Data: 2018-07-11 06:14:15

giochi leciti tabaccheria e ludopatia

Buongiorno,
una nostra utente ha effettuato il subingresso in una tabaccheria, comunicando al nostro ufficio il subentro nelle attività di giochi leciti e esercizio di vicinato. L'esercizio si trova nei 500 metri da luoghi sensibili previsti dalla legge Toscana sulla ludopatia, le macchinette sono state installate precedentemente all'entrata in vigore della legge.
Ci chiediamo se trattandosi di subentro si debba applicare le distanze o meno.
La ditta installatrice ha sollevato dei dubbi all'utente in considerazione della stipula del nuovo contratto a suo nome.
grazie

riferimento id:45728

Data: 2018-07-12 07:01:57

Re:giochi leciti tabaccheria e ludopatia


Buongiorno,
una nostra utente ha effettuato il subingresso in una tabaccheria, comunicando al nostro ufficio il subentro nelle attività di giochi leciti e esercizio di vicinato. L'esercizio si trova nei 500 metri da luoghi sensibili previsti dalla legge Toscana sulla ludopatia, le macchinette sono state installate precedentemente all'entrata in vigore della legge.
Ci chiediamo se trattandosi di subentro si debba applicare le distanze o meno.
La ditta installatrice ha sollevato dei dubbi all'utente in considerazione della stipula del nuovo contratto a suo nome.
grazie
[/quote]

La legge regionale precisa che in caso di NUOVO CONTRATTO con il concessionario dei giochi si ha applicazione delle distanze minime .....

Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Art. 4
... 5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
a) la stipulazione di un [color=red][b]nuovo contratto[/b][/color], anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013;57&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:45728

Data: 2018-07-12 11:11:55

Re:giochi leciti tabaccheria e ludopatia

Ma qual è il soggetto che può attestare la situazione? Il Monopolio, il diretto interessato, il concessionario? Io ho un caso di subingresso in un'attività di bar, situato ad una distanza inferiore a 500 m. dalla chiesa, che aveva al suo interno, da prima dell'entrata in vigore della L.R. 57/2013, apparecchi per il gioco lecito, ma, in forza di quanto disposto dall'art. 86 del TULPS non aveva dovuto fare nessuna comunicazione né ha dovuto farla il subentrante (conosco la situazione per conoscenza diretta). Ho verificato che entrambi i soggetti siano iscritti al RIES e lo sono con lo stesso codice di iscrizione. Ho sentito il Monopolio ma non ho ricevuto informazioni precise; ho posto un quesito al TTR già da alcuni giorni ma non ho ancora ricevuto risposta. I colleghi come si stanno comportando? Grazie.

riferimento id:45728

Data: 2018-07-12 21:33:02

Re:giochi leciti tabaccheria e ludopatia

ecco alcune osservazioni che possono introdurre altri spunti per prendere decisioni a livello locale.

La norma regionale non consente un’interpretazione univoca
[i]Per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività…[/i]

Molte volte, su questo forum, ho affermato che l’Amministrazione comunale, meglio in un regolamento di polizia amministrativa, può dettagliare meglio le varie questioni e intraprendere una via interpretativa. Magari il regolamento finisce con l’essere impugnato ma, almeno, l’amministrazione si è data una linea e ha agito con imparzialità.
Il controllo dei contratti è molto difficile. Il privato può dichiarare che il subentro nell’attività principale ha determinato anche il subentro nel “contrato giochi” stipulato fra il precedente conduttore e l’installatore. La Polizia municipale è obbligata ad effetuare attività ispettiva in loco  facendosi dare le copie dei contratti vecchi e nuovi (in caso di opposizione alla richiesta ?)

In alternativa, il privato si può sempre appellare al fatto che non c’è stata RESCISSIONE né RISOLUZIONE, quindi non si sono verificate le condizioni poste dalla legge. La rescissione è un’ipotesi dsi scuola che non c’entra niente con i giochi (mi sono stupito che la Regione la rammenti), in pratica in contratto si estingue quando uno dei contraenti versa in stato di bisogno o pericolo e la controparte ne approfitta (tizio sta per affogare e caio si fa dare una cifra spropositata per salvarlo).

La risoluzione del contratto è un istituto giuridico che si riferisce alla possibilità di estinzione di un contratto, causata da una delle fattispecie espressamente indicate dal codice.
Con la risoluzione il contraente che non possa più ricevere la controprestazione viene esonerato dal
dover eseguire la propria prestazione. Il codice prevede:
a) la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.);
b) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.);
c) la risoluzione per eccessiva onerosità (v. artt. 1467-1469 c.c.).

Più attintene vedrei il RECESSO UNILATERALE (art. 1373 del Codice) oppure una DISDETTA (se posta nel contratto) o anche lo scioglimento per MUTUO CONSENSO (art. 1372) ma la LR non ne parla. Mi sa che la Regione, indicando rescissione e risoluzione abbia voluto dire “per qualsiasi causa” ma, se vogliamo essere precisi, è un significato che non sta in piedi.

Relativamente al subingresso mi sono sempre espresso nel vederlo come un quid che dà continuità all’esercizio di quella azienda (anche se le imprese non diverse) e come tale non determinante l’applicazione dei limiti distanziali. Sul punto c’è una sentenza  che, invece, lo vede come condizione di applicazione dei limiti.

Per concludere di fornisco il link della Regione Lombardia sulle faq in materia. La Toscana ha copiato la legge lombarda (relativamente alle questioni sui contratti) e quindi è molto utile (la Lombardia ha aggiunto anche il RINNOVO contrattuale come ipotesi ostativa).

Ecco il link:
http://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot/DettaglioRedazionale/enti-locali-ed-esercenti/linee-guida-polizia-locale-comuni-esercenti


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