CASELLARIO INFORMATICO APPALTI - regolamento in GU n.148 del 28-6-2018
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[b]AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 6 giugno 2018
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213,
comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18A04464)
(GU n.148 del 28-6-2018)[/b]
Parte I
Principi e disposizioni comuni
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
L'AUTORITA'
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'art. 217, comma 1, lett. u), numero 2), decreto legislativo
n. 50/2016, che ha abrogato la Parte I del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone che l'Autorita' formula linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di
regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione
dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni
appaltanti, nonche' a fornire supporto alle stesse, facilitando lo
scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita' dei procedimenti
amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;
Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone che l'Autorita' gestisce la Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale,
onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive;
Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone che l'Autorita' gestisce il Casellario informatico dei
contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso
l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni
previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto
il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere
presenti ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma
5, lett. c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'art.
83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione
di cui all'art. 84 del codice, nonche' di assicurarne il collegamento
con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal
successivo art. 81;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista, la delibera del Consiglio dell'Autorita' n. 1386 del 21
dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da
inserire nel Casellario Informatico e i relativi modelli di
comunicazione da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli
operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di
contratti pubblici e delle Societa' organismo di attestazione;
Considerata l'opportunita' di adottare un regolamento che
disciplini la trasmissione del gia' delineato flusso informativo,
l'iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle
informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in
relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle
iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso
amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni
nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio
dell'autorita';
c) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
f) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorita' ai sensi
dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
g) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;
h) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213,
comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'Ufficio
competente per la gestione del Casellario;
j) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio competente per la
gestione del Casellario;
k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l) «S.O.A.», le Societa' organismi di attestazione di cui all'art.
84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori;
o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara;
p) «PEC», la posta elettronica certificata;
q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita':
www.anticorruzione.it
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario
informatico ed in particolare:
a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a.,
le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorita';
b) il procedimento di annotazione delle notizie e delle
informazioni nel Casellario informatico;
c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico,
anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Art. 3
Diritto di accesso
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241
e dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso,
le informazioni acquisite dall'Autorita' nello svolgimento del
procedimento di annotazione sono sottratte all'accesso fino al
momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate
alle parti interessate.
Art. 4
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Ufficio
competente che puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare la
responsabilita' dello svolgimento dell'istruttoria.
Art. 5
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate tramite PEC o tramite procedura on-line accessibile dal
sito dell'Autorita'.
Art. 6
Articolazione del Casellario
1. Il Casellario e' articolato in tre sezioni distinte in base al
livello di accessibilita' («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i
dati e le informazioni inerenti gli o.e. che partecipano alle gare
per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
Art. 7
Sezione A: area pubblica
1. La sezione «A» e' ad accesso pubblico e contiene i dati
riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A.
alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti
le medesime S.O.A..
2. La sezione «A» per gli o.e. qualificati contiene le relative
attestazioni di qualificazione, con l'indicazione:
a) della data di rilascio, delle date di scadenza di validita'
triennale e quinquennale;
b) della ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato
l'attestazione;
c) della ragione sociale, dell'indirizzo, partita IVA/C.F.
dell'o.e.;
d) delle categorie e degli importi della qualificazione conseguita;
e) delle generalita', compreso il codice fiscale, dei soggetti che
hanno la rappresentanza legale dell'impresa qualificata e dei
direttori tecnici.
3. La sezione «A» per le S.O.A., autorizzate all'esercizio di
attestazione, contiene i provvedimenti sanzionatori comminati
dall'Autorita' alle S.O.A., limitatamente a quelli incidenti
sull'esercizio della attivita' di attestazione (sospensione e
revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con
l'indicazione:
a) della sede legale e delle sedi operative;
b) dei nominativi dei soci;
c) dei nominativi del legale rappresentante e del direttore
tecnico.
Art. 8
Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.
1. La sezione «B» e' ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A..
E', altresi', accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento di
annotazione per la visione della propria posizione, mediante
presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della
definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10.
2. La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati
contiene:
a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i
provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure
d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione;
b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di
esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano le carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che hanno causato l'applicazione di penali nella misura
indicata nelle Linee Guida emanate in materia o la risoluzione
anticipata del contratto, dando evidenza di un eventuale giudizio
pendente;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'art.
