Buongiorno, secondo quanto riportato dalla normativa regionale attualmente in essere (L.R. 27/2015) all'art. 55
[i]1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.[/i]
Secondo questa disposizione (e quelle correlate l.r. 1/2012 e l.689/81) i controlli possono essere effettuati dalle polizie locali comunali? queste, in caso di esercizio abusivo della professione di guida turistica (ad esempio), possono provvedere a contestare verbale oppure ai sensi delle sopra richiamate disposizioni devono solo farne segnalazione agli organi preposti (provincia)?
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, secondo quanto riportato dalla normativa regionale attualmente in essere (L.R. 27/2015) all'art. 55
[i]1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.[/i]
Secondo questa disposizione (e quelle correlate l.r. 1/2012 e l.689/81) i controlli possono essere effettuati dalle polizie locali comunali? queste, in caso di esercizio abusivo della professione di guida turistica (ad esempio), possono provvedere a contestare verbale oppure ai sensi delle sopra richiamate disposizioni devono solo farne segnalazione agli organi preposti (provincia)?
Ringrazio anticipatamente.
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A mio avviso la legge regionale non definisce un ambito di competenza esclusiva (Città metropolitana e provincia) relativamente alla vigilanza sulle strutture ricettive (escludendo quindi eventuali competenze delle polizie locali) ma è volta a definire una competenza di provincia e città metropolitana ulteriore rispetto a quella ordinaria degli altri organi di vigilanza.
Quindi la Polizia Locale ha titolo ad effettuare vigilanza, controllo e contestazione ai sensi della L. 689/1981 anche in relazione a tali ambiti, ferma restando la competenza di province e la Città metropolitana di Milano quale autorità competente ai sensi della L. 689/1981.