Data: 2018-07-12 09:50:35

contratto locazioe locali

Salve,

Una Società "A" gestisce in proprietà una struttura ricettiva i cui locali sono di proprietà di "B". Il soggetto "A" non ha più la disponibilità dei locali in virtù di un atto di risoluzione del contratto di locazione stipulato fra A e B, ma evidentemente si rifiuta di lasciare i locali liberi.
Il soggetto "A" dà in gestione la struttura ricettiva al soggetto "C" dando atto, nel contratto di gestione, che al momento è sprovvisto di contrtatto di locazione locali.
Il legale della Società "B" proprietaria dei locali sta chiedendo al Comune un'ordinanza di chiusura dell'attività.
Il Suap, una volta pervenuta la Scia di subingresso da parte di "C", ha formulato una richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 nella quale viene richiesto fra l'altro anche il contratto di disponibilità dei locali.
Il termine dei 30 giorni, previsto nella richiesta di regolarizzazione, sta per scadere e non ci sono notizie da parte di "C".
Nel caso non pervengano le integrazioni richieste dobbiamo dichiarare inefficace la Scia di subingresso?
Dobbiamo fare l'ordinanza di chiusura  al soggetto "A" come chiede il legale della proprieta dei locali?.

Grazie!!

Gilda

riferimento id:45761

Data: 2018-07-14 04:42:43

Re:contratto locazioe locali

Una Società "A" gestisce in proprietà una struttura ricettiva i cui locali sono di proprietà di "B". Il soggetto "A" non ha più la disponibilità dei locali in virtù di un atto di risoluzione del contratto di locazione stipulato fra A e B, ma evidentemente si rifiuta di lasciare i locali liberi.
[color=red]Caso che si presenta frequentemente in vari settori (soprattutto ambulanti e somministrazione)[/color]
Il soggetto "A" dà in gestione la struttura ricettiva al soggetto "C" dando atto, nel contratto di gestione, che al momento è sprovvisto di contrtatto di locazione locali.
[color=red]OK[/color]
Il legale della Società "B" proprietaria dei locali sta chiedendo al Comune un'ordinanza di chiusura dell'attività.
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!!
I rapporti contrattuali fra le parti non riguardano il Comune. Per te B è ancora titolato ad esercitare fintanto che avrà il possesso dei locali.
Qualora C presentasse scia di subingresso anche questa sarebbe valida e tu avresti due scia valide per i medesimi locali.
Allora chi decide? IL GIUDICE CIVILE!!!!

Attenzione a non fare l'errore di trasformarsi in giudice civile ante causam ... con relativa esposizione a responsabilità
[/color]
Il Suap, una volta pervenuta la Scia di subingresso da parte di "C", ha formulato una richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 nella quale viene richiesto fra l'altro anche il contratto di disponibilità dei locali.
[color=red]In base a quale disposizione?
Quale norma prevede che si debba avere la disponibilità dei locali?
Poi cosa intendi: 1) disponibilità giuridica? (in questo caso hanno il contratto notarile!!!!!!!!!!!); 2) "disponibilità materiale" (possesso)? .. a che titolo lo richiedi?

ATTENZIONE .... nessuna disposizione richiede la disponibilità giuridica o materiale dei locali proprio per evitare questi coinvolgimenti[/color]

Il termine dei 30 giorni, previsto nella richiesta di regolarizzazione, sta per scadere e non ci sono notizie da parte di "C".
[color=red]VEDI SOPRA[/color]

Nel caso non pervengano le integrazioni richieste dobbiamo dichiarare inefficace la Scia di subingresso?
[color=red]A mio avviso no[/color]

Dobbiamo fare l'ordinanza di chiusura  al soggetto "A" come chiede il legale della proprieta dei locali?.
[color=red]NO!!!!!!!!![/color]

riferimento id:45761

Data: 2018-07-15 10:29:40

Re:contratto locazioe locali

La richiesta di regolarizzazione è stata formulata anche per altri motivi, non solo per il contratto di locazione, per cui in assenza di comunicazioni, trascorso il termine di 30 giorni, possiamo fare il divieto di procesuzione di attività?.

riferimento id:45761

Data: 2018-07-15 11:19:38

Re:contratto locazioe locali


La richiesta di regolarizzazione è stata formulata anche per altri motivi, non solo per il contratto di locazione, per cui in assenza di comunicazioni, trascorso il termine di 30 giorni, possiamo fare il divieto di procesuzione di attività?.
[/quote]

Se avete utilizzato la CONFORMAZIONE dell'art. 19 comma 3 L. 241/1990 il divieto opera automaticamente allo scadere dei 30 giorni (se non avete assegnato un termine superiore).
Ovviamente qualora tali motivazioni non siano corrette c'è rischio di ricorso quindi dovete ben valutare se intervenire prima eventualmente precisando il contenuto della comunicazione.
Altrrimenti dal 30 esimo giorno l'attività è senza titolo e va sanzionata (non è possibile chiuderla coattivamente)

[color=red][b]3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.[/b][/color]

riferimento id:45761
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