Data: 2018-07-02 09:29:46

Effettiva fruizione del posto riservato all’autovettura di un invalido

Effettiva fruizione del posto riservato all’autovettura di un invalido

[img width=300 height=197]http://www.loschermo.it/wp-content/uploads/2017/02/scopri_contrassegno.png[/img]

[color=red][b]C.g.a. 18 giugno 2018, n. 356 - Pres. De Nictolis, Est. Simonetti[/b][/color]

Circolazione stradale – Parcheggi – Parcheggio riservato ad invalido - Effettiva fruizione – Apposizione di dissuasori – Diniego – Illegittimità.



        Ove ai fini della fruizione effettiva e indisturbata del parcheggio dato in concessione ad un invalido al 100% non sia sufficiente la sola segnaletica (“posto riservato ad invalido” con l’indicazione della targa dell’autovettura) apposta in corrispondenza di tale parcheggio ,[color=red][b] è illegittimo il diniego del Comune di apporre lungo l’area del parcheggio dissuasori mobili o, comunque, di trovare altri strumenti volti ad assicurare il medesimo obiettivo primario (1).
[/b][/color]


(1) Ad avviso del C.g.a. occorre muovere dalla esatta individuazione del bene della vita coltivato dalla ricorrente attraverso l’intera vicenda processuale; bene consistente, in estrema sintesi, nella concreta ed effettiva possibilità di fruire del parcheggio auto avuto in concessione dal Comune in quanto persona disabile al 100%.

Ciò sul rilievo – non contestato in punto di fatto neppure dal Comune e invero piuttosto sconfortante sul piano sociale - che, allo stato, la sola segnaletica apposta in corrispondenza di tale parcheggio, che reca bene impressa la targa della vettura in uso alla ricorrente, non valga da sola ad impedire che altri automobilisti occupino quel medesimo parcheggio.

Ciò premesso, si deve ritenere che gravi sull’Amministrazione comunale un’obbligazione di risultato, il cui oggetto consiste nel fare tutto ciò che sia necessario per assicurare alla titolare della concessione l’effettiva fruizione del parcheggio; rimettendo peraltro alla stessa Amministrazione la scelta delle modalità ritenute più utili e opportune per adempiere a tale obbligazione.

Ha chiarito il C.g.a. che vi possano essere altre modalità per assicurare il medesimo obiettivo primario, che rimane la fruizione effettiva e indisturbata del parcheggio in capo all’avente diritto; modalità che ben potrebbero consistere, inter alia, in aggiunta o in sostituzione rispetto a “dissuasori” (la cui tipologia è a scelta del Comune, quali catene, sbarre elettriche, pali retrattili), nel posizionamento di telecamere in chiave deterrente, ovvero nella costante presenza fisica di un vigile urbano che impedisca l’uso del parcheggio da parte di terzi o che, quanto meno, ne sanzioni sul piano amministrativo le condotte contrarie al Codice della strada, nella pronta disponibilità di un servizio di rimozione dei veicoli che occupino abusivamente il posto auto riservato.

Quel che non è dato consentire, di sicuro, è che le infrazione dei singoli si giovino dell’assenza di controlli da parte dell’autorità competente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Approfondimenti/Circolazionestradale/Parcheggi/C.g.a.18giugno2018n.356/index.html

riferimento id:45617
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it