Data: 2018-07-04 20:39:01

Contributi ad associazioni

Da un recente parere della Corte dei Conti Lombardia (n. 162/2018) si evince che il Comune può erogare un contributo ritenuto necessario per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali. Alcuni Regolamenti per la concessione di contributi e vantaggi economici, prevedono che non si possano concedere contributi per un'iniziativa promossa da un'associazione, qualora dal bilancio della stessa iniziativa risulti un utile per l'associazione. Nel caso di contributi concessi per finalità istituzionali, è necessario chiedere il bilancio dell'associazione? Se il bilancio ha un utile (che ovviamente è determinato non solo da quella specifica finalità istituzionale, ma anche da altre proprie dell'associazione) si può concedere ugualmente il contributo?
Ti sarei grata se potessi indicarmi, qualora ci siano, alcuni riferimenti giurisprudenziali.

riferimento id:45659

Data: 2018-07-05 11:10:25

Re:Contributi ad associazioni


Da un recente parere della Corte dei Conti Lombardia (n. 162/2018) si evince che il Comune può erogare un contributo ritenuto necessario per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi essenziali che rientrano nelle proprie finalità istituzionali. Alcuni Regolamenti per la concessione di contributi e vantaggi economici, prevedono che non si possano concedere contributi per un'iniziativa promossa da un'associazione, qualora dal bilancio della stessa iniziativa risulti un utile per l'associazione. Nel caso di contributi concessi per finalità istituzionali, è necessario chiedere il bilancio dell'associazione? Se il bilancio ha un utile (che ovviamente è determinato non solo da quella specifica finalità istituzionale, ma anche da altre proprie dell'associazione) si può concedere ugualmente il contributo?
Ti sarei grata se potessi indicarmi, qualora ci siano, alcuni riferimenti giurisprudenziali.
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NON ci sono riferimenti normativi .... ma TUTTO DIPENDE dalle scelte dell'Amministrazione.
Dare un contributo NON è un obbligo giuridico per l'Ente.
Nel momento in cui però l'Ente decide di farlo si applicano fra le altre le disposizioni della L. 241/1990
[b]Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)[/b]

Quindi occorre PREDETERMINARE i criteri, fra cui ci può essere (NON E' CHE CI DEVE ESSERE) la scelta di dare contributi solo a chi non ha utili (neanche da altre attività).
E' una scelta discrezionale, non irragionevole ... che può essere inserita nei regolamenti/bandi

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