Data: 2012-04-14 05:59:26

DL 16/2012 - Semplificazione fiscale - APPROFONDIMENTI

Temi dell'attività Parlamentare
DL 16/2012 - Semplificazione fiscale

Il decreto-legge n. 16 del 2012 reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento. La Commissione Finanze ha avviato l'esame del provvedimento, che ha subito numerose modifiche nel corso dell'esame al Senato, tra le quali si segnalano e modifiche alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e la riformulazione dei poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate.
informazioni aggiornate a mercoledì, 11 aprile 2012
Nell’ambito delle principali novità introdotte dal decreto-legge n. 16 del 2012 (A.S. 3184), con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1), il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione: inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.

In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali.

L’articolo 2 del provvedimento, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all’obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. “spesometro”). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.

Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), si prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da stranieri non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. E’ inoltre differito al 1° giugno 2012 l’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente nella materia dell’espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari.

Si segnala inoltre che l’articolo 3, comma 15,abrogando il comma 35-octies dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione dell’imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "money transfer"; i successivi  commi 16-ter e 16-quater modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF (assimilandole in tal modo ai redditi da lavoro dipendente) solo per l’ammontare eccedente 11.500 euro.

L’articolo 3-ter, introdotto al Senato, stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all’Iva, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede: l’applicazione delle variazioni delle aliquote d’imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l’abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l’erogazione per l’anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull’acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.  Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato  nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5  recaintegrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM.  I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.

L’articolo 4, al comma 5-quinquies, esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Ulteriori modifiche riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8).

In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell’Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l’Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale.

L’articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa,  l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Quanto alle misure di contrasto all’evasione (articolo 8), viene innovata la deducibilità fiscale dei cd. "costi da reato", circoscrivendo le ipotesi di indeducibilità a costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partire IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell’agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. “conto deposito”, bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero. Al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l’obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerga il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Per quanto riguarda i poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate si dispone che la stessa debba tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali.

Ai fini del potenziamento dell’accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo.

In materia di giochi (articolo 10) si autorizza l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Le norme estendono il controllo della documentazione antimafia anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi; si preclude la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica.

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all’estero.

In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale; si prevede inoltre l’aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. Si autorizza quindi l'acquisto, da parte della Regione Campania, dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Il comma 4-bis dell’articolo 12 (introdotto al Senato) istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state inserite ulteriori disposizioni in materia di crediti vantati nei confronti degli enti territoriali e della PA. In particolare i commi 11-quater e 11-quinquies dell'articolo 12 intervengono in materia di certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle regioni e degli enti locali, nonché delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, stabilendo che la certificazione possa essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari - che esonera il cedente dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore - anche la cessione pro solvendo, che implica invece per il cedente l’obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore (comma 11-quater).

Infine l'articolo 12, comma 11-sexies  destina una quota dei residui passivi del bilancio dello Stato, pari a 1.000 milioni di euro, agli enti locali per il pagamento dei crediti commerciali.

Dossier pubblicati

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento D.L. 16/2012 - A.C. 5109 Elementi per l'istruttoria legislativa (10/04/2012)
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento - D.L. 16/2012 ' A.C. 5109 Schede di lettura (10/04/2012)

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