Data: 2018-06-25 09:43:33

Violazione privacy: condanna Segretario Comunale (assolto il Sindaco)

Violazione privacy: condanna Segretario Comunale (assolto il Sindaco)

[color=red][b]Corte dei Conti, sez. Sardegna, sentenza n. 73/2018[/b][/color]

FATTO
Con atto di citazione del 19 ottobre 2017 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione
Sardegna ha convenuto in giudizio Xxxxxx e Xxxxxx, per vederli condannare al
risarcimento, a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di xxxxx della somma di euro
12.000,00 (dodicimila/00), da ripartire fino alla concorrenza di euro 10.000,00 a carico di Xxxxxx
ed euro 2.000,00 a carico di Xxxxxx, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese
di giudizio.
La Parte attrice ha ricostruito come segue i fatti posti a fondamento della pretesa erariale.
[b]Le indagini hanno preso l’avvio dall’esposto in data 6 novembre 2015 a firma di un consigliere di minoranza[/b]
del Comune di xxxxx (SS), con il quale è stato segnalato il pagamento di una sanzione amministrativa
comminata al Comune di xxxxx dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali [color=red][b]per aver
pubblicato sul sito web dell’Ente dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una dipendente
comunale [/b][/color](tre deliberazioni della Giunta Comunale, la n. 85 e la n. 86 del 2 ottobre 2012 e la n. 89 dell’8
ottobre 2012, in ognuna delle quali si dava “mandato alla Responsabile dell’Area Socio Culturale e Scolastica
attualmente in carica nella persona della dottoressa XXXXXX, data l’assenza per malattia della dottoressa … ”)
e per l’inottemperanza all’obbligo di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti dalla stessa
Autorità, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali.
In data 15 ottobre 2012 perveniva all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali una segnalazione
a firma di una dipendente del Comune di xxxxx la quale lamentava che sul sito web istituzionale del
Comune erano state pubblicate tre deliberazioni della Giunta Comunale nelle quali era stata fatta espressa
menzione della propria assenza dal lavoro per malattia. Con lettera in data 24 ottobre 2012, l’Autorità
invitava il Comune di xxxxx a fornire elementi informativi in merito alle ragioni della diffusione di dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute della dipendente, in violazione del generale divieto di cui agli
articoli 22 comma 8, 65 comma 5, e 68 comma 3 del Codice, assegnando per l’adempimento il termine di
venti giorni dal ricevimento della lettera.
Non essendo pervenuta risposta, il Segretario dell’Autorità, in data 7 dicembre 2012, rinnovava la richiesta,
rammentando che in caso di persistente silenzio sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 164 del Codice.
L’Amministrazione comunale non forniva riscontro neppure alla seconda richiesta.
In data 20 marzo 2013 il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, notificava al Comune di xxxxx  la
nota dell’Autorità prot. n. 5225 del 28 febbraio 2013, con la quale si intimava all’Ente di fornire ai militari del
Nucleo informazioni e documenti.
[b]Il Segretario comunale dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX, indicata dal Sindaco XXXXXX quale funzionario
del Comune in grado di fornire le informazioni richieste dall’Autorità, dichiarava che le note del Garante
erano pervenute al Comune e riferiva di avere pressoché ultimato la stesura di una lettera di risposta, di cui
consegnava ai militari la minuta, precisando che l’indomani avrebbe provveduto ad inviarla all’Autorità
tramite PEC.[/b]
Sulla scorta di quanto emerso dagli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, il Garante, con atto del 21
maggio 2013, contestava al Comune di xxxxx , ai sensi dell’art. 162 comma 2-bis del Codice, la violazione
delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 8, del Codice, e applicava la sanzione in misura ridotta di euro
8.000,00.
