Data: 2018-07-05 10:48:01

SUBINGRESSO nella licenza di generi di monopolio (limiti)

SUBINGRESSO nella licenza di generi di monopolio (limiti)

[color=red][b]TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 3 luglio 2018 n. 1316[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso indicato in epigrafe Rocco xxxx ha richiesto l’annullamento della nota dell’Ufficio dei Monopoli di Stato per la Regione Calabria (n. 17545/2015), con la quale è stata rigettata la sua richiesta di voltura della licenza per la gestione della rivendita di generi di monopolio n. 2, ubicata in zzzz, C.so kkkk I n. 114 e della licenza per la gestione della annessa ricevitoria lotto n. 422.

2. – La voltura è stata richiesta a seguito della riacquisizione del diritto di proprietà, da parte del ricorrente, sui locali di esercizio dell’attività di rivendita, in precedenza trasferiti assieme ad altri beni aziendali con contratto di cessione del quale è stata dichiarata, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (2950/2018), la rescissione per lesione ultra dimidium.

2.1. – La cessione d’azienda è stata accompagnata dalla rinuncia, da parte del ricorrente, alla “rivendita” (i.e.: autorizzazione all’esercizio), ai sensi dell’art. 31 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293 (“Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”), atto dismissivo del quale ha beneficiato il cessionario del complesso aziendale, odierno controinteressato, divenuto assegnatario della stessa.

2.2. – In forza del richiamato titolo giudiziale, il Sig. xxxx ha instaurato giudizio di esecuzione forzata che si è concluso con ordinanza depositata in data 17.02.2015 con cui il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato all’Ufficiale Giudiziario territorialmente competente di “richiedere, in forza di questo provvedimento, ai rispettivi destinatari delle istanze, la consegna, restituzione e/o voltura delle seguenti autorizzazioni e/o licenze: […] 4) all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato in Cosenza: la licenza rilasciata con decorrenza 08.09.1996 per la gestione della rivendita di generi di monopolio prot. n. 00011 della rivendita n. 2 ubicata in zzzz Corso kkkk I n. 144; 5) all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato in Cosenza: la licenza per la gestione della Ricevitoria del Lotto prot. n. 004 della annessa Ricevitoria Lotto”.

2.3. – In virtù di tale statuizione, il dott. Salvatore yyyy, nella qualità di esperto nominato dall’Ufficiale Giudiziario, ha presentato all’Amministrazione resistente istanza volta alla volturazione a favore del ricorrente dell’originaria “licenza rilasciata con decorrenza08.09.1966 per la gestione della rivendita di generi di monopolio protocollo n. 00011 della rivendita numero 2ubicata in zzzz, in Corso kkkk I, n. 144 e della licenza per la gestione della annessa ricevitoria lottonumero 422”.

2.4. – L’Amministrazione, con nota prot. n. 0017545 del 22.07.2015, impugnata con il presente ricorso ha però rigettato la richiesta valorizzando l’autonomia dell’atto di rinuncia alla licenza, “distinto e separato” dalla cessione di azienda e impermeabile alle successive vicende di questa.

2.5. – Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso in esame.

3. – Con il primo motivo viene dedotto il vizio di “violazione di legge” e la “mancata esecuzione dell’ordine del giudice” sul presupposto che “le pronunce civili” rese in esito al giudizio rescissorio e poi in quello esecutivo “costituiscono un obbligo cui la P.A. deve […] adeguarsi” con la conseguenza che “l’Ispettorato dei Monopoli di Stato non ha margini di opinabilità sul giudicato civile e deve conformarvisi, assicurandone la piena attuazione”.

4. – Con il secondo motivo viene censurata l’erronea applicazione dell’art. 31 della l. 1293/1957 sull’assunto che il vizio (“coartazione della volontà del cedente”) sotteso alla pronuncia rescissoria della cessione d’azienda, non potrebbe non rifluire, inficiandoli, su “tutti gli atti e dichiarazioni connesse, ivi compresa la rinuncia al cd. patentino e alla licenza del lotto”, con conseguente esaurimento degli spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione finanziaria, attesa la caducazione retroattiva, in uno agli effetti della cessione d’azienda, anche dell’efficacia dell’atto di rinuncia alla rivendita e quindi il preteso ripristino della titolarità della “rivendita” in capo all’originario cedente.

5. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (con memoria di mera forma), il controinteressato sig. Roberto Scaramuzzino e il Dipartimento dei monopoli per la Calabria i quali tutti hanno concluso per il rigetto del gravame assumendone l’infondatezza.

6. – A seguito del rigetto dell’istanza di tutela cautelare (ordinanza del 18 dicembre 2015), con memoria depositata il 6 aprile 2018, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego sul rilievo che il vizio della volontà che ha inficiato l’atto di cessione dell’azienda non può che propagarsi, travolgendolo, al connesso e accessorio atto di rinuncia alla rivendita.

7. – Il ricorso, all’udienza dell’8 maggio 2018, è stato trattenuto in decisione.

8. – I due motivi, entrambi diretti a censurare il diniego di voltura per violazione ed errata applicazione dell’art. 31 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293, in quanto focalizzati su aspetti concernenti l’interpretazione della norma, ben si prestano ad essere affrontati congiuntamente.

10. – Entrambi sono infondati.

11. – L’art. 31 della l. 22 dicembre 1957 n. 1293, prevede che “le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata. In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell’articolo 12 della presente legge”.

11.1. – Mentre il trasferimento dell’azienda è atto integralmente assoggettato al regime privatistico, così non è per l’attività di rivendita di generi di monopolio, che è sottratta alla completa disponibilità delle parti, essendone l’esercizio subordinato al rilascio di un atto amministrativo avente natura discrezionale e concessoria quale la “rivendita” ex art. 3 l.1293/1957.

