Data: 2018-07-10 08:36:09

EVENTI - PUBBLICO SPETTACOLO

Buongiorno,

leggendo il forum , come altri colleghi ,ho un dubbi sul Decreto Legislativo 222/16  - Attività di spettacolo o Intrattenimento.
A vostro avviso come viene interpretata la frase “L’istanza deve essere presentata al Suap che la trasmette alla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo” .
Gli adempimenti dell’ufficio Suap si concludono  con l’invio della documentazione ai membri della Commissione, oppure la Commissione  deve essere convocata?
Si chiede inoltre  se , il parere del professionista incaricato  che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite sostituisce le verifiche in capo alla Commissione sopralluogo compreso?.

Grazie mille


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Data: 2018-07-10 11:59:12

Re:EVENTI - PUBBLICO SPETTACOLO

In sintesi:
- sopra le 200 persone e se c'è stazionamento di pubblico va inviata la documentazione al presidente della commissione (il Sindaco o chi per esso) che provvede alla convocazione della commissione. Compito del SUAP è, se si tratta di evento a scopo di lucro, di acquisire il verbale ai fini del rilascio dell'agibilità TULPS (art. 80);
- sotto le 200 persone e con stazionamento la relazione del tecnico iscritto all'albo/collegio sostituisce sia la verifica del progetto che il sopralluogo della commissione. Il SUAP deve comunque inviare al presidente della commissione la relazione per l'attività residuale di verifica durante l'evento.

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