[b]In data 8 marzo 2014 perveniva all’Autorità Garante un’altra segnalazione, con la quale si denunciava un
trattamento illecito di dati personali da parte del Comune di xxxxx  in relazione alla pubblicazione sull’Albo
pretorio del sito web istituzionale di graduatorie contenenti dati personali, anche di minorenni.[/b]
A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal Garante con nota del 20 agosto 2014, il Sindaco XXXXXX
spiegava che i dati pubblicati erano "necessari e pertinenti al perseguimento del pubblico interesse, in quanto hanno
il fine di consentire agli interessati di presentare eventuale ricorso" e che a seguito della segnalazione pervenuta
l’amministrazione comunale aveva provveduto alla immediata rimozione dei dati e delle graduatorie.
Con nota del 2 dicembre 2014, il Garante comunicava che ad esito dell’istruttoria preliminare svolta, le
giustificazioni portate dal Comune erano state ritenute non fondate. Rilevava che erano state violate le
disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, in quanto erano stati diffusi dati
personali sul sito web oltre il periodo di 15 giorni previsti dal D.lgs. 267/2000, dunque in assenza di un
idoneo presupposto normativo (art. 19, comma 3 del Codice), e in alcuni casi eccedenti rispetto alle finalità
perseguite (codici fiscali, fascia Isee, residenza, numero di telefono fisso e di cellulare dei soggetti
interessati).
[b]In data 18 dicembre 2014 1’Autorità Garante contestava al Comune di xxxxx  la violazione delle disposizioni
di cui all’art. 19, comma 3 del Codice per avere effettuato un trattamento illecito di dati personali, e
applicava la sanzione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, nell’importo di euro
20.000,00.[/b]
Infine, in data 18 giugno 2015 1’Autorità, a conclusione dell’istruttoria svolta, accertata la sussistenza degli
illeciti contestati e ritenute non fondate le giustificazioni fornite dall’amministrazione comunale, con
ordinanza n. 363 del 18 giugno 2015 ingiungeva al Comune di xxxxx  il pagamento della sanzione
amministrativa, che veniva determinata in misura ridotta in complessivi euro 12.000,00, di cui euro 4.000,00
per la violazione di cui all’art. 164 del Codice, euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis
del Codice in relazione all’art. 22, comma 8, ed euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis
del Codice in relazione dell’art. 19.
Con nota prot. n. 3264 del 1° agosto 2015 il Sindaco XXXXXX presentava domanda di dilazione del
pagamento della sanzione. L’istanza è stata accolta dall’Autorità Garante con determinazione 545 del 15
settembre 2015, stabilendo la rateizzazione fino a un massimo di trenta mensilità, pari a euro 400,00 ciascuna.
Ritenuto che nella fattispecie sussistesse un danno erariale attuale e causalmente ascrivibile agli odierni
convenuti, il Pubblico Ministero ha formulato nei loro confronti, con atto ritualmente notificato, l’invito a
dedurre, ai sensi dell’art. 67 del C.G.C.
In risposta il signor Xxxxxx XXXXXX ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale ha sostenuto, in
sintesi, che per ruolo istituzionale ricoperto non era in possesso di competenze tecnico/giuridiche specifiche
per poter apprezzare le irregolarità poi riscontrate dall'Autorità Garante, e che non era nella possibilità di
intervenire per emendare gli atti deliberativi dai dati sensibili in essi riportati.
Nel corso della audizione personale, verbalizzata in data 14 luglio 2017, il signor XXXXXX ha dichiarato che
le richieste dell’Autorità Garante non furono mai sottoposte alla sua attenzione, e che solamente con
l’accesso della Guardia di Finanza negli Uffici del Comune poté avere piena conoscenza delle richieste
pervenute, in relazione alle quali provvide subito a sollecitare il Segretario Comunale dottoressa XXXXXX a
dare prontamente il dovuto riscontro.
