Data: 2018-07-03 05:29:26

COMPRO ORO - registro - DECRETO 14 maggio 2018 (GU n.151 del 2-7-2018)


[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2018
Modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del  registro
degli operatori compro oro. (18A04512)
(GU n.151 del 2-7-2018)[/b]

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  recante
«Disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro  oro,  in
attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge  12  agosto
2016, n. 170» e, in particolare,  l'art.  3,  comma  1,  che  riserva
l'esercizio dell'attivita' di compro oro agli operatori  iscritti  in
apposito  registro  all'uopo  istituito  presso  l'Organismo  per  la
gestione degli elenchi degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
mediatori creditizi;
  Visto il comma 4 del predetto  art.  3,  ai  sensi  del  quale  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuate
le modalita' tecniche di  invio  dei  dati  e  di  alimentazione  del
registro degli operatori compro oro;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 12 aprile 2018;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Nel presente decreto si intende per:
    a)  amministrazioni  interessate:  le  amministrazioni  e  le
istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri
titoli abilitativi  comunque  denominati  e  titolari  di  poteri  di
controllo nei confronti degli operatori compro oro;
    b) attivita' di compro oro: l'attivita'  commerciale  consistente
nel compimento di  operazioni  di  compro  oro,  esercitata,  in  via
esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente,
dagli operatori compro oro;
    c) autorita'  competenti:  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Unita' d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e  la
Guardia  di  finanza  che  opera,  nei  casi  previsti  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo  Speciale  di
Polizia Valutaria;
    d) banca dati: l'archivio di dati,  di  cui  e'  titolare  l'OAM,
finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti  ai
sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da  parte
delle  autorita'  e  degli  altri  soggetti  abilitati  attraverso
specifiche chiavi di ricerca;
    e) documento di identificazione: un documento d'identita' o altro
documento di riconoscimento equipollente  ai  sensi  della  normativa
vigente;
    f) licenza: l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in
materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto  18
giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive;
    g) OAM: indica l'organismo per la gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'art.  128-undecies  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385;
    h)  operatore  compro  oro:  il  soggetto,  anche  diverso
dall'operatore professionale in oro di  cui  alla  legge  17  gennaio
2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione
nel registro degli operatori compro oro;
    i)  preposto:  la  persona  che,  in  ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli,  sovrintende  alla  attivita'
lavorativa  e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive  ricevute,
controllandone la corretta esecuzione  da  parte  dei  lavoratori  ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
    l) registro degli operatori  compro  oro:  il  registro  pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art.  3,  comma
1, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  in  cui  gli
operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al  fine  del  lecito
esercizio dell'attivita' di compro oro;
    m) sede operativa: la sede ovvero  le  sedi,  diverse  da  quella
legale, in cui e' svolta l'attivita' di compro oro anche per mezzo di
uno o piu' preposti.
                              Art. 2

                        Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita'
tecniche d'invio dei dati  e  di  alimentazione  del  registro  degli
operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente  disponibili
alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, al Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  e  alle
amministrazioni interessate,  dati  e  informazioni  riguardanti  gli
operatori compro oro. Il trattamento dei dati e' effettuato  dall'OAM
per le esclusive finalita' di cui al decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 92, nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il  Codice
in materia di protezione dei dati personali.
                              Art. 3