89, del codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
d) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche
amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui
all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) le ulteriori misure interdittive che impediscono la
partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;
f) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e
interdittiva comminati dall'Autorita';
g) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati
dall'Autorita' di cui e' gia' trascorso il periodo interdittivo dalla
partecipazione alle gare;
h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4,
del medesimo codice antimafia;
i) le informazioni inerenti le cessazioni di attivita' risultanti
dal registro delle imprese, ove comunicate;
j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica
competente all'Autorita', ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. l),
circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorita' giudiziaria
di essere stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629
c.p.;
k) le comunicazioni effettuate dal prefetto al Presidente
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014 n.
90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un'eventuale e
successiva applicazione all'o.e. della misura del controllo
giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia.
3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche:
a) la perdita dei requisiti di qualificazione che dia luogo a
ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per
l'esecuzione di lavori pubblici;
b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte
delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A., nonche' l'elenco
dei requisiti di cui all'art. 89 messi a disposizione dall'impresa
ausiliaria;
c) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di
qualita' aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;
d) la falsita' delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione prevista dall'art. 84, comma 1, del codice;
e) i certificati dei lavori utili al conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
Art. 9
Sezione C: area riservata all'Autorita'
1. La sezione «C» e' ad accesso riservato all'Autorita' e raccoglie
i dati utili allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e controllo
dell'Autorita' anche inerente il sistema unico di qualificazione
degli o.e. di cui all'art. 84, del codice, nonche'
all'implementazione del sistema del rating di impresa di cui all'art.
83, comma 10, del codice.
2. La sezione «C» per gli o.e. qualificati e non qualificati
contiene le relazioni dettagliate sul comportamento degli o.e. e/o
dei subappaltatori.
3. La sezione «C» per gli o.e. qualificati contiene anche i
seguenti dati trasmessi dalle SOA:
a) la cifra di affari in lavori realizzata nel decennio
precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
b) il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica
del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma
universitario, laurea, laurea breve;
c) il costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti
figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra
quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di
noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel
quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
d) la natura e l'importo dei lavori eseguiti in ogni categoria
nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita,
risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
e) l'elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in
locazione finanziaria;
f) l'importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'Inps,
all'Inail e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte
ai dipendenti;
g) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle
SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di incarico;
h) tutte le informazioni cancellate dall'area B a seguito
dell'intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del
termine interdittivo.
Art. 10
Trasparenza del Casellario
1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G., alla
sezione «B», di cui all'art. 8, per la verifica della propria
posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorita'.
2. Gli o.e. che partecipano ad una procedura di gara possono
accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la data
di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione
o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice, per
visionare la posizione di tutti i partecipanti.
3. L'accesso di cui al comma 2 e' consentito agli o.e. che hanno
presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G., con procedura
telematica gestita dall'Autorita'.
Parte II
Procedimento di annotazione nel casellario
Titolo I
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.A.
O DA ALTRI SOGGETTI
Art. 11
Obbligo informativo
1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni
concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di
esecuzione del contratto devono inviare all'Autorita' tali
informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o
dall'accertamento delle stesse.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorita'
avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto
inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art. 213, comma
13, del codice e del regolamento sanzionatorio.
Art. 12
Avvio del procedimento
1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione
della segnalazione di cui all'art. 11, comma 1, valutati la
documentazione e gli elementi a disposizione, puo':
a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13;
b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18.
2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente
formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di
integrazione nella quale sono indicati:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono
chiarimenti;
b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su
supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita'
all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o
copia conforme;
c) le modalita' di presentazione dell'integrazione;
d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovra'
pervenire la risposta o essere esibito il documento;
e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del
codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti,
nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti
documenti non veritieri.
Art. 13
Comunicazione di avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal
dirigente ed e' inviata all'o.e. e al soggetto segnalante. Essa
contiene:
a) la segnalazione del fatto che integra un'ipotesi di iscrizione
nel Casellario;
b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione;
c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario
all'esito del procedimento;
e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e
documentazione difensiva;
f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive;
g) l'indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del
procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.
Art. 14
Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell'art. 13.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita' e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli
atti;
b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e
pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del
procedimento.
Art. 15
Audizioni
1. Il dirigente, puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e'
stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell'art. 13.
2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata.
3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio
rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
4. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o i loro
rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.
5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed e' indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e' sottoscritto
dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente
presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello
stesso e' consegnato un originale a ciascuno dei soggetti
intervenuti.
Art. 16
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell'art.
12, comma 2, lett. d);
b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lett. e);
c) acquisizione delle memorie scritte, documenti, deduzioni e
pareri di cui all'art. 14, comma 2.
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo' eccedere
i 90 giorni.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente
delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle
controdeduzioni.
4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle
parti.