La dott.ssa XXXXXX non ha depositato controdeduzioni scritte e non si è avvalsa delle altre facoltà di legge.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità il Procuratore regionale ha sostenuto che i gravi illeciti posti in
essere abbiano determinato un pregiudizio erariale per il Comune di xxxxx  che deve essere ascritto alle
condotte gravemente colpose tenute nella vicenda dal Segretario comunale dottoressa XXXXXX
e, seppure per una quota di esso, dal Sindaco signor XXXXXX Xxxxxx, in quanto gravi ed evidenti,
alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati personali, sarebbero i profili
di antigiuridicità che hanno contraddistinto la vicenda, sia per l’arbitraria pubblicazione di dati sensibili non
aventi alcuna pertinenza al perseguimento dell’interesse pubblico, sia per l’omessa informazione ed
esibizione di elementi conoscitivi ripetutamente richiesti dall’Autorità Garante.
L’evento dannoso discendente dalla violazione di quei precetti sarebbe stato determinato dalla completa
noncuranza delle regole in materia di trattamento di dati personali da ascrivere interamente al Segretario
Comunale dottoressa XXXXXX, che partecipò a tutte le sedute di Giunta in cui vennero
adottate le censurate delibere e per ciascuna rese il parere favorevole di regolarità tecnica, mai intervenendo
- né nella fase deliberativa, né in quella di redazione, né in quella di pubblicazione - affinché gli atti
deliberativi fossero emendati di dati sensibili non consentiti, con ciò manifestando grave inosservanza degli
obblighi di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (art.
97 TUEL 267/2000), e venendo meno ai doveri connessi alle attribuzioni di legalità e di garanzia ad essa
assegnate dallo Statuto del Comune (artt. 32 e 36 Statuto comunale).
[color=red][b]L’evento dannoso discendente dalla violazione del divieto di pubblicare dati personali eccedenti o non
pertinenti rispetto alle finalità perseguite non apparirebbe viceversa ascrivibile al Sindaco XXXXXX, non
potendosi esigere da lui un livello di conoscenze tecnico giuridiche così analitico da consentirgli di percepire
la deviazione dei contenuti degli atti deliberativi dalle citate disposizioni normative e dalle linee guida
adottate nel tempo dall’Autorità Garante per garantire la corretta applicazione dei princìpi stabiliti dal
Codice in materia di protezione dei dati personali.[/b][/color]
Ad avviso della Procura, invece, deve ritenersi certamente ascrivibile sia al Sindaco XXXXXX che al
Segretario comunale XXXXXX la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità Garante per la
violazione dell’art. 164 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto dal supplemento
istruttorio disposto dalla Procura ai sensi dell’art. 67, comma 7, del C.G.C. (decreto n. 161/2017 del
5.10.2017), è risultato che le note dell’Autorità Garante furono consegnate in originale alla dottoressa
XXXXXX e in copia al Sindaco XXXXXX e al Responsabile degli Affari Generali, ed appare dunque
indubitabile che sia la dottoressa XXXXXX che il Sindaco XXXXXX ebbero piena consapevolezza che la
persistente inottemperanza alle richieste provenienti dal Garante avrebbe certamente determinato un
ulteriore pregiudizio alle casse comunali.
La signora Xxxxxx si è costituita in giudizio in data 14 febbraio 2018, con il patrocinio
dell’avvocato Guido Rimini, depositando memoria difensiva con la quale, premessa la ricostruzione della
vicenda, ha sottolineato che le tre infrazioni contestate al Comune di xxxxx , per le quali sono state irrogate
le sanzioni di € 4.000 ciascuna, hanno natura diversa tra loro.
La prima è relativa alla pubblicazione sul sito del Comune di delibere che davano conto della assenza “per
malattia” di una dipendente; la seconda è stata comminata per il ritardo nella risposta alla contestazione
relativa alla prima infrazione; la terza è relativa alla pubblicazione, sul sito del Comune, di una graduatoria
contenente dati personali dei beneficiari per la fornitura gratuita di libri e di graduatorie per capo cantiere e
operai generici.
