata del sabato non lavorativo nel caso di settimana lavorativa
articolata su 5 giorni; anche in questo caso, nonostante la maggiore
durata in ore della giornata lavorativa, l’assenza equivale sempre ad un
giorno e conseguentemente, per il restante arco mensile il dipendente
potrà fruire ancora o di due permessi giornalieri oppure, nel caso di
fruizione frazionata degli stessi, di 12 ore di permesso.