Buongiorno,
sta per essere aperta, da parte di un'associazione sportiva dilettantistica, una sala biliardo; si tratta quindi di un'attività sportiva, riconosciuta dal Coni, e l'associazione sarà affiliata alla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS). Deve essere presentata la scia prevista dalla l.r. 21/2015? Mi sembrerebbe infatti che tale scia si debba applicare anche agli impianti dove è esercitata attività sportiva...
grazie!
Ciao Elena, mi dilungo ad uso di tutti i lettori.
L’impianto sportivo è l’ambiente dove vengono esercitate le attività regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate (vedi elenco CONI).
Ai sensi della DCN CONI n. 1379/2008 si distinguono:
a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;
b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.
L’impianto sportivo è realizzato secondo la “normativa “del CONI – vedi anche “Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1219 del 27 marzo 2002 - regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva.
Vedi anche il DM 18/03/1996 che rimanda all’art. 80 TULPS (di competenza comunale). In verità il 18/03/96 rimanda all’art. 80 se la capienza è maggiore di 100 ma, per prassi (vedi chiarimenti MinInt), la tendenza è quella di applicarlo anche sotto le 100 persone.
L’art. 20 del DM 18/03/96 si applica anche per impianti privi di spettatori.
In Toscana vigono le definizioni di cui alla LR 21/2015:
[i]a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.
b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi.[/i]
La LR aggiunge:
[i]L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica
L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) […] presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
Nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti [b]previsti dal regolamento di cui all’articolo 12[/b], nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.[/i]
Con il DPGR 42R/2016 viene adottato il regolamento attuativo limitatamente ai requisiti afferenti alle attività ludico-motorie. Si legge nel preambolo:
[b][i]Conformemente a quanto dispone la l.r. 21/2015, il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).[/i][/b]
Quindi, la LR 21/15 dispone che l’avvio di impianto di attività fisica sia sottoposto a SCIA ma, al contempo, precisa che nella segnalazione l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, quindi i soli requisiti delle "palestre".
Per concludere ti dico che la Regione ha scritto una norma un po’ generica. Dalla LR si comprende che debba essere applicata la SCIA ma è una SCIA regionale senza contenuti. Puoi anche farla presentare ma digli di indicare il mero rispetto della normativa sugli impianti sportivi e sappi che non è prevista sanzione se non la presenta.
Ciao Mario,
ti ringrazio per la risposta molto dettagliata!
Elena