quali sono le limitazioni di vendita di alcolici (con somministrazione non assistita) negli esercizi di vicinato? dovrebbero smettere la vendita dalle ore 24 in poi ( non essendo pubblici esercizi autorizzati ai fini dell'art. 86 tulps).
quali sono le limitazioni di vendita di alcolici (con somministrazione non assistita) negli esercizi di vicinato? dovrebbero smettere la vendita dalle ore 24 in poi ( non essendo pubblici esercizi autorizzati ai fini dell'art. 86 tulps).
[/quote]
In attesa del contributo del nostro esperto: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42838.0
[b]DL n. 117/2007[/b]
[i]Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
[...]
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 TULPS (NDR sono i bar, i ristoranti, gli alberghi, ma NON gli esercizi di commercio in senso stretto come gli esercizi di vicinato) , ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.[/i]
2-bis. I titolari e i gestori [glow=green,2,300][b]degli esercizi di vicinato[/b][/glow], di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, [glow=green,2,300]devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6[/glow], salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
[…]
[i][b]Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” (come modificata nel 2009 e successivamente)[/b]
14-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche
1. L[glow=green,2,300]a somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86[/glow], primo comma TULPS (NDR - come sopra - sono i bar, i ristoranti, gli alberghi, gli stabilimenti balneari. Nel gergo quelli che vengono chiamati “pubblici esercizi”).[/i]
[…]
[b]In teoria, il vicinato (anche media e grande struttura) NON può vendere alcolici dalle 24 alle 6. Il consumo sul posto (somm.ne non assistita) è sospesa dalle 24 alle 7[/b]