Una società ha avviato nel medesimo palazzo (ma in unità immobiliari distinte) due attività ricettive:
nr. 1 affittacamere
nr. 1 casa vacanze
La normativa regionale prevede che ogni struttra ricettiva abbia un nome diverso e una targa identificativa per ogni attività.
Puo' essere corretto l'utilizzo della stessa denominazione "Relais e Suite" indicando in una targa la tipolgia affitacamere e nell'altra casa vacanze o dobbiamo richiedere una modifica alla denomiazione di una delle due attività?
Una società ha avviato nel medesimo palazzo (ma in unità immobiliari distinte) due attività ricettive:
nr. 1 affittacamere
nr. 1 casa vacanze
La normativa regionale prevede che ogni struttra ricettiva abbia un nome diverso e una targa identificativa per ogni attività.
Puo' essere corretto l'utilizzo della stessa denominazione "Relais e Suite" indicando in una targa la tipolgia affitacamere e nell'altra casa vacanze o dobbiamo richiedere una modifica alla denomiazione di una delle due attività?
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LA SECONDA deve modificare denominazione ....
Art. 13
- Denominazione (6)
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.
2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2001-04-23;18/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0