Data: 2018-07-10 15:37:46

esposto S.N.A.G.

Qualcuno ha ricevuto l'esposto dello S.N.A.G. ( sindacato nazionale autonomo giornalai?. Mi risulta che lo stesso sia stato inviato a molti Comuni.
In poche parole in detta segnalazione il sindacato riferisce di una supposta violazione dell'art. 5 c. d) sexies della Legge n. 170/2001 in quanto il distributore locale dei quotidiani e periodici  addebita al rivenditore  nell'estratto conto costi non dovuti ( chiamati "operazione accessoria " ) di importo variabile da pochi euro a circa 70 euro.
la Legge di cui sopra per la violazione del comma citato , se accertata, rinvia all'art. 22 del D.Lgs 114/1998.
Tale richiamo, però, è impreciso, perchè tale articolo prevede sanzioni differenti in diversi commi, tale per cui a mio avviso risulterebbe inapplicabile.
Peraltro la questione , ritengo possa invece inquadrarsi nell'ambito dei contratti commerciali  tra imprese e, più specificatamente, nell'ambito di pratiche commerciali scorrette e/o aggressive di competenza dell'A.G.C.M.
qualcuno ha sulla scrivania tale esposto?  ha già provveduto?
grazie

riferimento id:45723

Data: 2018-07-11 10:36:19

Re:esposto S.N.A.G.


Qualcuno ha ricevuto l'esposto dello S.N.A.G. ( sindacato nazionale autonomo giornalai?. Mi risulta che lo stesso sia stato inviato a molti Comuni.
In poche parole in detta segnalazione il sindacato riferisce di una supposta violazione dell'art. 5 c. d) sexies della Legge n. 170/2001 in quanto il distributore locale dei quotidiani e periodici  addebita al rivenditore  nell'estratto conto costi non dovuti ( chiamati "operazione accessoria " ) di importo variabile da pochi euro a circa 70 euro.
la Legge di cui sopra per la violazione del comma citato , se accertata, rinvia all'art. 22 del D.Lgs 114/1998.
Tale richiamo, però, è impreciso, perchè tale articolo prevede sanzioni differenti in diversi commi, tale per cui a mio avviso risulterebbe inapplicabile.
Peraltro la questione , ritengo possa invece inquadrarsi nell'ambito dei contratti commerciali  tra imprese e, più specificatamente, nell'ambito di pratiche commerciali scorrette e/o aggressive di competenza dell'A.G.C.M.
qualcuno ha sulla scrivania tale esposto?  ha già provveduto?
grazie
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L'osservazione è corretta in quanto effettivamente le novità introdotte nel 2017 hanno previsto obblighi per i distributori, ed all'art. 9 un regime sanzionatorio generale che rinvia all'art. 22 del Dlgs 114/1998.
Quindi il comportamento in violazione della disposizione "le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore" appare sanzionabile

[color=red][b]D.Lgs. 24/04/2001, n. 170
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2001, n. 110.
[/b][/color]
[b]Art. 5. Modalità di vendita.[/b]

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;

d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa (12);

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore (13);

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia (14);

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono (15);

d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore (16);

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale (17).

(12) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(13) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, e, successivamente, così sostituita dall'art. 34, comma 41, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(14) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(15) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 39, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 64-bis, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 64-bis, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[b]Art. 9. Norme finali.[/b]

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (20).

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

(20) Comma inserito dall'art. 64-bis, comma 5, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

*********************
D.Lgs. 31/03/1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.
Titolo VII

Sanzioni
Art. 22. Sanzioni e revoca

In vigore dal 14 settembre 2012
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. (26) (28)
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. (28)
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; (27)
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; (27)
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
(26) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, lett. a), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(27) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 2, lett. b), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

(28) Vedi, anche, la L. 17 agosto 2005, n. 173.

riferimento id:45723

Data: 2018-07-11 14:10:18

Re:esposto S.N.A.G.

Sicuramente la norma è quella. Tuttavia, come ho già detto il richiamo all'art. 22 del D.lgs 114/1998 è del tutto impreciso perche tale norma contiene due commi sanzionatori con differenti e rilevanti importi. Ergo.  anche laddove si accertasse la presenza di tale onere non dovuto ( che peraltro deve essere anche condizione per la fornitura  e non soltanto addebitato in bolla ) sorge il problema di quale sanzione applicare.
peraltro è abbastanza singolare che si preveda una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di un rapporto commerciale  tra imprese che , a mio avviso, dovrebbe più propriamente inquadrarsi tra le pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.

riferimento id:45723

Data: 2018-07-12 08:25:40

Re:esposto S.N.A.G.


Sicuramente la norma è quella. Tuttavia, come ho già detto il richiamo all'art. 22 del D.lgs 114/1998 è del tutto impreciso perche tale norma contiene due commi sanzionatori con differenti e rilevanti importi. Ergo.  anche laddove si accertasse la presenza di tale onere non dovuto ( che peraltro deve essere anche condizione per la fornitura  e non soltanto addebitato in bolla ) sorge il problema di quale sanzione applicare.
peraltro è abbastanza singolare che si preveda una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di un rapporto commerciale  tra imprese che , a mio avviso, dovrebbe più propriamente inquadrarsi tra le pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo.
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CONCORDO con te sulla ciriticità della disposizione. Se le due norme indicate (quella che prevede il comportamento e quella che rinvia alle sanzioni) fossero state introdotte da due disposizioni diverse ... avremmo consigliato di non considerare applicabile la fattispecie.

In questo caso a mio avviso la sanzione è quella del comma 1 dell'art. 22 ... altrimenti dovremmo ritenere che la disposizione abbia voluto inserire una disciplina civilistica (rapporto fra imprese) in un contesto amministrativo senza prevedere un regime sanzionatorio ....

Tutto molto incerto ... ma non ritengo fuori luogo l'osservazione del sindacato.

OVVIAMENTE per applicare la sanzione occorre ACCERTARE ... e qui forse è l'aspetto più difficile

riferimento id:45723
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