Data: 2018-06-29 09:26:29

CASELLARIO INFORMATICO APPALTI - regolamento in GU n.148 del 28-6-2018

CASELLARIO INFORMATICO APPALTI - regolamento in GU n.148 del 28-6-2018

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[b]AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 6 giugno 2018
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e  forniture,  ai  sensi  dell'art.  213,
comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18A04464)
(GU n.148 del 28-6-2018)[/b]

Parte I
Principi e disposizioni comuni
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI




                            L'AUTORITA'

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  Visto l'art. 217, comma 1, lett. u), numero 2), decreto legislativo
n. 50/2016, che ha abrogato la Parte I  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone  che  l'Autorita'  formula  linee  guida,    bandi-tipo,
capitolati-tipo,    contratti-tipo    ed    altri    strumenti    di
regolamentazione flessibile,  destinati  a  garantire  la  promozione
dell'efficienza,  della  qualita'  dell'attivita'  delle  stazioni
appaltanti, nonche' a fornire supporto alle  stesse,  facilitando  lo
scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita'  dei  procedimenti
amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;
  Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 il  quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti pubblici nella quale  confluiscono  tutte  le  informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello  territoriale,
onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza,  pubblicita'  e
tracciabilita'  delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi  a  essa
prodromiche e successive;
  Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  il  Casellario  informatico  dei
contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture,  istituito  presso
l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici  con  riferimento  alle  iscrizioni
previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto
il compito di stabilire le ulteriori informazioni che  devono  essere
presenti ritenute utili ai fini della tenuta  del  Casellario,  della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art.  80,  comma
5, lett. c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui  all'art.
83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di  qualificazione
di cui all'art. 84 del codice, nonche' di assicurarne il collegamento
con la Banca dati nazionale degli operatori economici,  prevista  dal
successivo art. 81;
  Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  conv.  con
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Vista, la delibera del Consiglio  dell'Autorita'  n.  1386  del  21
dicembre 2016, che ha delineato il  contenuto  delle  annotazioni  da
inserire  nel  Casellario  Informatico  e  i  relativi  modelli  di
comunicazione da adottarsi a cura delle  Stazioni  appaltanti,  degli
operatori  economici  che  intendono  concorrere  ad  affidamenti  di
contratti pubblici e delle Societa' organismo di attestazione;
  Considerata  l'opportunita'  di  adottare  un  regolamento  che
disciplini la trasmissione del  gia'  delineato  flusso  informativo,
l'iscrizione nel Casellario Informatico  dei  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture,  delle  annotazioni  relative  alle
informazioni  pervenute,  la  partecipazione  al  procedimento  in
relazione  alle  specifiche  caratteristiche  e  circostanze  delle
iscrizioni, le modifiche da apportare  per  effetto  del  contenzioso
amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni
nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione;

                                Emana

il seguente regolamento:
                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
  b)  «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del  Consiglio
dell'autorita';
  c) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  d) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
  e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159;
  f) «linee guida», le linee guida emanate  dall'Autorita'  ai  sensi
dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
  g) «regolamento di accesso agli atti», il  regolamento  concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;
  h) «Casellario», il Casellario informatico  di  cui  all'art.  213,
comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  i)  «responsabile  del  procedimento»,  il  dirigente  dell'Ufficio
competente per la gestione del Casellario;
  j)  «dirigente»,  il  dirigente  dell'Ufficio  competente  per  la
gestione del Casellario;
  k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art.  3,  comma  1,
lett. o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  l) «S.O.A.», le Societa' organismi di attestazione di cui  all'art.
84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori;
  o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara;
  p) «PEC», la posta elettronica certificata;
  q)  «sito  istituzionale»,  il  sito  internet  dell'Autorita':
www.anticorruzione.it
                              Art. 2


                              Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina la  gestione  del  Casellario
informatico ed in particolare:
  a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le  s.a.,
le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorita';
  b)  il  procedimento  di  annotazione  delle  notizie  e  delle
informazioni nel Casellario informatico;
  c) l'aggiornamento delle annotazioni  nel  Casellario  informatico,
anche in relazione agli esiti del contenzioso.
                              Art. 3


