Nei nostri mercati si sta verificando la seguente situazione: si presentano alla spunta dipendenti o collaboratori di commercianti ambulanti diversamente abili scavalcando a parità di punteggio altri commercianti nelle graduatorie. Sappiamo che alcuni Comuni interpretano in um modo, altri nell'altro la questione se i privilegi e le riserve dei posteggi dedicati alla Legge 104 si mantengono alla Ditta e quindi ai dipendenti delegati dal Titolare o si applicano esclusivamente se è presente fisicamente l'avente diritto. Cordiali saluti
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Nei nostri mercati si sta verificando la seguente situazione: si presentano alla spunta dipendenti o collaboratori di commercianti ambulanti diversamente abili scavalcando a parità di punteggio altri commercianti nelle graduatorie. Sappiamo che alcuni Comuni interpretano in um modo, altri nell'altro la questione se i privilegi e le riserve dei posteggi dedicati alla Legge 104 si mantengono alla Ditta e quindi ai dipendenti delegati dal Titolare o si applicano esclusivamente se è presente fisicamente l'avente diritto. Cordiali saluti
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La questione ruota intorno a 3 disposizioni della L. R. 28/2005 - http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0) che riportiamo sotto
In sintesi:
a) il titolare deve essere portatore di handicap per avere il posteggio riservato
b) eventuale subentrante deve essere anch'egli portatore di handicap
c) i dipendenti e collaboratori NON devono essere necessariamente portatori di handicap.
QUINDI, così come un "normodotato" (termine brutto per definire un non 104) può avvalersi di collaboratori e dipendenti a propria discrezione, che siano o meno portatori di handicap, un soggetto che ricade nella 104 ben può avere dipendenti non portatori di handicap.
Ciò detto, SE SCOPRO che il titolare non ha dipendenti e collaboratori ma "subaffitta" di fatto il posteggio ad altri operatori (non è facile dimostrarlo, ma si può verificare da indizi come l'assenza di un rapporto di dipendenza, l'assenza di un rapporto di collaborazione, il carattere autonomo dell'attività del terzo, le dichiarazioni a verbale) .... allora si interviene:
1) inviando tutto alla FINANZA
2) contestando al terzo che occupa senza titolo (sanzione pecuniaria)
3) facendo una partaccia al titolare (purtroppo non è possibile fare niente direttamente perchè chi commette l'illecito è il "finto collaboratore"
Margini ci sono ....
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[b]Art. 38 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere[/b]
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
[b]Art. 77 - - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche[/b]
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2. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.
[b]Art. 39 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare[/b]
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.