        Iscrizione nel registro degli operatori compro oro

  1. I soggetti  interessati  richiedono  l'iscrizione  nel  registro
degli  operatori  compro  oro  con  apposita  istanza  inviata
telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio  presente  nell'area
privata  dedicata  del  portale  dell'Organismo.  L'accesso  all'area
dedicata e' consentito previa registrazione.
  2. L'istanza di iscrizione contiene:
    a) per le persone fisiche:
      1) il cognome e il nome;
      2) il luogo e la data di nascita;
      3) il codice fiscale;
      4) la residenza anagrafica nonche'  il  domicilio,  se  diverso
dalla residenza;
      5)  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
      6) l'indirizzo di ciascuna sede  operativa,  con  l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento;
      7) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
      8) gli estremi della licenza;
      9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui  all'art.  5,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
    b) per le persone giuridiche:
      1) la denominazione sociale;
      2) la data di costituzione;
      3) il codice fiscale;
      4) la sede legale e, se diversa  dalla  sede  legale,  la  sede
amministrativa;
      5) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale del legale rappresentante;
      6) l'indirizzo di ciascuna sede  operativa,  con  l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento;
      7) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
      8)  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
      9)  l'indicazione,  ove  posseduto,  del  codice  operatore
professionale in  oro,  attribuito  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
      10) gli estremi della licenza;
      11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art.  5,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.
  3. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1,  e'  allegata  copia
dei  documenti  di  identificazione  del  soggetto  che  richiede
l'iscrizione,  e,  per  le  persone  giuridiche,  del    legale
rappresentante,    l'attestazione,    rilasciata    dalla    questura
territorialmente competente che comprovi il possesso e la  perdurante
validita' della licenza nonche' copia del versamento  del  contributo
di cui all'art. 5.
  4.  L'OAM,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza,
verificata la regolarita' e completezza dell'istanza  d'iscrizione  e
della  documentazione  allegata,  dispone  ovvero  nega  l'iscrizione
dell'istante nel  registro  degli  operatori  compro  oro  e  assegna
all'iscritto un codice identificativo unico.
  5. Il termine di cui comma 4 puo' essere sospeso  una  sola  volta,
per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga
l'istanza incompleta ovvero ritenga  necessario  acquisire  ulteriori
informazioni relative ai dati  trasmessi  dall'interessato.  In  tale
ipotesi l'OAM provvede a dame tempestivo avviso all'istante il  quale
fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal  ricevimento  del
predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del
richiedente ovvero rigetta l'istanza,  dando  tempestiva  e  motivata
comunicazione del rigetto all'interessato.  Il  rigetto  dell'istanza
non pregiudica il diritto  dell'interessato  di  proporre  una  nuova
istanza di iscrizione.
  6. L' OAM provvede all'annotazione  nel  registro  degli  operatori
compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli  iscritti  avente  ad
oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.
  7. Gli operatori compro  oro  comunicano  la  variazione  dei  dati
comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro  dieci  giorni
dall'intervenuta variazione. La comunicazione e'  effettuata  tramite
apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del  portale
dell'OAM.
                              Art. 4

                Registro degli operatori compro oro

  l. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione  ad
accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.
  2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati:
    a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro  oro  ai  fini
dell'iscrizione nel registro con le  modalita'  di  cui  all'art.  3,
nonche' le successive variazioni:
      1) il cognome e il nome del compro  oro  persona  fisica  o  la
denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica;
      2) l'indirizzo di ciascuna sede  operativa,  con  l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento;
      3) gli estremi della licenza.
  3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e  l'accessibilita'  dei
dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del  registro  degli
operatori compro oro, prevedendo idonee modalita' di consultazione  e
visualizzazione della sezione stessa.
  4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre  ai
dati e alle  informazioni  trasmessi  dall'operatore  compro  oro  in
occasione  della  presentazione  dell'istanza  d'iscrizione  e  le
successive variazioni:
    a)  gli  estremi  dei  decreti  sanzionatori  emessi,  ai  sensi
dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  92,
per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto;
    b) gli estremi dei i provvedimenti di sospensione  dall'esercizio
dell'attivita' di compro oro adottati dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 92;
    c) gli estremi dei provvedimenti di  cancellazione  dal  registro
adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 92;
    d)  gli  estremi  dei  provvedimenti  sanzionatori  di  richiamo,
sanzione pecuniaria, sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  e
registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un  medesimo  soggetto
nonche', per le persone giuridiche, gli estremi degli  atti  adottati
dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione
e controllo del soggetto sanzionato.
  5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti  di
cui al comma 4. E' considerata  tempestiva  l'annotazione  effettuata
entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'art. 11,  commi  2  e  4,  del  decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,  ovvero  dalla  data  del
provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11,  comma
6 del medesimo decreto legislativo.
  6. L'OAM, ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  lettere  a)  e  c)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  92  assicura  la  tenuta  del
registro degli operatori compro oro,  l'aggiornamento  dei  dati  ivi
contenuti,  la  gestione  e  conservazione  dei  documenti  necessari
all'iscrizione e  alla  permanenza  nel  registro  anche  effettuando
controlli a campione, tesi a verificare l'attualita' dei  dati  e  la
permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'OAM, ai  sensi
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  92,
cura altresi' la tempestiva  cancellazione  degli  iscritti  che  non
ottemperano all'obbligo di contribuzione.
                              Art. 5

Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per
                      la tenuta del registro