                        Diritto di accesso

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n.  241
e dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso,
le  informazioni  acquisite  dall'Autorita'  nello  svolgimento  del
procedimento  di  annotazione  sono  sottratte  all'accesso  fino  al
momento in cui le risultanze procedimentali  non  saranno  comunicate
alle parti interessate.
                              Art. 4


                    Responsabile del procedimento

  1. Il responsabile del procedimento e'  il  dirigente  dell'Ufficio
competente che puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare la
responsabilita' dello svolgimento dell'istruttoria.
                              Art. 5


                            Comunicazioni

  1.  Le  comunicazioni  previste  dal  presente  regolamento  sono
effettuate tramite PEC o tramite procedura  on-line  accessibile  dal
sito dell'Autorita'.
                              Art. 6


                    Articolazione del Casellario

  1. Il Casellario e' articolato in tre sezioni distinte in  base  al
livello di accessibilita' («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i
dati e le informazioni inerenti gli o.e. che  partecipano  alle  gare
per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
                              Art. 7


                      Sezione A: area pubblica

  1. La sezione  «A»  e'  ad  accesso  pubblico  e  contiene  i  dati
riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A.
alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le  notizie  riguardanti
le medesime S.O.A..
  2. La sezione «A» per gli o.e.  qualificati  contiene  le  relative
attestazioni di qualificazione, con l'indicazione:
  a) della data di rilascio, delle  date  di  scadenza  di  validita'
triennale e quinquennale;
  b)  della  ragione  sociale  della  S.O.A.  che  ha  rilasciato
l'attestazione;
  c)  della  ragione  sociale,  dell'indirizzo,  partita  IVA/C.F.
dell'o.e.;
  d) delle categorie e degli importi della qualificazione conseguita;
  e) delle generalita', compreso il codice fiscale, dei soggetti  che
hanno  la  rappresentanza  legale  dell'impresa  qualificata  e  dei
direttori tecnici.
  3. La sezione «A»  per  le  S.O.A.,  autorizzate  all'esercizio  di
attestazione,  contiene  i  provvedimenti  sanzionatori  comminati
dall'Autorita'  alle  S.O.A.,  limitatamente  a  quelli  incidenti
sull'esercizio  della  attivita'  di  attestazione  (sospensione  e
revoca), e gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione,  con
l'indicazione:
  a) della sede legale e delle sedi operative;
  b) dei nominativi dei soci;
  c)  dei  nominativi  del  legale  rappresentante  e  del  direttore
tecnico.
                              Art. 8


          Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.

  1. La sezione «B» e' ad accesso riservato alle s.a. e alle  S.O.A..
E', altresi', accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento  di
annotazione  per  la  visione  della  propria  posizione,  mediante
presentazione di istanza all'ufficio  competente,  nelle  more  della
definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10.
  2. La sezione «B»  per  gli  o.e.  qualificati  e  non  qualificati
contiene:
    a)  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  concernenti  i
provvedimenti  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure
d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione;
    b) le notizie, le informazioni e  i  dati  emersi  nel  corso  di
esecuzione dei contratti  pubblici,  tra  cui  rientrano  le  carenze
nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di  appalto  o  di
concessione che hanno causato l'applicazione di penali  nella  misura
indicata nelle Linee  Guida  emanate  in  materia  o  la  risoluzione
anticipata del contratto, dando evidenza  di  un  eventuale  giudizio
pendente;
    c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,  di  cui  all'art.
89, del codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
    d) i provvedimenti interdittivi  a  contrarre  con  le  pubbliche
amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  cui
all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    e)  le  ulteriori  misure  interdittive  che  impediscono  la
partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
    f)  i  provvedimenti  sanzionatori  di  natura  pecuniaria  e
interdittiva comminati dall'Autorita';
    g)  i  provvedimenti  di  natura    sanzionatoria    adottati
dall'Autorita' di cui e' gia' trascorso il periodo interdittivo dalla
partecipazione alle gare;
    h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4,
del medesimo codice antimafia;
    i) le informazioni inerenti le cessazioni di attivita' risultanti
dal registro delle imprese, ove comunicate;
    j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore  della  Repubblica
competente all'Autorita', ai sensi dell'art. 80, comma 5,  lett.  l),
circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorita'  giudiziaria
di essere stato vittima dei reati previsti  dagli  artt.  317  e  629
c.p.;
    k)  le  comunicazioni  effettuate  dal  prefetto  al  Presidente
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014 n.
90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione,  sostegno
e  monitoraggio  alle  imprese,  dando  evidenza  di  un'eventuale  e
successiva  applicazione  all'o.e.  della  misura  del  controllo
giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia.
  3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche:
    a) la perdita dei requisiti di qualificazione  che  dia  luogo  a
ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per
l'esecuzione di lavori pubblici;
    b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte
delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A.,  nonche'  l'elenco
dei requisiti di cui all'art. 89 messi  a  disposizione  dall'impresa
ausiliaria;
    c) la perdita del requisito relativo al possesso del  sistema  di
qualita' aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
    d) la falsita' delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti  e
alle condizioni rilevanti per il conseguimento  dell'attestazione  di
qualificazione prevista dall'art. 84, comma 1, del codice;
    e)  i  certificati  dei  lavori  utili  al    conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
                              Art. 9


