Data: 2018-07-06 06:24:56

Guida turistica - controlli e sanzioni

Buongiorno, secondo quanto riportato dalla normativa regionale attualmente in essere (L.R. 27/2015) all'art. 55

[i]1.  Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.

2.  L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

3.  Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

4.  Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.

5.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.[/i]

Secondo questa disposizione (e quelle correlate l.r. 1/2012 e l.689/81) i controlli possono essere effettuati dalle polizie locali comunali? queste, in caso di esercizio abusivo della professione di guida turistica (ad esempio), possono provvedere a contestare verbale oppure ai sensi delle sopra richiamate disposizioni devono solo farne segnalazione agli organi preposti (provincia)?

Ringrazio anticipatamente.

riferimento id:45682

Data: 2018-07-06 11:56:57

Re:Guida turistica - controlli e sanzioni


Buongiorno, secondo quanto riportato dalla normativa regionale attualmente in essere (L.R. 27/2015) all'art. 55

[i]1.  Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.

2.  L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

3.  Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

4.  Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.

5.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.[/i]

Secondo questa disposizione (e quelle correlate l.r. 1/2012 e l.689/81) i controlli possono essere effettuati dalle polizie locali comunali? queste, in caso di esercizio abusivo della professione di guida turistica (ad esempio), possono provvedere a contestare verbale oppure ai sensi delle sopra richiamate disposizioni devono solo farne segnalazione agli organi preposti (provincia)?

Ringrazio anticipatamente.
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A mio avviso la legge regionale non definisce un ambito di competenza esclusiva (Città metropolitana e provincia) relativamente alla vigilanza sulle strutture ricettive (escludendo quindi eventuali competenze delle polizie locali) ma è volta a definire una competenza di provincia e città metropolitana ulteriore rispetto a quella ordinaria degli altri organi di vigilanza.
Quindi la Polizia Locale ha titolo ad effettuare vigilanza, controllo e contestazione ai sensi della L. 689/1981 anche in relazione a tali ambiti, ferma restando la competenza di province e la Città metropolitana di Milano quale autorità competente ai sensi della L. 689/1981.

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