Data: 2018-07-11 12:12:49

Videoregistrazione delle prove orali nei concorsi: OBBLIGATORIO se previsto

Videoregistrazione delle prove orali nei concorsi: OBBLIGATORIO se previsto

[color=red][b]Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 luglio 2018, n. 4043[/b][/color]

La violazione dell’obbligo di video-registrazione non può essere considerata
neanche una mera irregolarità formale, inidonea come tale a determinare l’invalidità
dell’esito concorsuale.
In materia di procedure concorsuali, invero, gli adempimenti di carattere
documentale hanno un valore sostanziale, perché sono diretti ad assicurare la
trasparenza e la pubblicità delle prove concorsuali e spesso rappresentano, come nel
caso della prova orale, l’unico strumento per avere una traccia dello svolgimento
dell’esame che consenta poi al candidato di contestare il giudizio di inidoneità
espresso dalla Commissione.
Sebbene l’obbligo di video-registrare la prova orale rappresenta una prescrizione
particolarmente incisiva (aggiuntiva rispetto a quanto previsto ordinariamente
previsto per la quasi totalità dei concorsi pubblici), non vi è dubbio, tuttavia, che,
nel momento in cui la Regione Puglia, nell’esercizio della propria autonomia
legislativa e regolamentare, ha stabilito di auto-sottoporsi ad un vincolo di
trasparenza così stringente, la conseguenza della relativa violazione non può che
essere l’invalidità della prova orale sostenuta senza l’adempimento delle prescritte
garanzie di trasparenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, quindi, essere
accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di
primo grado ai soli fini dell’annullamento del giudizio di inidoneità riportato dalla
ricorrente all’esito della relativa prova orale

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