Buongiorno,
vorrei avere un vostro chiarimento in merito all'avvio di un'attività agricola, allevamento e coltivazione.
E' consuetudine dell'ATS in Regione Lombardia chiedere una scia per avvio attività al SUAP.
Tale procedura mi sembra che non trovi riscontro nel Decreto Legislativo 228 del 18/05/2001, ma solo nella modulistica regionale.
Sul sito della Camera di Commercio di Milano ho trovato queste indicazioni:Per i terreni in regione Lombardia: S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) per la produzione primaria alimentare presso i comuni/Suap dove sono ubicati i terreni (Verificare con il comune sede dei terreni se la SCIA è obbligatoria).
Se parlo con ATS sicuramente mi ribadiscono che è previsto dalla modulistica della L.R. perciò è obbligatorio.
Come posso procedere?
Secondo voi serve la scia o devono solo iscriversi al registro imprese?
Grazie
Buongiorno,
vorrei avere un vostro chiarimento in merito all'avvio di un'attività agricola, allevamento e coltivazione.
E' consuetudine dell'ATS in Regione Lombardia chiedere una scia per avvio attività al SUAP.
Tale procedura mi sembra che non trovi riscontro nel Decreto Legislativo 228 del 18/05/2001, ma solo nella modulistica regionale.
Sul sito della Camera di Commercio di Milano ho trovato queste indicazioni:Per i terreni in regione Lombardia: S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) per la produzione primaria alimentare presso i comuni/Suap dove sono ubicati i terreni (Verificare con il comune sede dei terreni se la SCIA è obbligatoria).
Se parlo con ATS sicuramente mi ribadiscono che è previsto dalla modulistica della L.R. perciò è obbligatorio.
Come posso procedere?
Secondo voi serve la scia o devono solo iscriversi al registro imprese?
Grazie
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CONFERMIAMO che:
1) l'attività agricola è libera, non soggetta a nessun adempimento amministrativo sia che sia diretta all'autoconsumo, sia che sia diretta alla commercializzazione all'ingrosso
2) limitatamente all'attività di ALEVAMENTO DI ANIMALI invece si è sempre fatto riferimento al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf) per assoggettarli ad autorizzazione sanitaria prima e scia poi (oltre agli obblighi che specifici animali hanno in relazione agli obblighi di registrazione). Inoltre gli ALLEVAMENTI determinano l'applicazione della disciplina sulle industrie insalubri
3) la produzione non soggiace neanche alla disciplina sanitaria reg. 852/2004
4) la VENDITA A TERZI invece ricade nella disciplina del dlgs 228/2001 (nei casi in cui viene richiesta la comunicazione) ed alla relativa notifica sanitaria.
QUINDI in sintesi:
- sebbene sia dubbio non è sbagliato suggerire la presentazione della SCIA per allevamento di animali sia come adempimento dpr 320/1954 che per industria insalubre
- non serve alcunchè per la sola attività agricola
- salvi gli adempimenti del dlgs 228/2001
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[color=red][b]Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228[/b][/color]
[b]Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita[/b]
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende,[color=red][b] osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.[/b][/color]
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata [b]contestualmente all’invio della comunicazione al comune[/b] del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)