Un pubblico esercizio ha ampliato la superficie di somministrazione senza aver effettuato alcuna comunicazione al suap. In che sanzione incorre? E’ stato già effettuato l'abuso edilizio
Un pubblico esercizio ha ampliato la superficie di somministrazione senza aver effettuato alcuna comunicazione al suap. In che sanzione incorre? E’ stato già effettuato l'abuso edilizio
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La L. 287/1991 NON contemplava la variazione della superficie di somministrazione come elemento rilevante. Quindi tale variazione non era soggetta a nessun adempimento (anche se per prassi veniva fatto fare in quanto implicante anche una variazione a fini sanitari).
In PUGLIA invece la legge regionale lo contempla all'art. 39 (LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24).
Quindi trova applicazione l'art. 61
[size=18pt][color=red]Le violazioni alle prescrizioni della presente legge, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.[/color][/size]
In Lombardia ti risulta una legge regionale analoga?
riferimento id:45680
In Lombardia ti risulta una legge regionale analoga?
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REGIONE LOMBARDIA – Legge 24 dicembre 2003, n. 30:
ARTICOLO 11 (Ampliamento degli esercizi)
1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per
territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di
aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria,
i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso.
ARTICOLO 23 (Sanzioni)
1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando
questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui
agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17
bis, comma 1, del r.d. 773/1931.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d.
773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge
regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le
sanzioni amministrative ed introita i proventi.