[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2018
Modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro
degli operatori compro oro. (18A04512)
(GU n.151 del 2-7-2018)[/b]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante
«Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in
attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto
2016, n. 170» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che riserva
l'esercizio dell'attivita' di compro oro agli operatori iscritti in
apposito registro all'uopo istituito presso l'Organismo per la
gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi;
Visto il comma 4 del predetto art. 3, ai sensi del quale con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate
le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del
registro degli operatori compro oro;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso in data 12 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le
istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri
titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di
controllo nei confronti degli operatori compro oro;
b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente
nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via
esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente,
dagli operatori compro oro;
c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Unita' d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la
Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria;
d) banca dati: l'archivio di dati, di cui e' titolare l'OAM,
finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti ai
sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da parte
delle autorita' e degli altri soggetti abilitati attraverso
specifiche chiavi di ricerca;
e) documento di identificazione: un documento d'identita' o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa
vigente;
f) licenza: l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in
materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive;
g) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi
dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
h) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso
dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio
2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione
nel registro degli operatori compro oro;
i) preposto: la persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
l) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma
1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, in cui gli
operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito
esercizio dell'attivita' di compro oro;
m) sede operativa: la sede ovvero le sedi, diverse da quella
legale, in cui e' svolta l'attivita' di compro oro anche per mezzo di
uno o piu' preposti.
Art. 2
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita'
tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli
operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili
alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, al Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle
amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli
operatori compro oro. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM
per le esclusive finalita' di cui al decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 92, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 3
Iscrizione nel registro degli operatori compro oro
1. I soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro
degli operatori compro oro con apposita istanza inviata
telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area
privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area
dedicata e' consentito previa registrazione.
2. L'istanza di iscrizione contiene:
a) per le persone fisiche:
1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il codice fiscale;
4) la residenza anagrafica nonche' il domicilio, se diverso
dalla residenza;
5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento;
7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
8) gli estremi della licenza;
9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
b) per le persone giuridiche:
1) la denominazione sociale;
2) la data di costituzione;
3) il codice fiscale;
4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede
amministrativa;
5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale del legale rappresentante;
6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento;
7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore
professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
10) gli estremi della licenza;
11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.
3. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1, e' allegata copia
dei documenti di identificazione del soggetto che richiede
l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale
rappresentante, l'attestazione, rilasciata dalla questura
territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante
validita' della licenza nonche' copia del versamento del contributo
di cui all'art. 5.
4. L'OAM, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza,
verificata la regolarita' e completezza dell'istanza d'iscrizione e
della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione
dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna
all'iscritto un codice identificativo unico.
5. Il termine di cui comma 4 puo' essere sospeso una sola volta,
per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga
l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori
informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato. In tale
ipotesi l'OAM provvede a dame tempestivo avviso all'istante il quale
fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del
predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del
richiedente ovvero rigetta l'istanza, dando tempestiva e motivata
comunicazione del rigetto all'interessato. Il rigetto dell'istanza
non pregiudica il diritto dell'interessato di proporre una nuova
istanza di iscrizione.
6. L' OAM provvede all'annotazione nel registro degli operatori
compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli iscritti avente ad
oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.
7. Gli operatori compro oro comunicano la variazione dei dati
comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro dieci giorni
dall'intervenuta variazione. La comunicazione e' effettuata tramite
apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del portale
dell'OAM.
Art. 4
Registro degli operatori compro oro
l. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione ad
accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.
2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati:
a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini
dell'iscrizione nel registro con le modalita' di cui all'art. 3,
nonche' le successive variazioni:
1) il cognome e il nome del compro oro persona fisica o la
denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica;
2) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento;
3) gli estremi della licenza.
3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei
dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro degli
operatori compro oro, prevedendo idonee modalita' di consultazione e
visualizzazione della sezione stessa.
4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre ai
dati e alle informazioni trasmessi dall'operatore compro oro in
occasione della presentazione dell'istanza d'iscrizione e le
successive variazioni:
a) gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi
dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92,
per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto;
b) gli estremi dei i provvedimenti di sospensione dall'esercizio
dell'attivita' di compro oro adottati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 92;
c) gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro
adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 92;
d) gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo,
sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e
registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto
nonche', per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati
dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione
e controllo del soggetto sanzionato.
