Buongiorno,
mi si chiede se se le specifiche esperienze maturate all'estero (in questo caso nel Regno Unito) possano essere considerate per il requisito del direttore tecnico di una Tintolavanderia.
Tale discorso ovviamente potrebbe essere fatto anche per il preposto alimentare, piuttosto che per gli altri direttori/responsabili tecnici in altre attività, quali acconciatori, estetisti, ecc.
Nel caso riteniate ammissibile, sorge il problema su come verificarli.
Grazie mille in anticipo e buona giornata.
Buongiorno,
mi si chiede se se le specifiche esperienze maturate all'estero (in questo caso nel Regno Unito) possano essere considerate per il requisito del direttore tecnico di una Tintolavanderia.
Tale discorso ovviamente potrebbe essere fatto anche per il preposto alimentare, piuttosto che per gli altri direttori/responsabili tecnici in altre attività, quali acconciatori, estetisti, ecc.
Nel caso riteniate ammissibile, sorge il problema su come verificarli.
Grazie mille in anticipo e buona giornata.
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Fintanto che il Regno Unito fa parte della UE (e forse anche dopo) vale il principio che il requisito maturato in un qualunque paese comunitario è riconoscibile in un altro.
Ciò può avvenire direttamente (es. nel settore alimentare si autocertifica) o mediante riconoscimento espresso come per la tintolavanderia.
Trovi qui alcuni spunti:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/riconoscimenti-effettuati/tintolavanderie
e qui un esempio di decreto di riconoscimento dove è descritto anche l'iter:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/MariaUngureanu.pdf
Grazie per la risposta.
Non mi è però chiaro questo punto:
- innanzitutto qui non abbiamo una persona che ha un titolo di studio abilitante in un altro paese della UE, ma soltanto una esperienza lavorativa che, in Italia (nel caso specifico di 3 anni negli ultimi 5), abilita al ruolo di direttore tecnico. Anche in questo caso deve richiedere al MISE il riconoscimento formale?
Grazie mille
Grazie per la risposta.
Non mi è però chiaro questo punto:
- innanzitutto qui non abbiamo una persona che ha un titolo di studio abilitante in un altro paese della UE, ma soltanto una esperienza lavorativa che, in Italia (nel caso specifico di 3 anni negli ultimi 5), abilita al ruolo di direttore tecnico. Anche in questo caso deve richiedere al MISE il riconoscimento formale?
Grazie mille
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Se si tratta della SOLA ESPERIENZA non serve il riconoscimento formale .... sarà l'autorità ITALIANA che valuterà l'esperienza prendendo atto dell'autocertificazione ed effettuando controlli anche a campione.
Se si tratta di TITOLO ESTERO occorre il riconoscimento
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L. 22/02/2006, n. 84
Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60.
2. Definizione dell'attività e idoneità professionale.
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (2);
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (3).
5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
(2) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nella presente lettera vedi il comma 1-bis del citato art. 79, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
(3) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 79, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.