              Sezione C: area riservata all'Autorita'

   
  1. La sezione «C» e' ad accesso riservato all'Autorita' e raccoglie
i dati utili allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e controllo
dell'Autorita' anche inerente  il  sistema  unico  di  qualificazione
degli  o.e.  di  cui  all'art.  84,    del    codice,    nonche'
all'implementazione del sistema del rating di impresa di cui all'art.
83, comma 10, del codice.
  2. La sezione «C»  per  gli  o.e.  qualificati  e  non  qualificati
contiene le relazioni dettagliate sul comportamento  degli  o.e.  e/o
dei subappaltatori.
  3. La sezione  «C»  per  gli  o.e.  qualificati  contiene  anche  i
seguenti dati trasmessi dalle SOA:
    a)  la  cifra  di  affari  in  lavori  realizzata  nel  decennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
    b) il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di  diploma
universitario, laurea, laurea breve;
    c)  il  costo  degli  ammortamenti  tecnici,  degli  ammortamenti
figurativi e dei canoni di locazione  finanziaria  e,  suddivisi  tra
quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni  di
noleggio  a  freddo,  per  attrezzatura  tecnica,  sostenuto  nel
quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
    d) la natura e l'importo dei lavori eseguiti  in  ogni  categoria
nel  quinquennio  precedente  l'ultima  qualificazione  conseguita,
risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
    e)  l'elenco  dell'attrezzatura  tecnica  in  proprieta'  o  in
locazione finanziaria;
    f) l'importo dei versamenti effettuati rispettivamente  all'Inps,
all'Inail e alle casse edili in ordine alla retribuzione  corrisposte
ai dipendenti;
    g) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese  attestate  dalle
SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di incarico;
    h)  tutte  le  informazioni  cancellate  dall'area  B  a  seguito
dell'intervento di pronunce giurisdizionali  o  per  il  decorso  del
termine interdittivo.
                              Art. 10


                    Trasparenza del Casellario

  1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G.,  alla
sezione «B», di  cui  all'art.  8,  per  la  verifica  della  propria
posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorita'.
  2. Gli o.e. che  partecipano  ad  una  procedura  di  gara  possono
accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la  data
di scadenza della presentazione  delle  offerte  e  i  trenta  giorni
successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione
o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice, per
visionare la posizione di tutti i partecipanti.
  3. L'accesso di cui al comma 2 e' consentito agli  o.e.  che  hanno
presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G.,  con  procedura
telematica gestita dall'Autorita'.
Parte II
Procedimento di annotazione nel casellario
Titolo I
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.A.
O DA ALTRI SOGGETTI

                              Art. 11


                        Obbligo informativo

   
  1.  Le  s.a.  e  gli  altri  soggetti  detentori  di  informazioni
concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso  di
esecuzione  del  contratto  devono  inviare  all'Autorita'  tali
informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla  conoscenza  o
dall'accertamento delle stesse.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  l'Autorita'
avvia  il  procedimento  sanzionatorio  nei  confronti  del  soggetto
inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art.  213,  comma
13, del codice e del regolamento sanzionatorio.
                              Art. 12


