Data: 2018-07-09 09:12:24

Attività di acconciatore nei locali di residenza

Buongiorno sull'argomento forse avete già fdato una vostra versione ma ho bisogno di maggiori chiarimenti. Un operatore vorrebbe aprire la propria attività di acconciatore nella  abitazione dove ha la residenza e che diventerebbe pertanto la propria unità locale.
La legge regionale (art. 4 comma 5) dispone che "L'attivita' di acconciatore puo' essere esercitata anche  presso il domicilio dell'esercente a  condizione  che  i  locali  utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in  materia di urbanistica, edilizia, sanita'  e  sicurezza  e  siano  dotati  di ingressi e servizi igienici autonomi  e  in  regola  con  le  vigenti normative".

Il comma 1 afferma che "L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d'uso". 

Le domande sono le seguenti:
1) visto che il comma 5 richiama comunque gli aspetti edilizi ed urbanistici, si deve continuare a tenere di conto della destinanzione d'uso (che è appunto concetto edilizio) anche nel'ipotesi di attività svolta presso la propria residenza?
2)  ingressi e servizi igienici autonomi: cosa significa in concreto che devo avere almeno un bagno destinato esclusivamente ai clienti e anche uin ingresso separato dall'accesso principale all'abitazione?
Grazie

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Data: 2018-07-09 20:28:51

Re:Attività di acconciatore nei locali di residenza

1) visto che il comma 5 richiama comunque gli aspetti edilizi ed urbanistici, si deve continuare a tenere di conto della destinanzione d'uso (che è appunto concetto edilizio) anche nel'ipotesi di attività svolta presso la propria residenza?
[color=red]La destinazione rimane residenziale anche se si ha l'uso per attività di acconciatore. L'attività di acconciatore non può diventare prevalente in relazione alla superficie utilizzata[/color]

2)  ingressi e servizi igienici autonomi: cosa significa in concreto che devo avere almeno un bagno destinato esclusivamente ai clienti e anche uin ingresso separato dall'accesso principale all'abitazione?
[color=red]Devono esserci accessi separati rispetto all'abitazione ma a mio avviso non occorrono due ingressi principali distinti. Tizio potrebbe avere un unico ingresso con disimpegno da cui si va a sinistra in casa sua ... a destra all'area e servizio igienico dove lavora.[/color]

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Data: 2018-07-09 20:37:07

Re:Attività di acconciatore nei locali di residenza

l'art. 3 della legge 443/85 all'ultimo comma prevede la possibilità che l'impresa artigiana si svolga in luogo fisso "presso l'abitazione  dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali" o, nella sede designata  dal committente o in forma ambulante, e in nessun modo limita il potere  dell'imprenditore di individuare il luogo o i luoghi in cui esercitare la sua attività

lo stesso concetto è stato riproposto (copia-incolla) dalla LR 53/08 in materia di artigianato.

A parere mio, la LR così come la legge statale n. 174/2005 avallano la possibilità prevista dalla normativa generale dell’artigianato riconoscendo la possibilità dell’esercizio presso il domicilio dell’esercente.
La LR 29/2013 è scritta in modo non troppo chiaro: da una parte ammette l’esercizio presso il domicilio, dall’altra sembra che limiti l’esercizio ai locali con destinazione d’uso specifica. Il domicilio non può essere identificato con il “negozio”. Se fosse così non avrebbe senso la specificazione del domicilio.
A parere mio va bene l’abitazione se i locali sono indipendenti dai locali adibiti ad uso abitativo, con ingresso a parte (vedi risposta di Chiarelli) e con servizi igienici propri

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