Art. 17
Conclusione del procedimento
1. Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla
data della comunicazione di avvio del procedimento, salva
l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 16,
predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la
quale indica il testo dell'annotazione che sara' inserito nel
Casellario, la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la
fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano
dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento.
Art. 18
Archiviazioni
1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed
all'o.e., all'archiviazione nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) inconferenza della segnalazione.
Art. 19
Poteri del Consiglio
1. Il dirigente, nei casi di dubbia interpretazione, puo'
sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno
dei presupposti per l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario. In
tali casi, il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, delibera
l'iscrizione o l'archiviazione dell'annotazione nel Casellario.
2. Delle archiviazioni, effettuate ai sensi dell'art. 18, il
dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con
cadenza trimestrale.
Titolo II
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO DI COMUNICAZIONI DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA EX ART. 80, COMMA 5, LETT. L), CODICE
Art. 20
Comunicazione da parte
del Procuratore della Repubblica
1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non
ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre
1981 n. 689, comunica all'Autorita' che l'o.e., pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non
ha denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria. Tale circostanza
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando.
2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresi',
all'Autorita' le generalita' del soggetto che ha omesso la denuncia e
i dati identificativi dell'operatore economico.
Art. 21
Avvio del procedimento
1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di
rinvio a giudizio, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui all'art. 20, puo':
a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22;
b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27.
2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori
elementi di valutazione o informazioni, puo' richiedere all'o.e. e/o
alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine
di 30 giorni:
a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria;
b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato;
c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini e confluiti nel
fascicolo del pubblico ministero nell'ambito del quale e' stata
formulata la richiesta di rinvio a giudizio.
Art. 22
Comunicazione di avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal
dirigente ed e' inviata all'o.e. e alla s.a. Essa contiene:
a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica;
b) la sezione del Casellario in cui sara' iscritta la fattispecie
oggetto di comunicazione;
c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;
d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario
all'esito del procedimento;
e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e
documentazione difensiva;
f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento,
con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti
e comunicazioni successive;
g) l'indicazione del termine di 60 giorni per la conclusione del
procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.
Art. 23
Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali e' stata
inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell'art. 22.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita' e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli
atti;
b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e
pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del
procedimento.
Art. 24
Audizioni
1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e'
stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.
22.
2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica
la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sara' espletata.
3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio
rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e
possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
4. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita
le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti
necessari.
5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale
sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed e' indicata
l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto
in tanti originali quante sono le parti intervenute, e' sottoscritto
dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente
presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello
stesso e' consegnato un originale a ciascuno dei soggetti
intervenuti.
Art. 25
Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie e atti di cui
all'art. 21, comma 2;
b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi dell'art.
23, comma 2, lett. b).
2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo' eccedere
i 60 giorni.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere,
rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente
delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle
controdeduzioni.
4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle
parti.
Art. 26
Conclusione del procedimento
1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di
archiviazione di cui all'art. 27, con l'adozione da parte del
Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della causa
di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. l), codice.
2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel
Casellario ed il testo della relativa annotazione.
Art. 27
Archiviazioni
1. Il dirigente propone al Consiglio l'archiviazione delle
segnalazioni nei seguenti casi:
a) inesistenza dei presupposti;
b) sussistenza di esimenti;
c) inconferenza della segnalazione.
2. Il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, puo' deliberare
l'archiviazione della comunicazione o l'inserimento dell'annotazione
nel Casellario informatico.
Titolo III
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELLE COMUNICAZIONI
EFFETTUATE DAL PREFETTO
Art. 28
Avvio e conclusione del procedimento
1. Il prefetto informa, ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24
giugno 2014 n. 90, il Presidente dell'Autorita' dell'adozione di
misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di
un'impresa.
2. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse
dal prefetto e comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel
Casellario e il testo della relativa annotazione.
Art. 29
Applicazione misura del controllo
giudiziale delle aziende
1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario
di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., gia' destinatario
delle misure previste dall'art. 91 e dall'art. 84 del medesimo
codice, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario.
L'integrazione e' disposta a seguito della comunicazione del
provvedimento da parte del Tribunale competente ovvero su istanza
dell'o.e. interessato.
Titolo IV
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.O.A.
Art. 30
Obbligo informativo
1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate
dall'Autorita' con propria delibera, entro il termine di 10 giorni
dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o
dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o
ridimensionamento dell'attestazione.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorita'
entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un
procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA responsabile di
tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto
previsto dal regolamento sanzionatorio.