                      Avvio del procedimento

  1. Il dirigente, entro il termine  di  90  giorni  dalla  ricezione
della  segnalazione  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  valutati  la
documentazione e gli elementi a disposizione, puo':
    a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13;
    b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18.
  2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente
formula  per  iscritto  al  soggetto  segnalante  una  richiesta  di
integrazione nella quale sono indicati:
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti;
    b) i documenti che devono  essere  forniti,  preferibilmente,  su
supporto  informatico,  con  allegata  dichiarazione  di  conformita'
all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale  o
copia conforme;
    c) le modalita' di presentazione dell'integrazione;
    d) il termine non superiore a 30 giorni, entro  il  quale  dovra'
pervenire la risposta o essere esibito il documento;
    e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo,  senza  giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti  richiesti,
nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.
                              Art. 13


              Comunicazione di avvio del procedimento

  1. La comunicazione di avvio del procedimento  e'  effettuata  dal
dirigente ed e' inviata  all'o.e.  e  al  soggetto  segnalante.  Essa
contiene:
    a) la segnalazione del fatto che integra un'ipotesi di iscrizione
nel Casellario;
    b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione;
    c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
    d)  gli  effetti  che  derivano  dall'iscrizione  nel  Casellario
all'esito del procedimento;
    e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie  e
documentazione difensiva;
    f) l'ufficio, il nominativo del  responsabile  del  procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive;
    g) l'indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del
procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.
                              Art. 14


                  Partecipazione all'istruttoria

  1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai  sensi
dell'art. 13.
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti;
    b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla  comunicazione
di avvio del procedimento, memorie scritte,  documenti,  deduzioni  e
pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del
procedimento.
                              Art. 15


                              Audizioni

  1. Il dirigente, puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e'
stata  data  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai  sensi
dell'art. 13.
  2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata.
  3. I soggetti convocati possono comparire in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
  4. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o  i  loro
rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.
  5. Dell'audizione viene dato atto in  apposito  verbale  nel  quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese  ed  e'  indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale,  redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e'  sottoscritto
dal  dirigente,  o  da  altro  funzionario  dell'ufficio  competente
presente, e da tutti  gli  altri  partecipanti  all'audizione.  Dello
stesso  e'  consegnato  un  originale  a  ciascuno  dei  soggetti
intervenuti.
                              Art. 16


              Sospensione dei termini del procedimento

  1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
    a) acquisizione di integrazioni documentali  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, lett. d);
    b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lett. e);
    c) acquisizione delle memorie  scritte,  documenti,  deduzioni  e
pareri di cui all'art. 14, comma 2.
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i 90 giorni.
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento  da  parte  del  dirigente
delle integrazioni documentali, delle  memorie  difensive  e/o  delle
controdeduzioni.
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.
                              Art. 17


                    Conclusione del procedimento

  1. Il dirigente entro il termine di 180  giorni,  decorrenti  dalla
data  della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  salva
l'applicazione delle ipotesi  di  sospensione  di  cui  all'art.  16,
predispone una comunicazione di conclusione del procedimento  con  la
quale  indica  il  testo  dell'annotazione  che  sara'  inserito  nel
Casellario, la sezione  del  Casellario  in  cui  sara'  iscritta  la
fattispecie oggetto di  comunicazione  e  gli  effetti  che  derivano
dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento.
                              Art. 18


                            Archiviazioni

  1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione  al  segnalante  ed
all'o.e., all'archiviazione nei seguenti casi:
    a) manifesta infondatezza della segnalazione;
    b) inconferenza della segnalazione.
                              Art. 19


                        Poteri del Consiglio

  1.  Il  dirigente,  nei  casi  di  dubbia  interpretazione,  puo'
sottoporre al Consiglio la valutazione circa la  sussistenza  o  meno
dei presupposti per l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario.  In
tali casi, il Consiglio, valutati gli elementi  istruttori,  delibera
l'iscrizione o l'archiviazione dell'annotazione nel Casellario.
  2. Delle  archiviazioni,  effettuate  ai  sensi  dell'art.  18,  il
dirigente  trasmette  al  Consiglio  una  relazione  riassuntiva  con
cadenza trimestrale.
Titolo II
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO DI COMUNICAZIONI DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA EX ART. 80, COMMA 5, LETT. L), CODICE

