Data: 2018-07-11 07:02:52

Subingresso licenza itinerante

Mi si è presentato questo caso:  è stato "acquistato"  il ramo d'azienda  per commercio itinerante da una società avente sede legale in un Comune e Provincia diversa.  Come procedo ? Faccio presentare dall'acquirente una pratica di  subingresso ? E' possibile subentrare in un 'autorizzazione rilasciata da altro Comune?
Grazie 

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Data: 2018-07-11 08:11:43

Re:Subingresso licenza itinerante


Mi si è presentato questo caso:  è stato "acquistato"  il ramo d'azienda  per commercio itinerante da una società avente sede legale in un Comune e Provincia diversa.  Come procedo ? Faccio presentare dall'acquirente una pratica di  subingresso ? E' possibile subentrare in un 'autorizzazione rilasciata da altro Comune?
Grazie
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Con le modifiche del Dlgs 59/2010 NON esiste più la competenza territoriale del Comune fondata sulla sede legale o residenza.
Quindi dal 2010 è POSSIBILE che un soggetto B subentri alla "licenza" itinerante di A in un Comune diverso da quello che ha rilasciao (o accolto la scia).
E' del tutto fisiologico.

Quindi fai presentare scia di subingresso e chiedi al Comune del soggetto A conferma che:
1) la licenza esiste
2) non è stata revocata
3) non ci sono altre problematiche

Questo anche per consentire al Comune originario di cancellare la posizione di A

riferimento id:45730

Data: 2018-07-11 09:27:43

Re:Subingresso licenza itinerante

Anche la l.r. 6/2010 va in questa direzione.

L.R. 02/02/2010, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Art. 25
Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

[...]
3. [b]La reintestazione[/b] dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante [b]è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività[/b]. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

3-bis. [b]Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti[/b].

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