Data: 2018-07-06 10:57:00

CAV

Buongiorno.


-una ditta che esercita l'attività di case appartamenti vacanze può averne più di una ovvero può presentare una scia per una cav e presentarne un'altra per un'altra cav  sempre nel nostro territorio comunale?);
-una cav può essere composta da una sola unità abitativa?
-quando si parla di cav si intendono unità abitative nello stesso edificio ovvero medesimo numero civico .....?

Grazie.

Saluti

riferimento id:45684

Data: 2018-07-06 14:01:16

Re:CAV

- una ditta che esercita l'attività di case appartamenti vacanze può averne più di una ovvero può presentare una scia per una cav e presentarne un'altra per un'altra cav  sempre nel nostro territorio comunale?);
[color=red]Una impresa può essere titolare di più strutture ricettive. Quindi anche di DISTINTE CAV a prescindere che le unità immobiliari siano nel medesimo Comune o in Comuni diversi.
POSSIBILE a condizione che non vi sia una GESTIONE UNITARIA delle stesse. E questo rappresenta il limite principale (difficile da dimostrare).
Il soggetto non può cioè prendere un cliente e scegliere di mandarlo in A o B ... in quanto strutture distinte. Altrimenti sta gestendo unitariamente e non può avere distinte CAV.
Quindi di fatto per avere distinte CAV deve garantire gestioni distinte in termini organizzativi (telefoni di prenotazione separati, siti distinti, ecc...) ....[/color]

-una cav può essere composta da una sola unità abitativa?
[color=red]In Toscana sì[/color]

-quando si parla di cav si intendono unità abitative nello stesso edificio ovvero medesimo numero civico .....?
[color=red]
Assolutamente no ... possono far parte di unità immobiliari distinte.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Art. 57
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0[/color]

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