                              Art. 20


                      Comunicazione da parte
                  del Procuratore della Repubblica

  1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui  non
ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre
1981 n. 689, comunica all'Autorita' che  l'o.e.,  pur  essendo  stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629  c.p.,  non
ha denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria.  Tale  circostanza
deve emergere dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  antecedente
alla pubblicazione del bando.
  2. Il Procuratore della Repubblica competente  comunica,  altresi',
all'Autorita' le generalita' del soggetto che ha omesso la denuncia e
i dati identificativi dell'operatore economico.
                              Art. 21


                      Avvio del procedimento

  1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di
rinvio a giudizio, entro il termine  di  30  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione di cui all'art. 20, puo':
    a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22;
    b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27.
  2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori
elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere all'o.e.  e/o
alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine
di 30 giorni:
    a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria;
    b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato;
    c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini  e  confluiti  nel
fascicolo del pubblico  ministero  nell'ambito  del  quale  e'  stata
formulata la richiesta di rinvio a giudizio.
                              Art. 22


              Comunicazione di avvio del procedimento

  1. La comunicazione di avvio del procedimento  e'  effettuata  dal
dirigente ed e' inviata all'o.e. e alla s.a. Essa contiene:
    a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica;
    b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione;
    c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
    d)  gli  effetti  che  derivano  dall'iscrizione  nel  Casellario
all'esito del procedimento;
    e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie  e
documentazione difensiva;
    f) l'ufficio, il nominativo del  responsabile  del  procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive;
    g) l'indicazione del termine di 60 giorni per la conclusione  del
procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.
                              Art. 23


                  Partecipazione all'istruttoria

  1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai  sensi
dell'art. 22.
  2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti;
    b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla  comunicazione
di avvio del procedimento, memorie scritte,  documenti,  deduzioni  e
pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del
procedimento.
                              Art. 24


                              Audizioni

  1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali  e'
stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.
22.
  2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata.
  3. I soggetti convocati possono comparire in  persona  del  proprio
rappresentante  legale  oppure  di  procuratore  speciale  munito  di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
  4. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita
le parti o i loro rappresentanti a  fornire  i  chiarimenti  ritenuti
necessari.
  5. Dell'audizione viene dato atto in  apposito  verbale  nel  quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese  ed  e'  indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale,  redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e'  sottoscritto
dal  dirigente,  o  da  altro  funzionario  dell'ufficio  competente
presente, e da tutti  gli  altri  partecipanti  all'audizione.  Dello
stesso  e'  consegnato  un  originale  a  ciascuno  dei  soggetti
intervenuti.
                              Art. 25


              Sospensione dei termini del procedimento

  1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
    a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie  e  atti  di  cui
all'art. 21, comma 2;
    b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi  dell'art.
23, comma 2, lett. b).
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i 60 giorni.
  3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a  decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento  da  parte  del  dirigente
delle integrazioni documentali, delle  memorie  difensive  e/o  delle
controdeduzioni.
  4. La sospensione dei termini  procedimentali  e'  comunicata  alle
parti.
                              Art. 26


                    Conclusione del procedimento

  1. Il procedimento di annotazione si conclude,  salvo  i  casi  di
archiviazione di  cui  all'art.  27,  con  l'adozione  da  parte  del
Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della  causa
di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. l), codice.
  2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione  nel
Casellario ed il testo della relativa annotazione.
                              Art. 27


                            Archiviazioni

  1.  Il  dirigente  propone  al  Consiglio  l'archiviazione  delle
segnalazioni nei seguenti casi:
    a) inesistenza dei presupposti;
    b) sussistenza di esimenti;
    c) inconferenza della segnalazione.
  2. Il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, puo'  deliberare
l'archiviazione della comunicazione o l'inserimento  dell'annotazione
nel Casellario informatico.
Titolo III
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELLE COMUNICAZIONI
EFFETTUATE DAL PREFETTO

