Data: 2018-06-26 15:20:03

esercizio di vicinato

quali sono le limitazioni di vendita di alcolici (con somministrazione non assistita) negli esercizi di vicinato? dovrebbero smettere la vendita dalle ore 24 in poi ( non essendo pubblici esercizi autorizzati ai fini dell'art. 86 tulps).

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Data: 2018-06-27 09:52:58

Re:esercizio di vicinato


quali sono le limitazioni di vendita di alcolici (con somministrazione non assistita) negli esercizi di vicinato? dovrebbero smettere la vendita dalle ore 24 in poi ( non essendo pubblici esercizi autorizzati ai fini dell'art. 86 tulps).
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In attesa del contributo del nostro esperto: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42838.0

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Data: 2018-06-27 20:31:55

Re:esercizio di vicinato

[b]DL n. 117/2007[/b]
[i]Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
[...]
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 TULPS (NDR sono i bar, i ristoranti, gli alberghi, ma NON gli esercizi di commercio in senso stretto come gli esercizi di vicinato) , ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.[/i]

2-bis. I titolari e i gestori [glow=green,2,300][b]degli esercizi di vicinato[/b][/glow], di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, [glow=green,2,300]devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6[/glow], salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
[…]

[i][b]Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” (come modificata nel 2009 e successivamente)[/b]
14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche
1. L[glow=green,2,300]a somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86[/glow], primo comma TULPS (NDR - come sopra - sono i bar, i ristoranti, gli alberghi, gli stabilimenti balneari. Nel gergo quelli che vengono chiamati “pubblici esercizi”).[/i]
[…]

[b]In teoria, il vicinato (anche media e grande struttura) NON può vendere alcolici dalle 24 alle 6. Il consumo sul posto (somm.ne non assistita) è sospesa dalle 24 alle 7[/b]

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