PRIVACY e invio di newsletter per scopi commerciali: GARANTE
[color=red][b]Cassazione - sentenza 17278/2018[/b][/color]
È dunque senz'altro da escludere che il consenso possa dirsi specificamente, e dunque anche liberamente, prestato in un'ipptesi in cui, ove gli effetti del consenso non siano indicati con completezza accanto ad una specifica «spunta» apposta sulla relativa casella di una pagina Web, ma siano invece descritti in altra pagina Web linkata alla prima, non vi sia contezza che l'interessato abbia consultato detta altra pagina, apponendo nuovamente una diversa «spunta» finalizzata a manifestare il suo consenso.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180702/snciv@s10@a2018@n17278@tS.clean.pdf
Commento: https://www.linkedin.com/pulse/privacy-la-cassazione-sul-consenso-al-trattamento-dei-comellini/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_shares%3Bw14FLGlPQaK4CIGq4Gvw6w%3D%3D
Se uno CHIEDE l'invio di una newsletter di finanza, è ridicolo debba CONSENTIRE. L'obbligo a dare il consenso pure al materiale promozionale è un ricatto e una presa in giro.
Ma tutto questo problema esiste solo per la paranoia delle caselle personali. Materiale promozionale in busta cartacea insieme al notiziario richiesto si butta nel cestino e finita lì. Con l'elettronica basta che la newsletter richiesta abbia link pubblicitari, che ciascuno può aprire o no.
Ancora meglio il vecchio web 1, in cui ciascuno liberamente o con credenziali accede alle informazioni, anziché la posta elettronica in cui le informazioni accedono alla casella di ciascuno.