Buongiorno,
"ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 86/2016 Testo Unico sul Turismo, negli Alberghi sono consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande e l'attività di vendita al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 28/2005. Siamo a chiedere se tale prerogativa spetta solo al titolare dell'esercizio alberghiero oppure se può essere presentata scia da parte di un soggetto diverso. Nel qual caso è necessario che precedentemente abbia presentato scia il titolare dell'esercizio alberghiero e successivamente ceduta in affitto d'azienda?"
Si ringrazia per la collaborazione
Buongiorno,
"ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 86/2016 Testo Unico sul Turismo, negli Alberghi sono consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande e l'attività di vendita al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 28/2005. Siamo a chiedere se tale prerogativa spetta solo al titolare dell'esercizio alberghiero oppure se può essere presentata scia da parte di un soggetto diverso. Nel qual caso è necessario che precedentemente abbia presentato scia il titolare dell'esercizio alberghiero e successivamente ceduta in affitto d'azienda?"
Si ringrazia per la collaborazione
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Per punti:
1) la facoltà riguarda la STRUTTURA
2) e può essere esercitata dal titolare dell'albergo
3) o da un terzo
4) non serve che il titolare abbia presentato preventiva scia.
QUINDI il TERZO che intende avviare la somministrazione o l'esercizio di vicinato interno all'albergo presenterà relativa SCIA (meglio se precisa nelle note che è all'interno della struttura ricettiva PIPPO!)