Data: 2018-07-04 09:26:29

SERVIZIO NCC - SOSTITUZIONE TEMPORANEA VETTURA

Buongiorno,

il titolare di autorizzazione per NCC rilasciata dal nostro Comune non può usare la vettura autorizzata che necessita di riparazioni. Poiché prevede di stare fermo per un periodo abbastanza lungo, ci ha chiesto di utilizzare temporaneamente una vettura presa a noleggio. La procedura che abbiamo indicato è la solita della sostituzione dell'automezzo che implica la comunicazione al comune e la richiesta alla Motorizzazione della variazione della destinazione d'uso sul libretto di circolazione (a seguito di nulla osta che inviamo direttamente noi alla Motorizzazione).
Il nostro vecchio regolamento non prevede procedure particolari e semplificate per questi casi, ma riteniamo che l'art. 85 del Nuovo Codice della Strada debba essere applicato a qualsiasi mezzo anche se usato temporaneamente.
E' giusta questa interpretazione?
Ci sono delle destinazioni d'uso di automezzi diverse da quella specifica per NCC compatibili con tale attività, che possano quindi consentire all'operatore di noleggiare un mezzo sostitutivo senza dovere richiedere l'aggiornamento del libretto di circolazione?

Grazie

Virna Seravalle

riferimento id:45646

Data: 2018-07-04 12:28:06

Re:SERVIZIO NCC - SOSTITUZIONE TEMPORANEA VETTURA

il titolare di autorizzazione per NCC rilasciata dal nostro Comune non può usare la vettura autorizzata che necessita di riparazioni. Poiché prevede di stare fermo per un periodo abbastanza lungo, ci ha chiesto di utilizzare temporaneamente una vettura presa a noleggio. La procedura che abbiamo indicato è la solita della sostituzione dell'automezzo che implica la comunicazione al comune e la richiesta alla Motorizzazione della variazione della destinazione d'uso sul libretto di circolazione (a seguito di nulla osta che inviamo direttamente noi alla Motorizzazione).
Il nostro vecchio regolamento non prevede procedure particolari e semplificate per questi casi, ma riteniamo che l'art. 85 del Nuovo Codice della Strada debba essere applicato a qualsiasi mezzo anche se usato temporaneamente.
E' giusta questa interpretazione?
[color=red]Interpretazione corretta
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Ci sono delle destinazioni d'uso di automezzi diverse da quella specifica per NCC compatibili con tale attività, che possano quindi consentire all'operatore di noleggiare un mezzo sostitutivo senza dovere richiedere l'aggiornamento del libretto di circolazione?
[color=red]No, non esiste differenza fra utilizzo temporaneo (sopra i 30 giorni) o permanente.
Solo in caso di utilizzo temporaneo per meno di 30 giorni si può ipotizzare la non necessità di aggiornamento dell'immatricolazione

CONSIDERA che alcuni regolamenti comunali introducono norme particolarmente restrittive per queste casistiche:
https://www.comune.scandicci.fi.it/regolamenti/noleggio_con_conducente.pdf

al fine di evitare abusi ...
[/color]

*************
Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale. (1)


3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)


(1) Comma modificato dalla legge  29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.). (2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

riferimento id:45646

Data: 2018-07-04 17:08:45

Re:SERVIZIO NCC - SOSTITUZIONE TEMPORANEA VETTURA

Dal momento che nel nostro regolamento non è prevista la sostituzione temporanea sotto 30 giorni è possibile far presentare la comunicazione per utilizzo temporaneo del veicolo senza quindi richiedere l'aggiornamento del libretto di circolazione oppure, non avendo previsto questo caso, ci dobbiamo attenere alla procedura generale?
In effetti niente ci garantisce che l'operatore interrompa l'utilizzo del mezzo decorsi i 30 giorni e non abbiamo nessun appiglio normativo per impedire tale abuso.
Nel caso venisse fermato dalla Polizia Stradale è passibile di sanzione solo se superati i 30 giorni non ha aggiornato il libretto di circolazione oppure è sanzionabile comunque (anche nei primi 30 giorni), non potendo dimostrare di avere richiesto alla motorizzazione l'aggiornamento.?

grazie

Virna Seravalle

riferimento id:45646

Data: 2018-07-05 11:27:12

Re:SERVIZIO NCC - SOSTITUZIONE TEMPORANEA VETTURA


Dal momento che nel nostro regolamento non è prevista la sostituzione temporanea sotto 30 giorni è possibile far presentare la comunicazione per utilizzo temporaneo del veicolo senza quindi richiedere l'aggiornamento del libretto di circolazione oppure, non avendo previsto questo caso, ci dobbiamo attenere alla procedura generale?
In effetti niente ci garantisce che l'operatore interrompa l'utilizzo del mezzo decorsi i 30 giorni e non abbiamo nessun appiglio normativo per impedire tale abuso.
Nel caso venisse fermato dalla Polizia Stradale è passibile di sanzione solo se superati i 30 giorni non ha aggiornato il libretto di circolazione oppure è sanzionabile comunque (anche nei primi 30 giorni), non potendo dimostrare di avere richiesto alla motorizzazione l'aggiornamento.?

grazie

Virna Seravalle
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Come indicato nella risposta sotto i 30 giorni "si può ipotizzare la non necessità di aggiornamento dell'immatricolazione". Purtroppo dalle ricerche effettuate non abbiamo la possibilità di confermare che SOTTO i 30 GIORNI sia sufficiente l'autorizzazione del Comune senza immatricolazione. Suggeriamo di richiedere alla Motorizzazione per essere certi di non fornire informazioni all'interessato che possano poi portare a sanzioni, sequestro ecc....

riferimento id:45646
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