Nel nostro comune, nel periodo estivo, la Parrocchia concede in uso una struttura di sua proprietà ad altri soggetti (altre Parrocchie, associazioni, famiglie) per brevi periodi. Si chiede se tale fattispecie sia riconducibile alle locazioni turistiche di cui all’art. 27/bis della legge regionale Veneto n. 11/2013che riporto nel seguito:
[i]Art. 27-bis Locazioni turistiche
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa:
a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.
4. omissis
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Sì, può essere considerata una locazione turistica se la finalità è proprio quella.
Faccio una sintesi sui contratti a fini abitativi:
[b]locazioni brevi con finalità turistiche - art. 53 del d.lgs. n. 79/2011[/b]
- sotto a 30 gg e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa - si applica il regime fiscale del DL 50/2017, art. 4 (possibilità della cedolare secca senza condizioni al 21% - inclusi i redditi per i servizi minimi)
- sopra a 30 gg vige l'obbligo di registrazione del contratto e si applica il "normale" regime fiscale (cedolare secca non ammessa per sub-locazioni o locazioni concluse dal comodatario)
- nessuna norma fissa un limite temporale certo. Una delle due parti può adire le vie legali per verificare, se nei fatti, la fattispecie.
[b]locazioni brevi con finalità abitative - art. 5 della legge n. 431/98 - DM 16/01/2017[/b]
- fino a 18 mesi (senza durata minima) per compravate esigenze da specificare nel contratto
- da 6 mesi a 3 anni rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta, per studenti universitari
- forme contrattuali tipiche previste al DM
[b]locazioni ordinarie con finalità abitative - legge n. 431/98 [/b]
- 4 anni + 4 anni a canone libero
- 3 anni + 2 anni a canone concordato
[b]comodato gratuito - codice civile[/b]
Aggiungerei che le norme di cui al D.L. 50/2017 per le locazioni di breve durata (max 30 gg.) in cui le parti sono entrambe persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una attività di impresa, si applicano anche ai contratti di natura transitoria con finalità abitativa, oltreché a quelli con finalità turistica. A dire il vero, secondo la mia modesta opinione, tutti i contratti fino a 30 gg., se stipulati fra persone fisiche, possono considerarsi un tutt'uno, senza bisogno di ulteriori distinzioni fra contratti stipulati per finalità turistica e contratti stipulati per uso transitorio dell'immobile a finalità abitative.
Infatti:
- vanno stipulati comunque in forma scritta;
- non devono essere registrati;
- se stipulati per finalità abitative, al contrario di quelli aventi durata superiore a 30 gg., nessun documento comprovante il motivo della transitorietà deve essere allegato al contratto.
Scusate se mi inserisco nel forum. Stessa condizione nel mio comune della Parrocchia. Io scrivo della Puglia. C'è una normativa che disciplina ciò nella mia Regione? E se positivo devono fare SCIA o comunicazione o altro? Grazie
riferimento id:45543La locazione turistica è disciplinata dal codice civile, competenza statale. Non mi risulta che la Puglia abbia dettato specificazioni in materia. La LR 11/99 parla di affitto ai turisti ma si tratta di strutture abilitate come "strutture ricettive". La mera locazione è disciplinata dal codice civile
riferimento id:45543grazie
riferimento id:45543Dottore scusi se riapro il post. Alcune considerazioni. Ho sempre saputo che la cd casa vacanza (dov'è il proprietario non vive con la sua famiglia) rientra nel campo delle locazioni codice civile come dice lei, mentre se nell'immobile vi abita il proprietario con la sua famiglia si configura l'affittacamere o b&b. Domanda: secondo lei in questo secondo caso, con famiglia che occupa l'immobile e che vuole affittare solo alcune camere (utilizzando i bagni comuni) dove necessariamente inquadrarsi come affittacamere o b&b o può configurarsi come semplice casa vacanze? 2) nel caso di casa vacanze occorre sempre comunicare alla questura i dati degli ospiti? Scrivo dalla Puglia. Grazie
riferimento id:45543AIUTOOO!!!!!!
riferimento id:45543
Dottore scusi se riapro il post. Alcune considerazioni. Ho sempre saputo che la cd casa vacanza (dov'è il proprietario non vive con la sua famiglia) rientra nel campo delle locazioni codice civile come dice lei, mentre se nell'immobile vi abita il proprietario con la sua famiglia si configura l'affittacamere o b&b. Domanda: secondo lei in questo secondo caso, con famiglia che occupa l'immobile e che vuole affittare solo alcune camere (utilizzando i bagni comuni) dove necessariamente inquadrarsi come affittacamere o b&b o può configurarsi come semplice casa vacanze? 2) nel caso di casa vacanze occorre sempre comunicare alla questura i dati degli ospiti? Scrivo dalla Puglia. Grazie
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Nelle case vacanza il legislatore non esclude il pernottamento dei titolari/proprietari a condizione che non siano offerti servizi centralizzati.
le CAV devono comunicare gli ospiti alla questura
grazie mille dottore. Sempre gentilissimo.
Scusi l'ignoranza ma cosa si intende per "servizi centralizzati"? (forse colazione, lenzuola, pulizie etc. ?????
GRAZIE
grazie mille dottore. Sempre gentilissimo.
Scusi l'ignoranza ma cosa si intende per "servizi centralizzati"? (forse colazione, lenzuola, pulizie etc. ?????
GRAZIE
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Nelle CAV si fornisce l'appartamento tal quale, non si possono dare colazione/pranzo/cena, palestra, cambio biancheria, pulizia, gite turistiche ecc....
grazie
riferimento id:45543