5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti di
cui al comma 4. E' considerata tempestiva l'annotazione effettuata
entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 92, ovvero dalla data del
provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11, comma
6 del medesimo decreto legislativo.
6. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a) e c) del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 assicura la tenuta del
registro degli operatori compro oro, l'aggiornamento dei dati ivi
contenuti, la gestione e conservazione dei documenti necessari
all'iscrizione e alla permanenza nel registro anche effettuando
controlli a campione, tesi a verificare l'attualita' dei dati e la
permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'OAM, ai sensi
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92,
cura altresi' la tempestiva cancellazione degli iscritti che non
ottemperano all'obbligo di contribuzione.
Art. 5
Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per
la tenuta del registro
1. L'OAM, ai fini della determinazione del contributo di cui
all'art. 3, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 92, dovuto dagli operatori compro oro a fronte dei costi di
istituzione, sviluppo e gestione del registro, tiene conto della
natura giuridica e della complessita' organizzativa dell'operatore,
desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, il numero
dei preposti e l'esclusivita' o secondarieta' dell'attivita' di
compro oro esercitata. Al fine di contenere gli oneri a carico degli
operatori compro oro, l'OAM, anche in funzione del numero degli
iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, puo'
determinare, a carico di ciascun operatore, un contributo per la
prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per
ciascuna delle annualita' successive alla prima.
2. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo ovvero ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 92, sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e
gestione del registro.
Art. 6
Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento
e consultazione del registro degli operatori compro oro.
1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione,
accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione al registro
degli operatori compro oro nonche' di quelle relative alle modalita'
di accreditamento ed accesso alla sottosezione ad accesso riservato
da parte delle autorita' competenti sono individuate in appositi atti
dell'OAM, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a:
a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme
hardware e software necessarie ad assicurare la continuita' dei
servizi di registrazione e accreditamento e di interfaccia tra la
sottosezione ad acceso riservato e gli altri elenchi o registri
tenuti dall'OAM;
b) assicurare la pronta accessibilita' del registro e della
sottosezione ad accesso riservato da parte degli utenti, delle
autorita' competenti e delle amministrazioni interessate e mettere a
disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi per la
comunicazione delle variazioni dei dati comunicati all'OAM e per la
cancellazione dal registro degli operatori compro oro;
c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato
da parte delle autorita' competenti, dell'autorita' giudiziaria e
delle amministrazioni interessate avvenga su connessione protetta
previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti
legittimati
d) garantire, in favore delle autorita' competenti,
dell'autorita' giudiziaria e delle amministrazioni interessate la
generazione di credenziali univoche di accesso alla banca dati;
e) mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e
continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti
dei contributi dovuti al registro;
f) predisporre sistemi automatici di verifica della completezza
dei dati e delle informazioni necessari alla corretta ed aggiornata
tenuta del registro degli operatori compro oro;
g) predisporre idonee e preventive misure a protezione dei dati
personali contenuti nel registro;
h) predisporre sistemi di registrazione delle operazioni di
accesso alla banca dati, individuando le informazioni oggetto di
registrazione e le misure contro ogni loro uso improprio nonche' i
tempi di conservazione delle stesse, ai fini della verificabilita'
del lecito trattamento dei dati;
i) stabilire univocamente il tempo massimo di conservazione dei
dati personali;
l) assicurare l'aggiornamento delle informazioni, relative alla
sussistenza dei provvedimenti adottati dalle autorita' competenti e
destinati all'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato
nonche' relative ad altri provvedimenti di cancellazione o
sospensione da altri elenchi o registri, tenuti dall'OAM, adottati a
carico del medesimo soggetto, ai sensi della normativa vigente.
2. L'OAM, adotta uno o piu' atti attuativi dei criteri di cui al
comma 1 entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Resta salva la facolta' dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei
predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento
dei processi di cui al presente articolo e la manutenzione, anche
evolutiva dei propri sistemi informativi.
3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Art. 7
Disposizioni finali
1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori compro
oro. Gli interessati gia' operativi, che presentano istanza di
iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono
continuare a svolgere l'attivita' di compro oro fino alla scadenza
dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.
Art. 8
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2018
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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