L'affidatario di una fornitura, selezionato sul mepa, ci ha prodotto, a seguito della consegna della fornitura, una cessione del credito pro solvendo (ttutto il credito) a favore di una banca. E' possibile liquidare alla banca gli importi dovuti senza alcuna presa d'atto o autorizzazione da parte del Comune?
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L'affidatario di una fornitura, selezionato sul mepa, ci ha prodotto, a seguito della consegna della fornitura, una cessione del credito pro solvendo (ttutto il credito) a favore di una banca. E' possibile liquidare alla banca gli importi dovuti senza alcuna presa d'atto o autorizzazione da parte del Comune?
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La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571).
Dlgs 50/2016
Art. 106.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. [b]Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. [/b]Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche [b]qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.[/b] Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Legge 21 febbraio 1991, n. 52
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/02/25/091G0089/sg;jsessionid=p-4dAM3JSb1O9baUkaiqVA__.ntc-as5-guri2a