Art. 31
Avvio e conclusione del procedimento
1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione
della SOA, valutata la documentazione, puo':
a) inserire l'annotazione nel Casellario, previo invio di una
comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all'o.e., nella quale e'
indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di
pubblicazione;
b) invitare la SOA a riesaminare la decisione comunicata e a dare
notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.
2. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento,
l'Autorita' archivia la comunicazione. In caso contrario l'Autorita'
iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.
Titolo V
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAGLI O.E.
Art. 32
Obbligo informativo
1. Il legale rappresentante dell'o.e. qualificato secondo il
Sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84, codice, deve
inviare all'Autorita' le informazioni individuate dalla stessa
Autorita' con propria delibera, entro il termine di 30 giorni
dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1,
l'Autorita' entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione,
avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma 13, codice,
nei confronti dell'o.e. inadempiente secondo quanto previsto dal
regolamento sanzionatorio.
Art. 33
Avvio e conclusione del procedimento
1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione
dell'o.e., valutata la documentazione, puo':
a) inserire l'annotazione nel Casellario, previo invio di una
comunicazione, a mezzo PEC, all'o.e., nella quale e' indicato il
testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;
b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o
manifesta infondatezza della comunicazione.
Titolo VI
ANNOTAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE COMUNICATE DA SOGGETTI
OBBLIGATI PER LEGGE
Art. 34
Annotazione sanzioni interdittive
1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse
dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive
di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
Titolo VII
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
DELL'AUTORITA'
Art. 35
Annotazione dei provvedimenti sanzionatori
per falsa dichiarazione o falsa documentazione
1. La s.a. comunica all'Autorita' i casi di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall'accertamento del
fatto.
2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal
vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorita'.
Art. 36
Conclusione del procedimento
1. Il Consiglio, qualora all'esito del procedimento sanzionatorio
ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di
comunicazione non siano state rese dall'o.e. con dolo o colpa grave,
dispone l'iscrizione nel Casellario informatico della notizia
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto, cosi' come comunicata dalla s.a..
Art. 37
Annotazione dei provvedimenti sanzionatori
nei confronti delle S.O.A.
1. Il dirigente, all'esito del procedimento sanzionatorio nei
confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato
l'imputabilita' per dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nella
sezione «A» del Casellario, dando preventiva comunicazione alla
S.O.A. interessata a mezzo PEC del testo dell'annotazione e della
data di pubblicazione.
Parte III
Pubblicita' delle annotazioni e disposizioni transitorie e finali
Art. 38
Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni
1. Le informazioni contenute nel Casellario Informatico sono
detenute stabilmente dall'Autorita'.
2. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni di cui
all'art. 8, comma 2, lett. a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma
3, lett. d) e' pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.
3. Il termine di durata della pubblicita' delle annotazioni prive
di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del Casellario e'
pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.
4. L'o.e. e' escluso dalle procedure di gara o dall'accesso alla
qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle
offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia
dell'annotazione.
5. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono
inserite nella Sezione «B» confluiscono al termine del periodo
interdittivo, con procedura automatizzata, nell'area «C» del
Casellario.
6. Il dirigente, su istanza motivata dell'o.e. annotato nella
sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo l'ordine cronologico di
acquisizione delle istanze, puo' disporre il trasferimento
dell'annotazione nella Sezione «C» del Casellario prima del decorso
del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di
annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento
dell'Autorita' ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in
caso di risoluzioni contrattuali.
7. Nella Sezione «B» viene comunque data evidenza del periodo
interdittivo gia' comminato e trascorso al fine di garantire
l'efficacia dell'annotazione allo spirare del periodo interdittivo
medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso di
gara.
Art. 39
Intervento provvedimenti giurisdizionali
1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione
dell'Autorita' sia sospeso in via cautelare dal giudice
amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione dalla sezione
«B» e la iscrive nella Sezione «C» del Casellario, fino alla
decisione di merito.
2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice
amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina
l'annotazione nella Sezione «B» del Casellario nell'originaria
formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua
calcolata al netto del periodo di interdizione gia' scontato
dall'o.e..
3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la
segnalazione o l'annotazione, il dirigente provvede d'ufficio alla
cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione «C».
Art. 40
Accesso agli atti
1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente
regolamento e' disciplinato dal regolamento di accesso agli atti
dell'Autorita' e dal regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca del 31
maggio 2016.
Art. 41
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed e' pubblicato
anche sul sito istituzionale dell'Autorita'.
Approvato nell'adunanza del 6 giugno 2018 con delibera n. 533.
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 giugno
2018
Il segretario: Esposito