Ad avviso della difesa, la terza infrazione sarebbe stata ingiustamente contestata alla Dottoressa XXXXXX,
senza tenere conto che la pratica relativa ai cantieri di lavoro era integralmente gestita dall’Ufficio Tecnico
del Comune, e precisamente dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, che l’ha curata a partire
dalla pubblicazione del bando, ha redatto la graduatoria e ne ha autonomamente curato la pubblicazione sul
sito del Comune senza che dalla stessa venissero eliminati i dati sensibili. Tale violazione non potrebbe
essere attribuita a responsabilità della Dottoressa XXXXXX che, pur come Segretario Comunale, non aveva
un generico dovere di controllo sul contenuto delle pubblicazioni sul sito web dell’Ente.
Chiede, pertanto, l’assoluzione della Dottoressa Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX, quanto meno con riferimento alla
sanzione comminata per l’infrazione relativa alla pubblicazione dei dati sensibili dei cantieri lavoro, con
riduzione della somma imputata quanto meno della misura di un terzo.
Il signor Xxxxxx XXXXXXsi è costituito in giudizio in data 7 marzo 2018, con il patrocinio dell’avvocato
Roberto Xxxxxx, depositando memoria difensiva con la quale ha affermato che la conclusione cui perviene il
P.M. (“la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità garante per la violazione dell’art. 164 del Codice
in materia dei dati di protezione personali” è “certamente ascrivibile sia al Sindaco Xxxxxx che al segretario comunale
Xxxxxx” in quanto le due note provenienti dall’Autorità Garante erano state “consegnate alla Dottoressa
Xxxxxx e in copia al Sindaco Xxxxxx e al responsabile degli Affari Generali”) non è condivisibile.
Ad avviso della difesa, infatti, il fatto che le note provenienti dall’Autorità Garante, fossero destinate in copia
anche al Sindaco non assumerebbe rilievo tale da escludere che egli, nei limiti delle sue facoltà, avesse
sollecitato, prima del 7 dicembre 2012, la Segretaria comunale e non costituirebbe prova della circostanza che
il Sindaco non abbia mai chiesto conto alla Segretaria comunale di come e se stesse procedendo l’evasione
della pratica.
Da tale medesimo fatto non discenderebbe un’automatica responsabilità a carico del Sindaco Xxxxxx perché
lo stesso aveva ricevuto in più occasioni dalla Dottoressa XXXXXX rassicurazioni in ordine al fatto che stesse
dando riscontro alle richieste dell’Autorità Garante.
Dal momento in cui la nota dell’Autorità Garante del 24/10/2012 pervenne al Comune di xxxxx , il Sindaco
sapeva solamente che l’evasione della pratica era affidata alla Dottoressa XXXXXX, dalla quale aveva
ricevuto rassicurazione - dietro propria esplicita richiesta - che i debiti riscontri all’Autorità Garante,
rientranti peraltro, nelle prerogative e/o competenze della Segretaria comunale, sarebbero stati curati dalla
medesima.
Ad avviso della difesa, ai sensi dello Statuto comunale, il Sindaco Xxxxxx non avrebbe potuto spingere la
propria facoltà di vigilanza oltre il legittimo affidamento nel fatto che la Segretaria comunale avrebbe dato
corso al disbrigo della pratica, e fino al punto di dover esercitare un controllo costante ed invasivo rispetto
ad atti amministrativi di esclusiva competenza della Segretaria comunale medesima.
Non potrebbe, pertanto, ravvisarsi una responsabilità del Sindaco posto che non vi sarebbe evidenza alcuna,
neppure presuntiva, di un’omissione di controllo e vigilanza derivante da un’inerzia colposa da parte del
Sindaco.
La difesa del signor XXXXXX formula, pertanto, le seguenti conclusioni:
· che la Corte accerti e dichiari l’insussistenza della responsabilità per colpa in capo al signor
Xxxxxx XXXXXX e conseguentemente rigetti per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice,
assolvendolo da qualsivoglia addebito;
· in subordine, in via estremamente gradata e salvo gravame, che la Corte, nell’esercizio del
potere riduttivo nella sua massima estensione, riduca l’addebito a carico del convenuto in considerazione
della particolare lievità della colpa;
· Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.