                              Art. 28


                Avvio e conclusione del procedimento

  1. Il prefetto informa, ai sensi  dell'art.  32,  decreto-legge  24
giugno 2014 n. 90,  il  Presidente  dell'Autorita'  dell'adozione  di
misure  straordinarie  di  gestione,  sostegno  e  monitoraggio  di
un'impresa.
  2. Il dirigente iscrive nel Casellario le  comunicazioni  trasmesse
dal prefetto e comunica  all'interessato  l'avvenuta  iscrizione  nel
Casellario e il testo della relativa annotazione.
                              Art. 29


                  Applicazione misura del controllo
                      giudiziale delle aziende

  1. In caso di applicazione della misura del  controllo  giudiziario
di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., gia' destinatario
delle misure previste  dall'art.  91  e  dall'art.  84  del  medesimo
codice,  il  dirigente  integra  l'annotazione  nel  Casellario.
L'integrazione  e'  disposta  a  seguito  della  comunicazione  del
provvedimento da parte del Tribunale  competente  ovvero  su  istanza
dell'o.e. interessato.
Titolo IV
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.O.A.

                              Art. 30


                        Obbligo informativo

  1.  Le  S.O.A.  devono  inviare  le  informazioni  individuate
dall'Autorita' con propria delibera, entro il termine  di  10  giorni
dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o
dal  momento  di  assunzione  del  provvedimento  di  decadenza  o
ridimensionamento dell'attestazione.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  1,  l'Autorita'
entro 30 giorni dalla mancata  o  ritardata  segnalazione,  avvia  un
procedimento sanzionatorio nei confronti della  SOA  responsabile  di
tale omissione/ritardo dal  verificarsi  dell'evento  secondo  quanto
previsto dal regolamento sanzionatorio.
                              Art. 31


                Avvio e conclusione del procedimento

  1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla  comunicazione
della SOA, valutata la documentazione, puo':
    a) inserire l'annotazione nel Casellario,  previo  invio  di  una
comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all'o.e.,  nella  quale  e'
indicato il testo dell'annotazione e dando  evidenza  della  data  di
pubblicazione;
    b) invitare la SOA a riesaminare la decisione comunicata e a dare
notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.
  2.  Nei  casi  in  cui  la  S.O.A.  riesamina  il  provvedimento,
l'Autorita' archivia la comunicazione. In caso contrario  l'Autorita'
iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.
Titolo V
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAGLI O.E.

                              Art. 32


                        Obbligo informativo

  1.  Il  legale  rappresentante  dell'o.e.  qualificato  secondo  il
Sistema unico di qualificazione di  cui  all'art.  84,  codice,  deve
inviare  all'Autorita'  le  informazioni  individuate  dalla  stessa
Autorita' con  propria  delibera,  entro  il  termine  di  30  giorni
dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.
  2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del  comma  1,
l'Autorita' entro 30 giorni dalla mancata o  ritardata  segnalazione,
avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma  13,  codice,
nei confronti dell'o.e.  inadempiente  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento sanzionatorio.
                              Art. 33


                Avvio e conclusione del procedimento

  1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla  comunicazione
dell'o.e., valutata la documentazione, puo':
    a) inserire l'annotazione nel Casellario,  previo  invio  di  una
comunicazione, a mezzo PEC, all'o.e.,  nella  quale  e'  indicato  il
testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
    b) archiviare la  comunicazione  nei  casi  di  inconferenza  e/o
manifesta infondatezza della comunicazione.
Titolo VI
ANNOTAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE COMUNICATE DA SOGGETTI
OBBLIGATI PER LEGGE

                              Art. 34


                  Annotazione sanzioni interdittive

  1. Il dirigente iscrive nel Casellario le  comunicazioni  trasmesse
dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive
di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 o ad  altre  sanzioni  che  determinano  il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14, decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81.
Titolo VII
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
DELL'AUTORITA'

                              Art. 35


            Annotazione dei provvedimenti sanzionatori
          per falsa dichiarazione o falsa documentazione

  1. La s.a. comunica all'Autorita' i casi di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e  negli
affidamenti di subappalto,  entro  30  giorni  dall'accertamento  del
fatto.
  2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto  disposto  dal
vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorita'.
                              Art. 36


                    Conclusione del procedimento

  1. Il Consiglio, qualora all'esito del  procedimento  sanzionatorio
ritenga  che  la  documentazione  e  le  dichiarazioni  oggetto  di
comunicazione non siano state rese dall'o.e. con dolo o colpa  grave,
dispone  l'iscrizione  nel  Casellario  informatico  della  notizia
dell'esclusione dalle  procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di
subappalto, cosi' come comunicata dalla s.a..
                              Art. 37


            Annotazione dei provvedimenti sanzionatori
                    nei confronti delle S.O.A.

