Data: 2018-06-27 12:33:41

Applicazione nuovo CCNL e proroga convenz. ex art. 14 stipulate prima del 21.05.

Il nostro ente ha in essere una convezione ex art. 14 per l'utilizzo condiviso del comandante della p.l., sottoscritta il 01/04/2018 con scadenza 30/06/2018.
Le condizioni di tale convenzione sono le seguenti:

·        impiego orario 50% presso ciascun ente

·        conferimento di p.o. (per comandante p.l.) presso entrambi gi enti

·        compenso: € 16.000 ripartito pro quota (50%) fra i 2 enti (ai sensi del vecchio ccnl).

Si sta approssimando la scadenza e c'è la volontà da parte di entrambi gli enti di far proseguire la convenzione, ma come dobbiamo comportarci con il nuovo ccnl? in particolare ci si chiede se il nuovo art. 17 comma 6, che prevede le nuove modalità di compenso (in proporzione alle rispettive pesature con eventuale maggiorazione 30% presso ente utilizzatore) trovi immediata e automatica applicazione?

Oppure sarebbe più corretto (e comunque più favorevole per il lavoratore) applicare l'art. 13 coma 3, in virtù del quale fino al nuovo assetto delle p.o. ciascun ente può soltanto prorogare gli incarichi di p.o. ancora in atto. in tal caso sarebbe lecito prorogare l'incarico di p.o. alle stesse condizioni economiche (€ 16.000 ripartiti pro quota ai sensi del vecchio ccnl)?

Preciso che in nessuno dei 2 enti convenzionati si è già proceduto alla approvazione dei nuovi criteri per la determinazione delle indennità di posizione e di risultato, né tantomeno alle nuove graduazioni, come previsto dal nuovo art. 15. Infatti sarei dell'avviso che sia questa la sede dove disciplinare le ipotesi di incarichi di p.o. da affidare a personale in convenzione, anche con riferimento alla eventuale maggiorazione fino al 30% e alla retribuzione di risultato.

Pertanto mi verrebbe da pensare che, fino alla definizione di quanto sopra, gli incarichi di p.o. già conferiti a dipendenti in convenzione dovrebbero continuare ad essere disciplinati secondo le originarie previsioni. Insomma: prima si ri-definiscono i criteri generali per le indennità di posizione e di risultato, con relative pesature, e soltanto dopo si applicano le stesse ai titolari di p.o. (ivi compresi quelli in convenzione), rimanendo ferme, nelle more di ciò, le indennità di posizione e di risultato in essere.

Del resto lo stesso art. 17 comma 6 a proposito delle p.o. in convenzione stabilisce che le indennità di posizione e di risultato sono corrisposte in base alle graduazioni e a i criteri presso ciascun ente stabiliti e in proporzione al relativo impiego orario, presupponendo (almeno così mi pare) in senso logico e cronologico il previo adempimento di quanto previsto dall'art. 15. 

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