Data: 2018-07-11 17:43:32

strada

nel caso di uno spargimento/perdita di benzina da parte di un furgone che trasportava alcune taniche che, a seguito di una svolta brusca, si sono rovesciate su strada, quali sanzioni si applicano? L'autore è un cittadino, non un'impresa

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Data: 2018-07-12 09:35:53

Re:strada


nel caso di uno spargimento/perdita di benzina da parte di un furgone che trasportava alcune taniche che, a seguito di una svolta brusca, si sono rovesciate su strada, quali sanzioni si applicano? L'autore è un cittadino, non un'impresa
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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285

[color=red][b]Art. 15. Atti vietati. [/b][/color]

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: (1)

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

[b]b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; [/b]

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

[b]f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;[/b]

f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. (2)

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422. (3)

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (4)



(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(2) Lettera inserita dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(3) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(4) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

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