  1. Il  dirigente,  all'esito  del  procedimento  sanzionatorio  nei
confronti delle S.O.A.  per  le  quali  il  Consiglio  ha  deliberato
l'imputabilita' per dolo o colpa grave,  dispone  l'iscrizione  nella
sezione «A»  del  Casellario,  dando  preventiva  comunicazione  alla
S.O.A. interessata a mezzo PEC del  testo  dell'annotazione  e  della
data di pubblicazione.
Parte III
Pubblicita' delle annotazioni e disposizioni transitorie e finali

                              Art. 38


    Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni

  1.  Le  informazioni  contenute  nel  Casellario  Informatico  sono
detenute stabilmente dall'Autorita'.
  2. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni di  cui
all'art. 8, comma 2, lett. a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma
3, lett. d) e' pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.
  3. Il termine di durata della pubblicita' delle  annotazioni  prive
di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del  Casellario  e'
pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.
  4. L'o.e. e' escluso dalle procedure di gara  o  dall'accesso  alla
qualificazione se la scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia
dell'annotazione.
  5. Le annotazioni che  hanno  efficacia  interdittiva  e  che  sono
inserite nella  Sezione  «B»  confluiscono  al  termine  del  periodo
interdittivo,  con  procedura  automatizzata,  nell'area  «C»  del
Casellario.
  6. Il dirigente,  su  istanza  motivata  dell'o.e.  annotato  nella
sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo  l'ordine  cronologico  di
acquisizione  delle  istanze,  puo'  disporre  il  trasferimento
dell'annotazione nella Sezione «C» del Casellario prima  del  decorso
del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di
annullamento o di  revoca  della  segnalazione  o  del  provvedimento
dell'Autorita' ovvero a seguito della stipula di atti transattivi  in
caso di risoluzioni contrattuali.
  7. Nella Sezione «B»  viene  comunque  data  evidenza  del  periodo
interdittivo  gia'  comminato  e  trascorso  al  fine  di  garantire
l'efficacia dell'annotazione allo spirare  del  periodo  interdittivo
medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso  di
gara.
                              Art. 39


              Intervento provvedimenti giurisdizionali

  1.  Il  dirigente,  qualora  il  provvedimento  di  annotazione
dell'Autorita'  sia  sospeso  in  via  cautelare  dal  giudice
amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione  dalla  sezione
«B» e  la  iscrive  nella  Sezione  «C»  del  Casellario,  fino  alla
decisione di merito.
  2.  Il  dirigente,  qualora  la  misura  cautelare  del  giudice
amministrativo non sia  confermata  in  sede  di  merito,  ripristina
l'annotazione  nella  Sezione  «B»  del  Casellario  nell'originaria
formulazione e con la precisazione della durata interdittiva  residua
calcolata  al  netto  del  periodo  di  interdizione  gia'  scontato
dall'o.e..
  3. Qualora si formi il giudicato  sulla  sentenza  che  annulla  la
segnalazione o l'annotazione, il dirigente  provvede  d'ufficio  alla
cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione «C».
                              Art. 40


                          Accesso agli atti

  1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al  presente
regolamento e' disciplinato dal  regolamento  di  accesso  agli  atti
dell'Autorita' e dal regolamento in materia di rimborso dei costi  di
riproduzione per il rilascio di copie e diritti  di  ricerca  del  31
maggio 2016.
                              Art. 41


                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  ed  e'  pubblicato
anche sul sito istituzionale dell'Autorita'.
  Approvato nell'adunanza del 6 giugno 2018 con delibera n. 533.

                                              Il Presidente: Cantone

  Depositato presso la Segreteria del Consiglio  in  data  14  giugno
2018

                                              Il segretario: Esposito

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