Buonasera,
Vorrei avere un po’ di delucidazioni relativamente ad alcune problematiche inerenti la predisposizione di nuovi bandi per posteggi su aree pubbliche ( mercati, fiere etc).
Alla luce della non chiara situazione. Normativa attuale, mi sembra discutibile prevedere bandi che riprendano come criteri di aggiudicazione, i famosi previsti dalla famosissima conferenza stato regioni.
Nel senso .... quali criteri è giusto utilizzare?
Se i bandi sono concessioni ex novo allora non vedo grandi problemi. Tutta la questione delle proroghe e dell’attesa dei nuovi criteri così come indicato esplicitamente dalla legge 205/2017, riguardano le concessioni esistenti che sono state prorogate al 31/12/2020.
[b]LEGGE N. 205/2017 - ART. 1 - COMMA 1180 E 1181
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2018[/b]
[i]1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, [b]il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data[/b].
1181. [b]In relazione a quanto disposto dal comma 1180[/b] e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.[b] Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012[/b], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.[/i]
Con la legge n. 205/2017 la scadenza delle concessioni in essere è stata unificata al 31/12/2020. Infatti, ai sensi del precedente regime transitorio (DL n. 244/2016), tutte le concessioni avevano una scadenza anteriore al 31/12/2020. Quei comuni che hanno già bandito nel 2017 e rilasciato le concessioni con scadenza posteriore al 31/12/2020, in teoria non sono soggetti alla legge 205/2017.
Differentemente dalla proroga di cui al DL n. 244/2016 (mera proroga), viene rinviato a una ulteriore Intesa della Conferenza Unificata, che dovrà integrare (quindi modificare) l'Intesa del 05/07/2012 relativamente a:
- nuovi criteri finalizzati alla procedura concorsuale di chi, nell'ultimo biennio, abbia direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
- numero massimo delle concessioni rilasciabili al medesimo soggetto giuridico considerandole in modo complessivo (per singolo mercato e cumulativamente).
Dal tenore della disposizione di cui trattasi, sembra di capire che i bandi saranno dedicati proprio agli operatori che nei due anni precedenti (ai bandi stessi) hanno effettivamente utilizzato le concessioni (affittuari o proprietari) e che presentano una situazione reddituale familiare sbilanciata verso il reddito proveniente dall'esercizio del commercio su area pubblica tramite quelle concessioni. Vedremo in che modo le Amministrazioni comunali potranno verificare la composizione del reddito familiare (sarà esclusa la verifica patrimoniale). Lo stesso dicasi per la verifica del numero complessivo delle concessioni in capo ad uno stesso soggetto. Se il novero comprenderà anche le concessioni extra comunali sarebbe auspicabile la creazione di un elenco nazionale/regionale consultabile da tutte le Amministrazioni comunali.
Ai sensi della nuova normativa, sembra di comprendere che la re-intestazione da parte del proprietario d'azienda finalizzata alla partecipazione al bando non determinerà conseguenze negative a quell'affittuario che abbia "direttamente" usato la concessione.
[b]È bene precisare che gli attesi criteri si riferiscono alle concessioni in essere alla data del 01/01/2018 (In relazione a quanto disposto dal comma 1180...). Nulla cambia, quindi, in riferimento ai criteri qualitativi per il rilascio delle concessioni ex novo.
Tant’è vero che si parla di integrare l’intesa del 2012 e non di sostituirla. Alla luce di questo è da ritenere che i criteri per il rilascio delle concessioni ex novo resteranno quelli ovvero quelli “qualitativi”.[/b]
L’intesa del 2012 indica:
[b][i]Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.[/i][/b]
Se la tua regione non ha adottati i criteri qualitativi puoi prevederli a livello di regolamento comunale oppure (starebbe in piedi come ipotesi) affermare che siccome la regione ancora non li ha previsti, il comune si limita ad adottare dei criteri basati sull’anzianità di iscrizione al registro imprese, magari contemperati da elementi di qualità