Ha chiesto, infine, l’ammissione della prova per testi affinché si proceda ad escussione della dottoressa
XXXXXX.
La causa è stata discussa all’udienza dell’8 marzo 2018, nella quale le parti hanno integralmente confermato
le conclusioni in atti con le seguenti precisazioni.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha sottolineato che la difesa della dottoressa XXXXXX non ha
eccepito nulla con riguardo alla sanzione per aver menzionato lo stato di salute di una dipendente e alla
sanzione per omesso riscontro delle richieste dell’Autorità Garante. Ha ribadito che la condotta della
dottoressa XXXXXX è connotata da grave negligenza con riguardo a tutte le infrazioni contestate dal
Garante, in particolare per l’omessa risposta, che avrebbe potuto scrivere in una giornata. Ha affermato che il
Sindaco, venuto a conoscenza, con la seconda istanza del Garante, del fatto che la dottoressa XXXXXX non
aveva dato riscontro alla precedente richiesta, avrebbe dovuto impartire precise direttive alla Segretaria
comunale e che, pertanto, la sua condotta omissiva è caratterizzata da grave negligenza. Ha chiesto la
condanna dei convenuti sulla base della ripartizione indicata in citazione o di diversa ripartizione a giudizio
del Collegio.
L’Avvocato xxxxx ha riconosciuto che la dottoressa XXXXXX ha sottovalutato la questione, ritenendo di
poter fare generica menzione a “motivi di salute”. Ha ribadito la richiesta di assoluzione con riferimento alla
sanzione comminata per l’infrazione relativa alla pubblicazione dei dati sensibili dei cantieri lavoro, in
quando la condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione sarebbe stata posta in essere dal
Responsabile del Servizio Manutentivo.
L’Avvocato Xxxxxx ha contestato che la condotta omissiva del Sindaco, con riguardo alla sanzione irrogata
dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia
connotata da colpa grave, in quanto non poteva ingerirsi direttamente nella gestione della pratica e ha posto
in essere una attività di sollecito della sua conclusione, sia pure in via informale (come d’uso nei piccoli
comuni). Ha sottolineato che la sanzione è stata irrogata per una tardiva e non per una mancata risposta alle
richieste del Garante.
Considerato in
[color=red][size=18pt][b]DIRITTO[/b][/size][/color]
Come risulta dalla narrativa del fatto, il Procuratore regionale ha affermato che il danno contestato con
riguardo alle sanzioni per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione all’art.22,
comma 8 (euro 4.000,00) e in relazione dell’art. 19 (euro 4.000,00) è effetto esclusivamente delle condotte
gravemente colpose poste in essere dalla dottoressa XXXXXX.
Il Procuratore regionale ha affermato, invece, che la quota di danno connessa alla sanzione irrogata
dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del Codice (euro 4.000,00) deve ritenersi ascrivibile sia al
Sindaco XXXXXX che al Segretario comunale XXXXXX, in quanto, dal supplemento istruttorio disposto dalla
Procura, è risultato che le note dell’Autorità Garante furono consegnate in originale alla dottoressa XXXXXX
e in copia al Sindaco XXXXXX e al Responsabile degli Affari Generali, ed appare dunque indubitabile che sia
la dottoressa XXXXXX che il Sindaco XXXXXX ebbero piena consapevolezza che la persistente
inottemperanza alle richieste provenienti dal Garante avrebbe certamente determinato un ulteriore
pregiudizio alle casse comunali.
L’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata
dalla Procura nei confronti della dottoressa XXXXXX.
Dall’esame della documentazione prodotta emerge senza ombra di dubbio che la dottoressa XXXXXX
partecipò a tutte le sedute di Giunta in cui vennero adottate le delibere oggetto delle sanzioni dell’Autorità
Garante e per ciascuna rese il parere favorevole di regolarità tecnica.
