Data: 2018-07-05 12:31:49

Suap

Un pubblico esercizio ha ampliato la superficie di somministrazione senza aver effettuato alcuna comunicazione al suap. In che sanzione incorre? E’ stato già effettuato l'abuso edilizio

riferimento id:45680

Data: 2018-07-06 04:51:53

Re:Suap


Un pubblico esercizio ha ampliato la superficie di somministrazione senza aver effettuato alcuna comunicazione al suap. In che sanzione incorre? E’ stato già effettuato l'abuso edilizio
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La L. 287/1991 NON contemplava la variazione della superficie di somministrazione come elemento rilevante. Quindi tale variazione non era soggetta a nessun adempimento (anche se per prassi veniva fatto fare in quanto implicante anche una variazione a fini sanitari).

In PUGLIA invece la legge regionale lo contempla all'art. 39 (LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24).
Quindi trova applicazione l'art. 61
[size=18pt][color=red]Le violazioni alle prescrizioni della presente legge, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.[/color][/size]

riferimento id:45680

Data: 2018-07-06 07:39:45

Re:Suap

In Lombardia ti risulta una legge regionale analoga?

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Data: 2018-07-06 15:03:55

Re:Suap


In Lombardia ti risulta una legge regionale analoga?
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REGIONE LOMBARDIA – Legge 24 dicembre 2003, n. 30:
ARTICOLO 11 (Ampliamento degli esercizi)
1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per
territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di
aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria,
i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative
alle destinazioni d’uso.


ARTICOLO 23 (Sanzioni)
1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando
questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui
agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17
bis, comma 1, del r.d. 773/1931.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d.
773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge
regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le
sanzioni amministrative ed introita i proventi.

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