Buongiorno, un'associazione ci ha chiesto come procedere per l'apertura di un locale posto al piano terreno (+ di 1500 mq) da dedicare alla somministrazione ma con la specifica di attrezzare alcuni spazi x i giochi dei bambini.... e organizzare quindi compleanni, feste in genere.
Ho controllato alcune risposte che sono state date per casi simili e volevo rifare un pò il punto. In particolare, dato atto che l'attività che verrebbe avviata sarebbe per la prevalenza di somministrazione e riallacciandomi alla risposta che riporto qui sotto vorrei capire se:
1. è necessario procedere ad autorizzare ai sensi dell'art. 68 e 80 l'attività di intrattenimento che verrà svolta all'interno del locale in aggiunta alla somministrazione, anche se non verrà richiesto alcun pagamento in relazione ai giochi che saranno a disposizione dei consumatori;
2. considerato che nel locale ci staranno molte + di 200 persone, sarà necessario procedere ad autorizzare, una volta avuto l'OK per l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS tramite parere della Commissione di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo;
3. per le attrazioni che verranno installate quali sono le norme di riferimento x riconoscere se necessitano dell'attribuzione del codice e se si quale è la procedura?;
4. In base alla risposta sotto riportata sembrerebbe che se vengono installate [u]poche attrazio[/u]ni o pochi giochi possa essere NON richiesta la procedura per il Pubblico spettacolo... ma non sono sicura quale sia il confine... vorrei un chiarimento al riguardo;
5. Inoltre questo immobile ha un ulteriore grande locale posto al primo piano, che dovrà essere anche questo adibito a parco giochi ma qui sarà principale l'attività dei giochi quindi si dovrà senza dubbio procedere con l'autorizzazione per il pubblico spettacolo e relativa agibilità... In un secondo momento vedranno come collegare o non collegare le due attività.... sicuramente ne riparleremo;
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Re:Somministrazione e gonfiabili
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2018, 18:03:45 »
Citazione
La compatibilità dell’attività con la “categoria funzionale” propria di quell’immobile è un qualcosa che potrebbe essere opinabile e dipende dalla regolamentazione comunale. Se l’attività prevalente è quella della somministrazione allora l’opinabilità non c’è, la destinazione d’uso (categoria funzionale) dovrà essere quella “commerciale al dettaglio”. Se l’attività prevalente è quella del trattenimento allora la discrezione comunale è maggiore.
Firenze, ad esempio, colloca nella categoria “direzionale comprensivo delle attività private di servizio”, le attività culturali, ricreative come spettacolo, trattenimenti, sale giochi, discoteche, ecc.
Il fatto che l’attività, nel suo complesso, un’attività imprenditoriale / commerciale in senso lato, porta a ritenere che l’installazione dei gonfiabili sia sottoposta alle abilitazioni del caso. Si può discutere della necessità dell’art. 69 TULPS, vista la gratuita, ma, di certo, occorre il rispetto delle condizioni di sicurezza del DM 18/05/2007.
Ci sono circolari ministeriali che dettano prescrizioni anche in questo caso, vedi circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010
Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio applicativo e raccolta indirizzi procedurali
Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS).
Si precisa, al riguardo, che la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.
Come chiarito dal Min.Int in altre lettere circolari, l’installazione di un’attrazione o poche non determina la necessità di un art. 80 TULSP, basta osservare quanto dispone il DM 18/05/2010
Siamo al limite. Il soggetto è un’associazione ma alla fine non è così determinante. Più importante è capire se tale esercizio ha i caratteri del “pubblico esercizio”. Se l’esercizio è organizzato per fornire un servizio a chiunque allora è un locale che necessita delle abilitazioni TULPS (68+80) e le singole attrazioni soggiacciono all’applicazione del DM 18/05/2007
Puoi mutuare dalla giurisprudenza tributaria, vedi qua:
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/altro-che-associati-dilettantie-palestra-scopo-lucro
riguarda una palestra ma il discorso è traslabile.
Il post che citi riguardava poche attrazioni in luogo aperto. Se le attrazioni sono dentro a un fabbricato allora danno vita ad un parco giochi (in senso lato).
Sulla somministrazione si può discutere se è un esercizio annesso a locale di PS (art. 48 della LR 28/05) oppure un esercizio congiunto di due attività: la somministrazione e il trattenimento.
Per come la descrivi non sembra un’ipotesi trascurabile. Anzi, mi sembra un quid con un elevato rischio di sicurezza, su questo innesta anche le procedure di prevenzione incendi rilevando l’attività di trattenimento come apprezzabile in modo autonomo rispetto a quella di somministrazione.
Per la registrazione dell'attrazione guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39317.0
Vedi la circolare che trovi allegata da pag. 11 in poi