Emerge, inoltre, che la dottoressa XXXXXX non pose in essere le attività necessarie affinché gli atti
deliberativi del Comune fossero emendati dai dati sensibili non consentiti.
Con tali condotte, che rappresentano una grave inosservanza degli obblighi di collaborazione e di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, statuiti in capo al Segretario comunale dall’art. 97
del TUEL 267/2000, la dottoressa XXXXXX è venuta meno ai doveri connessi alle attribuzioni di legalità e di
garanzia ad essa assegnate ai sensi dello Statuto del Comune (artt. 32 e 36 Statuto comunale).
I fatti dimostrati dalla Procura possono essere posti a fondamento della decisione, anche in considerazione
del fatto che la convenuta non ha formulato contestazioni con riguardo al danno riferito alla sanzione per la
violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione all’art.22, comma 8 (euro 4.000,00) e per la
violazione dell’art. 164 del Codice (euro 4.000,00), ma esclusivamente con riguardo al danno riferito alla
sanzione per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione dell’art. 19 (euro 4.000,00).
Con riferimento alle prime due sanzioni milita, pertanto, in sfavore della convenuta, anche il principio di
non contestazione posto dall’art. 115 c.p.c. e recepito nel codice della giustizia contabile all’art. 95, comma 1,
ai sensi del quale “nel decidere sulla causa il giudice … pone a fondamento della decisione … i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite”.
Per quanto concerne il danno riferito alla sanzione per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del
Codice in relazione dell’art. 19 (euro 4.000,00), appare priva di pregio l’affermazione della difesa della
dottoressa XXXXXX nel senso che la pratica relativa ai cantieri di lavoro era integralmente gestita dall’Ufficio
Tecnico del Comune, e precisamente dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo. Ciò anche in quanto
la sanzione de quo è stata comminata in relazione alla pubblicazione sull’Albo pretorio del sito web
istituzionale del Comune di xxxxx  di informazioni eccedenti rispetto alle finalità perseguite (codici fiscali,
fascia Isee, residenza, numero di telefono fisso e di cellulare dei soggetti interessati) con riguardo a
graduatorie non solo di capo cantiere e operai generici, ma anche e soprattutto di beneficiari (in massima parte
minorenni) di contributi per la fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
e per la fornitura di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado (classi 3°, 4° e 5°), ovvero a
pratiche di competenza del Responsabile dell’Area Socio – Culturale e Scolastica (incarico che risulta essere
stato ricoperto dalla stessa dottoressa XXXXXX nel periodo di assenza per malattia dell’originaria
Responsabile).
[b]Pertanto il danno erariale va ascritto alla convenuta, Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX, a titolo di colpa grave, con
riguardo a tutte e tre le sanzioni comminate dall’Autorità Garante.[/b]
Per quanto concerne specificatamente la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità
Garante per la violazione dell’art. 164 del Codice, l’esame compiuto degli atti di causa non consente,
viceversa, di affermare che la Procura abbia fornito prova sufficiente che nel comportamento omissivo del
Sindaco Xxxxxx XXXXXX siano incontestabilmente ravvisabili gli estremi della colpa grave.
[color=red][b]Il Sindaco è indubbiamente responsabile dell’amministrazione comunale e sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (v. art. 50, commi 1 e 2 del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267).
Tuttavia, considerata la riserva di competenze nella direzione dei singoli uffici e servizi comunali in capo ai
dirigenti, di cui al successivo art. 107 (richiamato dal 3° comma del cit. art. 50), deve ritenersi attribuito al
Sindaco lo svolgimento di compiti di generale vigilanza sul buon andamento dell’amministrazione
comunale, che non possono spingersi sino al punto di imporre al Sindaco medesimo un controllo puntuale
su ogni singolo atto o comportamento dell’apparato burocratico.[/b][/color]
Appare, pertanto, meritevole di accoglimento la prospettazione della difesa, ai sensi della quale il Sindaco
XXXXXX non avrebbe potuto spingere la propria facoltà di vigilanza oltre il legittimo affidamento nel fatto
che la Segretaria comunale avrebbe dato corso al disbrigo della pratica, e fino al punto di dover esercitare un
controllo costante ed invasivo rispetto ad atti amministrativi di esclusiva competenza della Segretaria
comunale medesima.
