BURL Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 03 luglio 2018
D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/280
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai
sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1
ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali
in materia di turismo e attrattività» e, in particolare, l’articolo
38 comma 8, in base al quale tutte le strutture ricettive alberghiere
e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli
stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenute, oltre al rispetto
delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicurezza,
alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni
regionali e all’adempimento della denuncia degli ospiti in
base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;
Visto l’articolo 40 «Vigilanza e sanzioni di competenza delle
Provincie e della Città metropolitana di Milano», comma 9 della
l.r. citata in base al quale il titolare di attività ricettiva alberghiera
e non alberghiera, nonché il proprietario dell’alloggio o porzione
di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della
legge 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa
o incompleta comunicazione dei flussi turistici, ai sensi dell’art.8,
comma 8;
Visto il modello di comunicazione di inizio attività relativo alle
case ed appartamenti per vacanze, approvato con decreto dirigenziale
n. 4275 del 16 maggio 2016 (BURL n. 20 del 18 maggio
2016), che deve essere presentata agli Sportelli Unici Attività
Produttive comunali;
Dato atto che in Lombardia i flussi turistici vengono rilevati attraverso
il sistema informatico Turismo5 che costituisce l’unico
strumento riconosciuto da Regione Lombardia e dall’Ufficio di
statistica presso PoliS-Lombardia di acquisizione dei flussi e delle
consistenze delle strutture ricettive;
Vista la legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 «Integrazione alla
legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione
del Codice identificativo da assegnare a case e appartamenti
per vacanze» riferito alle strutture ricettive di cui all’articolo 26
della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in
locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, al
fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti;
Considerato che all’articolo 1 comma 1 lettera a) la legge
sopra richiamata definisce che tale codice è riferito al numero
di protocollo rilasciato dal Comune ove è ubicato l’immobile al
momento della ricezione della comunicazione di avvio attività
di cui all’articolo 38 comma 1 della legge regionale 1 ottobre
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo);
Preso atto che la l.r. 7/18 ha individuato nella data del 30 giugno
2018 il termine entro il quale la Giunta adotti la deliberazione
per la disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR)
e nella data del 1 settembre 2018 l’obbligo di adempimento
all’indicazione del Codice identificativo di riferimento (CIR) per
ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati
o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato;
Considerato che i soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici,
e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano
le attività di cui al comma 8 bis delle l.r. 27/15, pubblicano il CIR
sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, promozione e commercializzazione
dell’offerta sia che avvenga con scritti o stampati
o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato;
Valutato quindi opportuno individuare un riferimento al numero
di protocollo rilasciato dal Comune ove è ubicato l’immobile
al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività
di cui all’articolo 38 comma 1 della legge regionale 1 ottobre
2015, n. 27 che permetta una uniformità sul territorio regionale
ed una facilità da parte dei gestori delle strutture ricettive di cui
all’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di
alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
431/1998, di pubblicizzarlo, promuoverlo e commercializzarlo
con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo
all’uopo utilizzato;
Considerato che al fine di completare il percorso di regolarizzazione,
le strutture ricettive di cui all’articolo 26 della l.r. 27/15,
compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per
finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, oltre alla presen-
tazione della comunicazione al Comune, di cui all’art. 38, comma
1, della l.r. 27/15, devono procedere alla registrazione presso
la Questura di competenza per ricevere le credenziali del sito
«Alloggiatiweb» e accreditarsi presso la Provincia o la Città metropolitana
di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le
credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»;
Considerato inoltre che per gli adempimenti di cui sopra, le
Provincie e la Città metropolitana di Milano assumono come atto
prodromico al rilascio delle credenziali il protocollo comunale
attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione di cui
all’articolo 38 comma 1 della l.r. 27/15;
Preso atto che il percorso amministrativo di regolarizzazione
delle strutture interessate dal CIR si conclude con la ricezione
delle credenziali del Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»
completando l’assolvimento di tutte le procedure previste
dal percorso di regolarizzazione determinando un meccanismo
di ottimizzazione e di semplificazione dei controlli ex art. 38, comma
8 bis, della l.r. 27/15;
Accertato che il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»
genera automaticamente un «codice regione» univoco
per ogni singola struttura ricettiva, costituito da 6 caratteri numerici
riferiti al codice ISTAT del comune, 3 caratteri alfanumerici
che individuano la tipologia di struttura ricettiva e da un numero
sequenziale generato automaticamente dal sistema costituito
da 5 caratteri;
Ritenuto in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo
in esame, di non aggravare lo stesso con riferimento agli
adempimenti richiesti agli utenti e ai Comuni e quindi di individuare
un Codice identificativo di riferimento che sia comunque riferito al
protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione
di avvio attività di cui all’articolo 38 comma 1 della l.r. 27/15
e facilmente utilizzabile dai soggetti interessati alla pubblicazione,
promozione e commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive
di cui all’art. 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni
di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi
altro mezzo all’uopo utilizzato;
Considerato per le motivazioni sopra esposte di identificare il
Codice identificativo di riferimento (CIR) con il Codice Regione
attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e
pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione
Generale», di ogni singola struttura ricettiva di cui all’articolo 26
della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati
in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998;
Accertato che il Codice identificativo di riferimento (CIR) risulterà
acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo
26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi
dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
431/1998, all’ottenimento delle credenziali da parte della competente
Provincia o della Città metropolitana di Milano e che
pertanto gli stessi potranno renderlo disponibile per consentire
ai soggetti di cui all’art 38, comma 8 ter, della l.r. 27/15 di adempiere
alla pubblicazione del CIR nel rispetto dei termini di cui
all’art.2, comma 2, della l.r. 7/18;
A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge;
DELIBERA
[color=red][b]1. [u]di identificare[/u], per le motivazioni e con le modalità indicate
in premessa ed integralmente richiamate, [u]il Codice identificativo
di riferimento (CIR)[/u], di cui alla l.r. 7/18 [u]con il Codice Regione
attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»[/u] e
pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione
Generale», di ogni singola struttura ricettiva di cui all’articolo 26
della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati
in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998;
2. di dare atto che il Codice identificativo di riferimento (CIR)
risulterà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui
all’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di
alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
431/1998, all’ottenimento delle credenziali da parte della competente
Provincia o della Città metropolitana di Milano;[/b][/color]
3. di dare atto che il Codice identificativo di riferimento (CIR),
di cui al punto 2, dovrà essere indicato dai soggetti di cui all’art
38, comma 8 ter sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, promozione
e commercializzazione dell’offerta sia che avvenga con
scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo
all’uopo utilizzato, nel rispetto dei termini di cui all’art.2, comma
2, della l.r. 7/18;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL
II segretario: Fabrizio De Vecchi