  1. L'OAM, ai  fini  della  determinazione  del  contributo  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera f) del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 92, dovuto dagli operatori compro oro a fronte dei costi  di
istituzione, sviluppo e gestione  del  registro,  tiene  conto  della
natura giuridica e della complessita'  organizzativa  dell'operatore,
desumibili da elementi quali il numero di sedi operative,  il  numero
dei preposti  e  l'esclusivita'  o  secondarieta'  dell'attivita'  di
compro oro esercitata. Al fine di contenere gli oneri a carico  degli
operatori compro oro, l'OAM,  anche  in  funzione  del  numero  degli
iscritti  e  in  misura  proporzionale  alla  loro  dimensione,  puo'
determinare, a carico di ciascun  operatore,  un  contributo  per  la
prima iscrizione nel registro  e  un  contributo  di  iscrizione  per
ciascuna delle annualita' successive alla prima.
  2. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo ovvero ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 92, sono destinate a coprire i costi di  istituzione,  sviluppo  e
gestione del registro.
                              Art. 6

Specifiche tecniche delle procedure di registrazione,  accreditamento
  e consultazione del registro degli operatori compro oro.
  1.  Le  specifiche  tecniche  delle  procedure  di  registrazione,
accreditamento e utilizzo del  servizio  di  iscrizione  al  registro
degli operatori compro oro nonche' di quelle relative alle  modalita'
di accreditamento ed accesso alla sottosezione ad  accesso  riservato
da parte delle autorita' competenti sono individuate in appositi atti
dell'OAM, sentito il parere del Garante per la  protezione  dei  dati
personali, in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a:
    a) assicurare  lo  sviluppo  e  la  manutenzione  di  piattaforme
hardware e software  necessarie  ad  assicurare  la  continuita'  dei
servizi di registrazione e accreditamento e  di  interfaccia  tra  la
sottosezione ad acceso riservato  e  gli  altri  elenchi  o  registri
tenuti dall'OAM;
    b) assicurare la  pronta  accessibilita'  del  registro  e  della
sottosezione ad  accesso  riservato  da  parte  degli  utenti,  delle
autorita' competenti e delle amministrazioni interessate e mettere  a
disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi per la
comunicazione delle variazioni dei dati comunicati all'OAM e  per  la
cancellazione dal registro degli operatori compro oro;
    c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato
da parte delle autorita'  competenti,  dell'autorita'  giudiziaria  e
delle amministrazioni interessate  avvenga  su  connessione  protetta
previa procedura di  autenticazione  e  autorizzazione  dei  soggetti
legittimati
    d)  garantire,  in  favore  delle    autorita'    competenti,
dell'autorita' giudiziaria e  delle  amministrazioni  interessate  la
generazione di credenziali univoche di accesso alla banca dati;
    e) mettere a disposizione degli iscritti  servizi  accessibili  e
continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti
dei contributi dovuti al registro;
    f) predisporre sistemi automatici di verifica  della  completezza
dei dati e delle informazioni necessari alla corretta  ed  aggiornata
tenuta del registro degli operatori compro oro;
    g) predisporre idonee e preventive misure a protezione  dei  dati
personali contenuti nel registro;
    h) predisporre  sistemi  di  registrazione  delle  operazioni  di
accesso alla banca dati,  individuando  le  informazioni  oggetto  di
registrazione e le misure contro ogni loro uso  improprio  nonche'  i
tempi di conservazione delle stesse, ai  fini  della  verificabilita'
del lecito trattamento dei dati;
    i) stabilire univocamente il tempo massimo di  conservazione  dei
dati personali;
    l) assicurare l'aggiornamento delle informazioni,  relative  alla
sussistenza dei provvedimenti adottati dalle autorita'  competenti  e
destinati all'annotazione nella  sottosezione  ad  accesso  riservato
nonche'  relative  ad  altri  provvedimenti  di  cancellazione  o
sospensione da altri elenchi o registri, tenuti dall'OAM, adottati  a
carico del medesimo soggetto, ai sensi della normativa vigente.
  2. L'OAM, adotta uno o piu' atti attuativi dei criteri  di  cui  al
comma 1 entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto.
Resta salva la facolta' dell'OAM  di  introdurre,  nel  rispetto  dei
predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento
dei processi di cui al presente articolo  e  la  manutenzione,  anche
evolutiva dei propri sistemi informativi.
  3. L'OAM assicura la massima diffusione  dei  propri  atti  tramite
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
                              Art. 7

                        Disposizioni finali

  1 Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori  compro
oro. Gli  interessati  gia'  operativi,  che  presentano  istanza  di
iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono
continuare a svolgere l'attivita' di compro oro  fino  alla  scadenza
dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.
                              Art. 8

                      Clausola di invarianza

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 maggio 2018

                                                  Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
881

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