Non appare, quindi, ravvisabile, per la quota di danno connessa alla sanzione irrogata dall’Autorità Garante
per la violazione dell’art. 164 del Codice, una responsabilità del Sindaco XXXXXX, per carenza di colpa grave
nella condotta omissiva posta in essere. All’assoluzione nel merito consegue la liquidazione, in favore dello
stesso XXXXXX e a carico del Comune di xxxxx , degli onorari difensivi che, tenuto conto della vigente
tariffa forense e in ragione della modesta misura dell’addebito, si quantificano in euro 1.000,00.
Il danno di complessivi euro 12.000,00 (di cui euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 164 del Codice,
euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice in relazione all’art. 22, comma 8, ed
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euro 4.000,00 per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis del Codice in relazione dell’art. 19) deve
essere, pertanto, ascritto alla esclusiva responsabilità a titolo di colpa grave della dottoressa Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXX; in effetti, a tale convenuta la Procura ha contestato l’intero danno di euro 12.000,00, indicando una
possibile ripartizione interna tra i convenuti limitatamente alla somma di euro 4.000, rimettendosi comunque
in merito al giudizio del Collegio.
Al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, della legge n. 20 del 1994, “se il fatto dannoso
è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso”.
Secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. tra l’altro, Sez. III centrale n. 743 del 2012 e Sez. II centrale n. 402
del 2013), la disposizione consente che la ripartizione del danno tra più soggetti responsabili sia effettuata
dal giudice anche in proporzioni diverse da quelle prospettate dall’attore pubblico, essendo rimessa alla fase
del giudizio la valutazione dell’incidenza causale di ciascuna condotta illecita rispetto al danno prodotto,
con le determinazioni che ne conseguono in termini di quantificazione del danno addebitabile a ciascuno dei
corresponsabili. La stessa disposizione va intesa nel senso che – in ipotesi di più convenuti - il danno possa
essere addebitato all’unico soggetto ritenuto responsabile dell’illecito, ove l’unica condotta illecita sia stata
da sola sufficiente a determinare l’evento lesivo, trattandosi comunque, anche in questo caso, della
valutazione delle condotte di più convenuti e dell’accertamento dell’apporto causale fornito alla produzione
del danno (cfr., sul punto, Sez. II centrale n. 741 del 2015).
Conclusivamente va emessa pronuncia di condanna della dottoressa Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX a favore del
pubblico erario creditore, per il definitivo importo di 12.000 euro.
Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente
indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla
data di ciascun esborso e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma
come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
assolve il signor Xxxxxx XXXXXX dalla domanda concernente il danno connesso alla sanzione irrogata
dall’Autorità Garante per la violazione dell’art. 164 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali; liquida gli onorari a carico del Comune di xxxxx  nella misura di euro
1.000,00 a favore del stesso signor XXXXXX;
condanna la signora Xxxxxx al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente del
Comune di xxxxx , della somma complessiva di 12.000,00 euro (diconsi euro dodicimila), oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali, nei sensi espressi in parte motiva;
condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che fino alla presente fase di
giudizio si liquidano nell’importo di euro 454,48 (diconsi euroquattrocentocinquantaquattro/48), oltre oneri
di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2018.

riferimento id:45523

Data: 2018-06-27 06:06:46

Re:Violazione privacy: condanna Segretario Comunale (assolto il Sindaco)

Se anziché malattia fosse stato scritto indisposizione, era un dato meno sensibile?
Non vedo quale danno possa avere il dipendente, se non al massimo il sospetto che sia un fannullone assenteista, quindi cosa non pertinente alla salute

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