11.2. – La riportata disposizione ben chiarisce come non vi sia una corrispondenza necessaria tra la figura del titolare dell’azienda e del titolare della licenza. E’ evidente che il subentro del cessionario nella titolarità dell’azienda oggetto del contratto non comporta automaticamente il trasferimento della licenza.

11.3. – La norma è chiara, in altri termini, nell’attribuire all’Amministrazione ampia discrezionalità con riferimento all’eventuale assegnazione, al cessionario dell’azienda, della licenza connessa all’attività ceduta.

11.4. – Compete all’Amministrazione, cioè, decidere se, pur in presenza di tutti requisiti stabiliti dalla legge, a seguito del negozio unilaterale di rinuncia del cedente alla titolarità della rivendita di tabacchi, possa procedersi all’assegnazione a trattativa privata della licenza al cessionario dell’azienda.

11.5. – Evidente che tale potere discrezionale persista anche nell’ipotesi inversa, in cui l’azienda “ritorni” in proprietà all’originario cedente essendo, tale evenienza, del tutto inidonea a obliterare le esigenze di controllo e di ottimale perseguimento dell’interesse pubblico sottese al riconoscimento del potere discrezionale di rilascio del titolo abilitativo in capo alla P.A., così come del tutto indifferente, sotto il ricordato profilo, è la ragione o meglio il titolo – contrattuale o, come nel caso di specie, giudiziale – alla base dell’avvenuto (ri)trasferimento dell’azienda in testa all’originario cedente.

11.6. – Le vicende circolatorie relative al complesso aziendale, infatti, successivamente intervenute, assumono rilevanza sul piano eminentemente privatistico e non spiegano alcuna influenza sulla titolarità della licenza e sulla gestione della stessa, regolate in ambito pubblicistico e sottoposte alla valutazione discrezionale della P.A.

11.7. – Una volta assegnata la licenza al soggetto cessionario, a seguito di rinuncia del cedente, tramite trattativa privata, ogni altra vicenda (anche processuale) che occorra tra cedente e cessionario resta quindi del tutto estranea all’Amministrazione e, conseguentemente, anche ai rapporti concessori in essere.

11.8. – Se questa è la cornice regolamentare di riferimento, è logico inferire che la sussistenza di spazi valutativi in capo alla P.A. esclude, invero, qualsiasi automatismo in ordine al trasferimento della licenza tanto nel caso, espressamente regolato dalla norma cit., di cessione volontaria del complesso aziendale e di rinuncia alla licenza da parte del cedente sia, deve ragionevolmente ritenersi, nel caso di (ri)trasferimento dell’azienda all’originario cedente per effetto, come nel caso di specie, della caducazione giudiziale e retroattiva dell’atto traslativo, rescisso per lesione ultra dimidium.

[b]11.9. – Ciò in quanto “la norma dell’art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull’organizzazione dei servizi di vendita dei generi di monopolio, esclude qualsiasi disponibilità della concessione di rivendita da parte dell’assegnatario, così confermando la non inerenza della concessione medesima al patrimonio aziendale” (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 24 luglio 2014, n. 8142).[/b]

[color=red][b]12. – Conclusivamente, può dirsi che la titolarità (della gestione) della licenza per la rivendita di generi di monopolio è assolutamente insensibile e non risente, in alcun modo, delle vicende del relativo contratto di cessione di azienda atteso che la fonte dell’effetto caducatorio della licenza del cedente – l’espressa rinuncia di questi al titolo abilitativo – è del tutto distinta ed autonoma rispetto al contratto di cessione.[/b][/color]

12.2. – L’eliminazione retroattiva dal mondo giuridico dell’atto di cessione aziendale, non determina, pertanto, la reviviscenza dell’originaria licenza, in quanto quel provvedimento autorizzatorio è venuto meno, come detto, per effetto di una causa diversa e distinta, vale a dire l’atto di rinuncia da parte del ricorrente.

12.3. – Evidente, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono in punto di autonomia delle vicende traslative che interessano l’azienda rispetto a quelle che riguardano la voltura della licenza per la rivendita, che nessuna influenza vincolante nei confronti della competente amministrazione, ai fini della decisione sull’istanza di voltura, può ricondursi al giudicato civile formatosi sulla domanda di rescissione della cessione d’azienda (e sulle conseguenti restituzioni, inclusive dei locali nei quali è ubicata la ricevitoria).

12.4. – L’effetto rescissorio, infatti, attiene solo all’atto privatistico, traslativo dell’azienda, alla quale, come detto, non inerisce la licenza, che non ne fa parte, sicché è palese che nelle conseguenti restituzioni (cfr. art. 1452 c.c.) non possano di certo ritenersi compresi i titoli abilitativi per la rivendita di generi di monopolio, il cui rilascio è subordinato alla positiva valutazione da parte della pubblica amministrazione.

12.5. – Né, per le medesime ragioni, infine, può essere attribuita efficacia vincolante nei confronti della P.A., che peraltro non ha partecipato al relativo giudizio di cognizione, all’ordinanza del Giudice dell’esecuzione depositata in data 17.02.2015 (v. supra), con la quale è imposto all’Ufficiale giudiziario di “richiedere, in forza di questo provvedimento, ai rispettivi destinatari delle istanze, la consegna, restituzione e/o voltura” della licenza, tra le altre, per cui è controversia, trattandosi, a tacer d’altro, di provvedimento modificabile e revocabile “finché non abbia avuto esecuzione” (art. 487 c.p.c.).

13. – In conclusione, per quanto sopra detto, l’operato della P.A. è conforme alla legge e il ricorso, di conseguenza, va respinto.

14. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

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